Cassazione Penale, Sentenza n. 24209/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/05/2021 che ha revocato, a far data dal 7/04/2021, l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso il 23/10/2019 (art. 47 Ord. pen.) in relazione a una pena residua per reati tra i quali truffa, violenza privata, falsi, ricettazione e inosservanza dell'ordine di pagamento di cauzione. La ricorrente deduceva: mancata prova che ella avesse partecipato all'aggressione del 7/04/2021 ai danni di Ignazio Padalino; omissione di considerare elementi favorevoli (relazione delle Forze dell'ordine e relazione comportamentale positiva); la condotta sarebbe stata provocata dalla presunta vittima e le testimonianze erano discordanti. Inoltre, la ricorrente contestava l'omesso esame della richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter Ord. pen., nonostante condizioni di salute incompatibili con il carcere e l'assenza di preclusioni ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto legittima la revoca dell'affidamento in prova adottata dal Tribunale di sorveglianza alla luce della denuncia per aggressione del 10/04/2021 e del quadro comportamentale della ricorrente (comportamenti violenti e negazione di resipiscenza). La Corte ha ricordato l'ampia discrezionalità del giudice di sorveglianza nella valutazione prognostica e l'obbligo di motivazione che, nel caso di specie, è stato ritenuto congruo e coerente. Ha inoltre ritenuto assorbita la censura sulla mancata concessione della detenzione domiciliare: la motivazione negativa sulla personalità e il comportamento della ricorrente implica il rigetto anche della richiesta subordinata. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
art. 47 e undicesimo comma; art. 47-ter comma 1-ter
Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella valutazione delle misure alternative alla detenzione; la revoca può essere disposta anche sulla base di fatti successivi non ancora definiti da sentenza penale, quando indicativi di pericolosità sociale e di mancato percorso rieducativo
Ordinamento penitenziario, art. 58-quater
menzionato come possibile limite per la detenzione domiciliare
La Corte rileva l'assenza di preclusioni ex art. 58-quater ma sottolinea che ciò non obbliga il giudice ad accogliere una richiesta di misura alternativa se la valutazione prognostica risulta negativa
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto del ricorso
Sentenza della Corte Costituzionale n. 343/1987
Conferma che la determinazione degli effetti temporali della revoca (es.: decorrenza) e la valutazione del periodo da scomputare sono rimessi alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, purchè sorretti da motivazione congrua e coerente
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza ha un'ampia discrezionalità prognostica nelle misure alternative: può revocare l'affidamento sulla base di fatti sopravvenuti che evidenzino pericolosità sociale, anche se non vi è ancora una condanna o un procedimento definitivo per quei fatti
- Per essere legittima, la revoca deve essere sorretta da motivazione specifica e congrua che consideri il comportamento del condannato durante il periodo di prova, la gravità del fatto sopravvenuto e l'incidenza delle prescrizioni imposte
- La presenza di testimonianze discordanti o la mancata acquisizione di una prova penale definitiva non impediscono di per sé la revoca: rileva la valutazione complessiva del grado di pericolosità e della mancata resipiscenza
- La mancata decisione espressa su una richiesta subordinata di misura alternativa può essere assorbita se la motivazione principale del rigetto dimostra l'incompatibilità complessiva del soggetto con la prosecuzione della misura
- In casi analoghi, chi chiede la prosecuzione o la conversione di una misura alternativa deve fornire elementi concreti di resipiscenza o condizioni che la rendano compatibile; l'esistenza di accertamenti sanitari o rapporti positivi non è automatica garanzia di accoglimento se la valutazione comportamentale e prognostica è negativa
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