Cassazione Civile, Ordinanza n. 12692/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo che enunciava un altro atto intervenuto tra le stesse parti, individuato dai giudici di merito come un contratto di fornitura d'opera. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'avviso fosse nullo o comunque insufficientemente motivato, perché avrebbe recepito solo in giudizio una diversa ricostruzione dell'imposizione (in misura fissa anziché proporzionale), perché non sarebbe stato adeguatamente indicato il presupposto dell'imposta, perché il decreto ingiuntivo non sarebbe stato allegato, e perché non sussistevano i presupposti per tassare per enunciazione l'atto richiamato, con violazione anche del principio di alternatività IVA/registro. Ha inoltre dedotto carenze probatorie e violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'esistenza dell'atto enunciato non fosse stata dimostrata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione della sentenza di appello, osservando che la decisione impugnata, pur sintetica, esponeva le ragioni del decisum e conteneva un implicito rigetto delle eccezioni sollevate. Ha poi affermato che, in tema di avviso di liquidazione per imposta di registro su atto giudiziario, è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa (imponibile, aliquota e imposta) e non è necessaria l'allegazione materiale dell'atto richiamato, quando la pretesa risulti intellegibile per il contribuente. Quanto al merito della tassazione per enunciazione, la Corte ha rilevato che il ricorso non offriva un'adeguata contestazione del contenuto dell'atto enunciato e che, comunque, la tassazione era stata applicata in misura fissa sia al provvedimento giudiziario sia al contratto enunciato, senza violare il principio di alternatività IVA/registro. Infine, ha escluso violazioni degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la doglianza si risolveva in una generica critica alla valutazione probatoria del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
sono state censurate diverse nullità e violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la tesi della parte.
art. 132 c.p.c.
la motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta apparente o inesistente, poiché consentiva di percepire le ragioni della decisione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
la decisione della CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata e non nulla.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
l'avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa senza attività di ricerca, ma non richiede necessariamente l'allegazione dell'atto tassato se la pretesa è chiara.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione dell'avviso; la Corte ha escluso che fosse necessaria l'allegazione del decreto ingiuntivo.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 54, comma 5
l'avviso di liquidazione per atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
l'enunciazione dell'atto nei provvedimenti tassabili consente l'applicazione dell'imposta anche all'atto enunciato; la norma è stata ritenuta applicabile anche agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, sulla sola base dell'enunciazione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1
il principio di alternatività IVA/registro è stato ritenuto rispettato perché l'imposta di registro è stata applicata in misura fissa sia al decreto sia al contratto enunciato.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6
richiamato per il regime degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso; la Corte ha richiamato il rapporto con l'art. 22.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 69
richiamato nel contesto della disciplina sanzionatoria collegata all'atto enunciato soggetto a registrazione in termine fisso.
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
art. 2697 c.c.
la violazione sussiste solo se l'onere della prova viene attribuito a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sostanziali; nella specie non vi è stata inversione dell'onere probatorio.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600/1973?
null
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta contestare la sinteticità o l'insufficienza della motivazione se essa consente di comprendere l'iter logico della decisione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito decide con una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione: in tal caso la statuizione di rigetto è implicita.
- L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad atto giudiziario è sufficientemente motivato se contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, cioè base imponibile, aliquota e imposta, purché il contribuente possa comprendere la ragione della richiesta senza ulteriori ricerche.
- L'allegazione materiale dell'atto giudiziario o dell'atto enunciato non è necessaria quando l'avviso riporti in modo intellegibile i dati essenziali della pretesa e il contribuente conosca o possa conoscere il contenuto dell'atto richiamato.
- La tassazione per enunciazione presuppone che l'atto richiamato sia individuabile nella sua sostanza; in cassazione, la censura è inammissibile se non contesta specificamente il contenuto dell'atto enunciato e l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice altera la regola di riparto dell'onere della prova, non quando la parte si limiti a dissentire dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti, non quando valuti le prove ritualmente acquisite.
- Il principio di alternatività IVA/registro non è violato se l'imposta di registro è applicata in misura fissa sia all'atto giudiziario sia all'atto enunciato, nei limiti della disciplina applicabile.
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