Cassazione Civile, Ordinanza n. 20745/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta per una fornitura di agende relativa all'anno 2009, credito poi ceduto alla società ricorrente. L'associazione ingiunta propose opposizione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, perché subentrata solo nelle funzioni dell'ente originario, e contestando l'esistenza del credito, già dichiarato insussistente in altro giudizio con sentenza passata in giudicato. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto e condannò l'opposta ex art. 96 c.p.c.; la Corte d'appello confermò. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 641, 291 c.p.c., dell'art. 3-bis l. 53/1994, dell'art. 2697 c.c. e dei principi delle Sezioni Unite nn. 14594 e 14916 del 2016, sostenendo che l'opposizione era inammissibile perché la notificazione dell'atto di citazione in opposizione, dopo il primo esito negativo, non sarebbe stata riattivata e completata con la necessaria immediatezza e comunque non sarebbe stata legittimamente rinnovabile, trattandosi di atto inesistente e non nullo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che il principio elaborato dalle Sezioni Unite sulla necessità di riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio in caso di esito negativo non imputabile al notificante ha portata generale e può operare anche quando l'insuccesso dipenda da informazioni contrastanti sull'indirizzo del destinatario, oltre che dal fallimento della notifica via PEC. Ha inoltre precisato che il termine pari alla metà di quello per impugnare non è inderogabile quando sussistano circostanze eccezionali che rendano più difficoltosa la notificazione. Quanto alla dedotta inesistenza della notifica, la Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva disposto una rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per una mera nullità, ma aveva autorizzato il rinnovo in applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., per causa non imputabile alla parte. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
art. 641, comma 1, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 291, comma 1, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della rinnovazione, ma ritenuto non decisivo perché nel caso concreto la rinnovazione è stata autorizzata per causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c.
art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato tra le norme sulla notificazione telematica.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 325 c.p.c.
utilizzato come parametro per individuare il termine massimo, pari alla metà, entro cui riattivare e completare il procedimento notificatorio delle impugnazioni.
art. 153, comma 2, c.p.c.
ritenuto il fondamento corretto dell'autorizzazione al rinnovo della notifica quando l'esito negativo dipenda da causa non imputabile alla parte.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per sanzionare la proposizione di un gravame manifestamente infondato, qualificata come abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 6 CEDU
evocato nel ragionamento sulla necessità di bilanciare l'accesso alla giustizia con misure dissuasive contro impugnazioni abusive.
Massime di principio
- Il principio che impone alla parte di riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio dell'impugnazione dopo un primo esito negativo non imputabile ha portata generale e non si limita al solo caso del trasferimento del difensore o del destinatario.
- Il termine massimo pari alla metà di quello previsto per proporre impugnazione non ha natura inderogabile: può essere superato quando circostanze eccezionali rendano oggettivamente più complessa la soluzione delle difficoltà di notificazione.
- Quando l'insuccesso della notificazione dipende da causa non imputabile alla parte, l'autorizzazione al rinnovo può trovare fondamento nell'art. 153, comma 2, c.p.c., anche se l'atto originario è qualificabile come inesistente e non come nullo.
- La valutazione sulla tempestività della riattivazione notificatoria va compiuta tenendo conto dell'intero contesto fattuale, inclusi eventuali dati contraddittori provenienti da fonti qualificate e il fallimento di più tentativi notificatori tramite canali diversi.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, in contrasto con orientamenti consolidati e senza argomenti seri per modificarli, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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