Cassazione Civile, Ordinanza n. 21909/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
Una società di agenzia assicurativa aveva convenuto la compagnia preponente deducendo che, cessato il rapporto di agenzia per recesso ad nutum della compagnia, le parti avevano stipulato un accordo di liberalizzazione del portafoglio clienti. In base a tale accordo, la preponente avrebbe dovuto astenersi dall'inviare comunicazioni agli assicurati del portafoglio per un determinato periodo, lasciando all'agente il tempo di ottenere le richieste di risoluzione scritta e di trasferire la clientela verso altra compagnia. La società attrice sosteneva invece che la preponente avesse anticipatamente disdettato le polizze e contattato i clienti, impedendo il trasferimento del portafoglio e causando la perdita di una larga parte della clientela e un forte calo del fatturato. Chiedeva quindi il risarcimento del danno, quantificato in misura annua e per più annualità. Il tribunale aveva ritenuto provato l'inadempimento ma aveva respinto la domanda per difetto di prova del danno; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo insufficienti le prove offerte per la liquidazione. Con il ricorso per cassazione la società agente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1218, 1226 e 2056 c.c., sostenendo che, essendo provato l'inadempimento e il danno, la corte di merito avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà di dimostrare con precisione l'esatto ammontare del lucro cessante; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la preponente contestato il quantum in modo generico nonostante la disponibilità dei dati contabili; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella documentazione delle disdette inviate e nelle prove orali articolate. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, una volta accertati inadempimento e danno, il giudice non potesse negare il risarcimento per mancata prova del preciso ammontare, dovendo invece fare ricorso alla liquidazione equitativa; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché la corte territoriale, pur avendo riconosciuto la violazione dell'accordo di liberalizzazione e la sussistenza del danno, aveva negato il risarcimento per insufficienza degli elementi di quantificazione, invece di procedere a una liquidazione equitativa del pregiudizio, anche con l'ausilio di consulenza tecnica o di altri elementi conoscitivi utili.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento del debitore, in relazione alla domanda risarcitoria fondata sulla violazione dell'accordo contrattuale
art. 1226 c.c.
la Corte ribadisce che consente la liquidazione equitativa del danno quando il danno esiste ma il suo preciso ammontare non è provabile con esattezza
art. 2056 c.c.
richiamato quale criterio di estensione, in materia risarcitoria, del potere di liquidazione equitativa del danno
art. 115 c.p.c.
la liquidazione equitativa è ricondotta al potere generale del giudice di valutare le prove e di fondare la decisione anche su criteri equitativi, senza necessità di richiesta di parte
art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c.
invocato nel terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi, motivo poi assorbito
art. 12, comma secondo, punto 1, dell'Accordo Nazionale degli agenti di assicurazione del 23.12.2003
richiamato come base negoziale dell'opzione dell'agente tra indennità di risoluzione e liberalizzazione del portafoglio
art. 9 dell'accordo di liberalizzazione
interpretato come clausola che vietava alla compagnia di inviare comunicazioni agli assicurati per il periodo pattuito
Massime di principio
- Quando l'inadempimento contrattuale e l'esistenza del danno risultano accertati, il giudice non può respingere la domanda risarcitoria con una pronuncia di non liquet solo perché manca la prova del preciso ammontare del pregiudizio.
- La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. è consentita non solo quando la prova dell'ammontare sia impossibile in senso assoluto, ma anche quando essa sia oggettivamente e seriamente difficile; il giudice può e deve farvi ricorso nei limiti in cui il danno sia certo nella sua esistenza.
- Il potere di liquidazione equitativa appartiene al giudice anche in assenza di specifica istanza di parte ed è espressione della valutazione giudiziale del fatto dannoso, potendo essere integrato mediante gli strumenti istruttori ritenuti utili, inclusa la consulenza tecnica.
- In controversie in cui la condotta illecita o inadempiente abbia inciso su una pluralità indeterminata di rapporti o clienti, la quantificazione del danno può essere effettuata in via equitativa sulla base di dati presuntivi e di elementi documentali che consentano di stimare la perdita di guadagno.
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