Cassazione Civile, Ordinanza n. 41432/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso davanti al Tribunale di Trapani da una soggetto che agiva quale procuratrice generale della madre, assumendo di essere titolare di un'area di terreno nel Comune di San Vito Lo Capo. In primo grado la domanda era stata qualificata dal tribunale come azione di rivendica: il giudice aveva riconosciuto la proprietà dell'attrice su una piccola porzione di terreno (circa 40 mq, particelle 15 e 16 del foglio 27) e aveva condannato i convenuti al rilascio e al risarcimento per occupazione abusiva. La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la decisione e rigettato l'appello. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione/falsa interpretazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo di avere in realtà proposto in primo grado un'azione revocatoria contro un atto di vendita della particella catastale n. 261 del foglio 27, intercorsa tra alcuni convenuti come venditori e altri come acquirenti, e lamentando che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto proposta una rivendica anche su tale particella e avessero rigettato la domanda. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non esponeva in modo sufficiente i fatti di causa e il contenuto degli atti processuali rilevanti, né indicava/localizzava il documento su cui si fondavano le censure, sicché non era consentito il controllo sulla qualificazione della domanda o sul merito della doglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il mancato rispetto dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.: l'esposizione sommaria dei fatti era insufficiente, non erano riportate adeguatamente le domande effettivamente proposte, le allegazioni e le conclusioni del primo grado, né il contenuto della sentenza impugnata e dell'atto di appello; inoltre, non era stato trascritto o riassunto il contenuto del documento asseritamente non valutato, né indicata la sua collocazione nei fascicoli. In via incidentale la Corte ha osservato che, anche dalla descrizione del ricorso, non emergevano comunque gli specifici presupposti di fatto richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
il motivo era formulato come vizio di motivazione, ma la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso era già inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma
art. 2901 c.c.
richiamato quale norma posta a fondamento dell'asserita azione revocatoria; la Corte rileva solo incidentalmente che, dalla sommaria esposizione del ricorso, non risultavano adeguatamente allegati i presupposti dell'azione
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa; il ricorso è inammissibile se non consente alla Corte di avere chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente che denunci l'omessa o erronea valutazione di un documento di produrlo e indicarne/localizzarne il contenuto; la violazione anche di uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio in quanto il relatore aveva ritenuto il ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e del percorso processuale, sufficiente a consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza dover consultare autonomamente gli atti di merito o altre fonti.
- Quando si censura l'omessa o erronea valutazione di un documento, il ricorrente ha un duplice onere: produrre il documento e indicarne esattamente la collocazione processuale, oltre a trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante.
- La mancata indicazione specifica delle domande proposte, delle allegazioni, delle conclusioni, della decisione di primo grado e delle censure formulate in appello impedisce il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'ammissibilità del motivo non può essere supplita dal solo richiamo formale a norme sostanziali o processuali: occorre che il fatto storico e il contenuto degli atti richiamati siano descritti in modo autosufficiente.
- In presenza di una doglianza fondata sull'art. 2901 c.c., il ricorso deve rendere riconoscibili gli specifici presupposti fattuali dell'azione revocatoria; in difetto, il giudice di legittimità non può verificarne la fondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41317/2021 del 23/12/2021
- ordinanza_civile · 23 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41320/2021 del 23/12/2021
- ordinanza_civile · 23 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41326/2021 del 23/12/2021
- ordinanza_civile · 23 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41327/2021 del 23/12/2021
- ordinanza_civile · 23 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41328/2021 del 23/12/2021
- ordinanza_civile · 23 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41329/2021 del 23/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →