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Ordinanza

Ordinanza n. 1159/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esibizione dei documenti richiesti all’Agenzia delle Entrate Riscossione con istanza di accesso in data 11.5.2026 e dei documenti richiesti all’Agenzia delle Entrate, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed al Comune di Genova con istanze di accesso in data 18.5.2026;

Giustizia amministrativa202600723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancata o incompleta ostensione dei documenti richiesti con istanze di accesso dell’11 maggio 2026 e del 18 maggio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. chiedendo l’esibizione dei documenti relativi ai propri carichi tributari e previdenziali e alle cartelle esattoriali, richiesti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con istanza dell’11 maggio 2026 e all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e al Comune di Genova con istanze del 18 maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate aveva fornito alcuni dati, dichiarando di avere scartato la documentazione istruttoria per la risalenza degli accertamenti; il Comune, dopo la notifica del ricorso, aveva prodotto due avvisi di accertamento e riferito che gli altri documenti erano andati perduti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato di aver ricevuto la richiesta di accesso; l’INPS non si è costituito né ha risposto. La ricorrente non ha depositato le ricevute di consegna delle PEC in formato .eml o .msg, ma soltanto file .xml, dai quali il Tribunale ha rilevato che non è possibile inferire il contenuto delle PEC.

La decisione

Il Tribunale non ha definito la domanda di accesso e ha disposto un’integrazione istruttoria. Ha assegnato alla ricorrente termine sino al 10 novembre 2026 per depositare le ricevute di consegna in formato .eml o .msg delle PEC contenenti le istanze inviate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e all’INPS, così da documentarne il recapito. Ha assegnato alle amministrazioni resistenti termine sino al 20 novembre 2026 per eventuali memorie di replica e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 10 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Premesso che la signora -OMISSIS- -OMISSIS- ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo al Tribunale di ordinare alle Amministrazioni in epigrafe l’esibizione dei documenti indicati nelle richieste ostensive in data 11 maggio 2026 e in data 18 maggio 2026, concernenti i suoi carichi tributari e previdenziali e le relative cartelle esattoriali;

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione proposta per ottenere l’esibizione dei documenti richiesti alle amministrazioni.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

    Il Tribunale richiama le disposizioni del c.p.a. relative ai poteri istruttori e all’acquisizione degli elementi necessari alla decisione, disponendo la produzione delle ricevute di consegna e consentendo alle amministrazioni di depositare memorie.

  • art. 6 d.P.R. 68/2005

    Rilevato che la ricorrente non ha prodotto le ricevute di consegna delle PEC contenenti le istanze di accesso in formato “.eml” o “.msg”, emesse dal gestore del servizio e certificanti l’avvenuto recapito ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 68/2005, ma si è limitata a depositare i files in formato “.xml”, dai quali non è possibile inferire il contenuto delle PEC;

    Per documentare il recapito delle istanze inviate via PEC, il Tribunale richiede le ricevute di consegna emesse dal gestore e certificanti l’avvenuto recapito; i file .xml depositati non consentono di accertare il contenuto delle PEC.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, quando è contestato che l’amministrazione abbia ricevuto l’istanza trasmessa via PEC e i documenti depositati non consentono di ricostruirne contenuto e recapito, il giudice può disporre un’integrazione istruttoria chiedendo la produzione delle ricevute di consegna emesse dal gestore del servizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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