Cassazione Penale, Ordinanza n. 32998/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generica la deduzione relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., estranea ai motivi di appello e priva di adeguato supporto argomentativo. Poiché il ricorrente era minorenne all'epoca del fatto, alla declaratoria di inammissibilità non è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli – Sezione minorenni, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un imputato minorenne all'epoca dei fatti, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 699 c.p., commessa il 23 marzo 2021. L'impugnazione deduceva genericamente l'omessa valutazione della ricorrenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale doglianza era estranea ai motivi di appello e non era accompagnata da specifiche argomentazioni a sostegno.
Norme richiamate
art. 699 c.p.
La disposizione individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; il testo non specifica la condotta concreta contestata.
art. 129 c.p.p.
La deduzione generica dell'omessa applicazione delle cause di non punibilità, non specificamente argomentata e formulata per la prima volta in cassazione rispetto ai motivi di appello, non consente di superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
art. 52 D.Lgs. 196/2003
Il provvedimento dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che deduca l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. senza indicare specificamente quale causa di non punibilità ricorra e senza fornire argomentazioni a sostegno.
- Una doglianza estranea ai motivi di appello non può essere utilmente proposta per la prima volta in cassazione quando non sia correlata a una questione rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti e non sia adeguatamente specificata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da un soggetto minorenne all'epoca del fatto non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto affermato nel provvedimento.
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