Sentenza del 26/01/2015 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - Avviamento - Valore - Rettifica - Criteri - Moltiplicazione per tre del reddito presunto - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta valida. L'Agenzia delle Entrate può utilizzare, per stimare il valore dell'avviamento, il criterio fondato sulla redditività media del settore e sulla moltiplicazione per tre del reddito presunto, anche se l'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996 è stato formalmente abrogato. Ne consegue il rigetto della contestazione del contribuente e la conferma della legittimità dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione del valore di avviamento dell'attività commerciale ceduta, ritenendo illegittimo il criterio utilizzato dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, è stata contestata l'applicazione dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996, consistente nella moltiplicazione per tre del reddito presunto dell'impresa, determinato sulla base della redditività media del settore merceologico di appartenenza, nonostante tale disposizione fosse stata abrogata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 218/1997.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, D.P.R. n. 460/1996
La disposizione prevede un criterio presuntivo per la determinazione del valore di avviamento, basato sul reddito dell'impresa e sulla sua redditività media, con applicazione del moltiplicatore pari a tre.
Art. 17, D.Lgs. n. 218/1997
La norma ha abrogato formalmente l'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996; tuttavia, secondo la sentenza, l'abrogazione non impedisce di utilizzare quel criterio come parametro presuntivo e orientativo per la stima dell'avviamento.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale dell'avviamento, l'Amministrazione può utilizzare criteri presuntivi fondati sulla redditività media del settore, purché il metodo sia ragionevole e coerente con le caratteristiche dell'attività.
- L'abrogazione di una disposizione che indica un criterio di stima non esclude necessariamente che quel criterio possa continuare a essere utilizzato come parametro tecnico o presuntivo, anziché come applicazione automatica di una norma vigente.
- La moltiplicazione per tre del reddito presunto non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento; il contribuente deve contestare concretamente la redditività considerata, il settore di riferimento o l'idoneità del metodo rispetto alla specifica azienda.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare se l'Agenzia abbia motivato adeguatamente sia la scelta del settore merceologico sia il reddito presunto utilizzato per determinare il valore dell'avviamento.
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