Cassazione Civile, Ordinanza n. 10979/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato in appello il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo non credibile la vicenda personale narrata e insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione, anche alla luce della situazione generale del Paese di origine, esaminata tramite fonti informative. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato la sua integrazione in Italia e non avrebbe effettuato la necessaria comparazione tra tale inserimento e la situazione socio-politica del Paese di provenienza, caratterizzata, secondo la sua prospettazione, da compromissione dei diritti umani e impossibilità di un'esistenza dignitosa. Il Ministero si è costituito tardivamente con atto non qualificabile come controricorso, solo per partecipare all'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione tardiva del Ministero dell'Interno, perché l'atto depositato non conteneva un vero controricorso ed era quindi inidoneo ai sensi degli artt. 370 e 366 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso per difetto di specificità: il ricorrente non aveva indicato quali allegazioni sul fattore integrazione fossero state proposte in appello, né aveva fornito riferimenti concreti e puntuali a documenti o elementi probatori a sostegno dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata rituale difesa del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve rispettare i requisiti di forma e contenuto; un atto di mera costituzione per la sola partecipazione all'udienza non vale come controricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'atto difensivo in cassazione deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, a pena di inammissibilità.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Invocato dal ricorrente in relazione alla protezione umanitaria/speciale e alla comparazione tra integrazione in Italia e situazione del Paese d'origine.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di motivazione apparente o insufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'apparenza o insufficienza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: chi deduce l'omessa valutazione di un fattore decisivo deve indicare con precisione quali allegazioni e quali elementi probatori siano stati introdotti nei gradi di merito e non considerati dal giudice.
- La mera affermazione dell'avvenuta integrazione sociale e lavorativa in Italia non è sufficiente a fondare il motivo se non è accompagnata da puntuali riferimenti documentali o probatori e dall'indicazione delle deduzioni svolte nel giudizio di merito.
- In materia di protezione umanitaria/speciale, la doglianza deve confrontarsi in modo concreto con la valutazione comparativa tra la condizione personale del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine; una critica generica o astratta è inammissibile.
- L'atto del Ministero depositato solo per partecipare all'udienza, privo di motivi di diritto, non integra un controricorso e non consente una rituale costituzione nel giudizio di cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, ove dovuto.
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