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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24209/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/05/2021 che ha revocato, a far data dal 7/04/2021, l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso il 23/10/2019 (art. 47 Ord. pen.) in relazione a una pena residua per reati tra i quali truffa, violenza privata, falsi, ricettazione e inosservanza dell'ordine di pagamento di cauzione. La ricorrente deduceva: mancata prova che ella avesse partecipato all'aggressione del 7/04/2021 ai danni di Ignazio Padalino; omissione di considerare elementi favorevoli (relazione delle Forze dell'ordine e relazione comportamentale positiva); la condotta sarebbe stata provocata dalla presunta vittima e le testimonianze erano discordanti. Inoltre, la ricorrente contestava l'omesso esame della richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter Ord. pen., nonostante condizioni di salute incompatibili con il carcere e l'assenza di preclusioni ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto legittima la revoca dell'affidamento in prova adottata dal Tribunale di sorveglianza alla luce della denuncia per aggressione del 10/04/2021 e del quadro comportamentale della ricorrente (comportamenti violenti e negazione di resipiscenza). La Corte ha ricordato l'ampia discrezionalità del giudice di sorveglianza nella valutazione prognostica e l'obbligo di motivazione che, nel caso di specie, è stato ritenuto congruo e coerente. Ha inoltre ritenuto assorbita la censura sulla mancata concessione della detenzione domiciliare: la motivazione negativa sulla personalità e il comportamento della ricorrente implica il rigetto anche della richiesta subordinata. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47

    art. 47 e undicesimo comma; art. 47-ter comma 1-ter

    Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella valutazione delle misure alternative alla detenzione; la revoca può essere disposta anche sulla base di fatti successivi non ancora definiti da sentenza penale, quando indicativi di pericolosità sociale e di mancato percorso rieducativo

  • Ordinamento penitenziario, art. 58-quater

    menzionato come possibile limite per la detenzione domiciliare

    La Corte rileva l'assenza di preclusioni ex art. 58-quater ma sottolinea che ciò non obbliga il giudice ad accogliere una richiesta di misura alternativa se la valutazione prognostica risulta negativa

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto del ricorso

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 343/1987

    Conferma che la determinazione degli effetti temporali della revoca (es.: decorrenza) e la valutazione del periodo da scomputare sono rimessi alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, purchè sorretti da motivazione congrua e coerente

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza ha un'ampia discrezionalità prognostica nelle misure alternative: può revocare l'affidamento sulla base di fatti sopravvenuti che evidenzino pericolosità sociale, anche se non vi è ancora una condanna o un procedimento definitivo per quei fatti
  • Per essere legittima, la revoca deve essere sorretta da motivazione specifica e congrua che consideri il comportamento del condannato durante il periodo di prova, la gravità del fatto sopravvenuto e l'incidenza delle prescrizioni imposte
  • La presenza di testimonianze discordanti o la mancata acquisizione di una prova penale definitiva non impediscono di per sé la revoca: rileva la valutazione complessiva del grado di pericolosità e della mancata resipiscenza
  • La mancata decisione espressa su una richiesta subordinata di misura alternativa può essere assorbita se la motivazione principale del rigetto dimostra l'incompatibilità complessiva del soggetto con la prosecuzione della misura
  • In casi analoghi, chi chiede la prosecuzione o la conversione di una misura alternativa deve fornire elementi concreti di resipiscenza o condizioni che la rendano compatibile; l'esistenza di accertamenti sanitari o rapporti positivi non è automatica garanzia di accoglimento se la valutazione comportamentale e prognostica è negativa

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