Sentenza n. 1645/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - dell'avviso dell'esito della prova scritta 6 maggio 2024 – DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024 e del relativo atto attestante l'esito della prova scritta e del verbale, ove esistente, della commissione esaminatrice con cui è stato determinato tale esito, per essergli stato erroneamente attribuito un punteggio di 54 punti anziché 60 a fronte di 60/100 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale. - - nonché, in particolare, e in parte qua, dell'atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell''art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell'8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone ai candidati quesiti e/o risposte erroneamente ritenute corrette e viceversa risposte corrette ritenute errate, sotto i vari profili che di seguito si denunciano in narrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Patrizia Zambataro il 27\10\2024 per l’annullamento: - del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova scritta della procedura straordinaria per il reclutamento di dirigenti scolastici e graduatoria nazionale finale, oltre ai quesiti somministrati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura straordinaria riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici bandita con D.M. n. 107/2023, contestava l'attribuzione di 54 punti anziché 60 nella prova scritta e chiedeva l'annullamento dell'esito, dei quesiti e delle relative risposte, nonché, con motivi aggiunti, della graduatoria nazionale approvata e poi rettificata. In primo luogo deduceva l'erroneità o ambiguità di sei quesiti, sostenendo che alcune risposte da lei indicate fossero corrette e che quelle considerate corrette dalla commissione fossero errate; lamentava inoltre la violazione della regola secondo cui ogni quesito avrebbe dovuto avere una sola risposta corretta, assumendo che un quesito sulla derogabilità delle attribuzioni dei dirigenti scolastici ammettesse due risposte corrette. Deduceva quindi violazione della par condicio, dei principi di trasparenza e imparzialità e manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Contestava altresì gravi disservizi organizzativi durante la prova, consistenti in caos nell'aula, assenza di controlli, postazioni inadeguate e carenze dei servizi igienici, ritenendo che tali circostanze avessero compromesso il regolare svolgimento dell'esame. Con i motivi aggiunti lamentava infine l'errata valutazione dei titoli e l'illegittima formazione della graduatoria, sostenendo che l'Amministrazione avesse convertito in decimali anche il punteggio dei titoli e applicato criteri nuovi o tardivi, in violazione del D.L. n. 198/2022, del D.M. n. 107/2023, della Tabella A del D.M. n. 138/2017 e degli artt. 8 e 12 del d.P.R. n. 487/1994; deduceva inoltre travisamento, sviamento, illogicità manifesta e violazione della par condicio, sostenendo che avrebbe dovuto essere formato un elenco graduato e non una graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai quesiti, ha affermato che la loro selezione e la determinazione delle risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Nel caso concreto le risposte indicate dalla commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le alternative prospettate dalla ricorrente costituivano distrattori dotati soltanto di margini di plausibilità; non era stata fornita una prova idonea a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha inoltre escluso che la sindacabilità potesse essere più intensa per i quesiti di contenuto giuridico, poiché ciò determinerebbe una tutela differenziata in ragione della materia della prova e finirebbe per trasformare il giudizio in una rivalutazione dell'idoneità del candidato. Anche la circostanza che un solo quesito fosse stato corretto dall'Amministrazione non dimostrava l'illegittimità degli altri. Quanto ai disservizi organizzativi, il TAR ha ritenuto le allegazioni generiche e prive di adeguato riscontro. Anche ammessa l'esistenza delle disfunzioni, la loro presenza non comporta automaticamente l'illegittimità della prova: occorre dimostrare che abbiano inciso concretamente e con ragionevole certezza sull'esito della prova della ricorrente o sulla posizione dei candidati in graduatoria. Dagli atti non risultava inoltre che la candidata avesse segnalato tali disfunzioni ai commissari durante la prova o avesse chiesto tempo aggiuntivo. I motivi aggiunti sulla valutazione dei titoli sono stati ritenuti anzitutto privi di interesse, poiché la ricorrente non aveva titolo a essere inserita nella graduatoria; in ogni caso sono stati giudicati infondati, non essendo stato provato che la conversione decimale dei punteggi avesse alterato l'ordine della graduatoria, essendo stata applicata uniformemente a tutti i candidati. Spese integralmente compensate per il complessivo comportamento delle parti e il ridotto contributo difensivo dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198
Norma istitutiva o presupposta della procedura straordinaria riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici; le censure fondate su tale disposizione sono state respinte.
art. 20, comma 6-ter, d.l. 22 giugno 2023, n. 75
Disposizione modificativa della disciplina legislativa della procedura straordinaria richiamata nella ricostruzione normativa.
art. 6, comma 1, D.M. 8 giugno 2023, n. 107
Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.
La regola dell'unicità della risposta corretta non è stata ritenuta violata, poiché i quesiti contestati non presentavano errori oggettivi o manifesta irragionevolezza.
art. 9, comma 1, D.M. 8 giugno 2023, n. 107
Disciplina la formazione dell'elenco o graduatoria e la valutazione dei titoli; la censura relativa alla conversione decimale è stata ritenuta priva di interesse e comunque non provata quanto all'effettiva alterazione dell'ordine.
art. 11 D.M. 8 giugno 2023, n. 107
Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
La ricorrente ne invocava l'applicazione con riferimento ai criteri di valutazione e alla formazione della graduatoria, ma le relative censure sono state respinte.
art. 8 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Richiamato dalla ricorrente per contestare i criteri di valutazione della procedura; il motivo è stato respinto.
art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
La ricorrente deduceva la tardiva fissazione dei criteri di valutazione; la censura è stata respinta nell'ambito del rigetto dei motivi aggiunti.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza; il TAR non ha ravvisato una loro violazione.
Massime di principio
- La formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette in una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando emergano errori manifesti, oggettivi e inequivocabili, oppure una manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruenza.
- Il sindacato sui quesiti concorsuali non diventa più intenso per il solo fatto che essi riguardino materie giuridiche: il giudice non può sostituire la valutazione della commissione con una propria ricostruzione della risposta esatta, poiché ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in una rivalutazione dell'idoneità del candidato.
- Le risposte alternative a quella individuata dalla commissione possono fungere da distrattori anche se presentano margini di plausibilità; tale plausibilità non dimostra, di per sé, che il quesito violi la regola dell'unica risposta corretta.
- Le disfunzioni logistiche nello svolgimento di una prova concorsuale non determinano automaticamente l'illegittimità dell'esito. Il candidato deve provare sia l'effettiva esistenza delle disfunzioni sia la loro concreta incidenza, con ragionevole certezza, sul proprio risultato o sulla posizione dei concorrenti in graduatoria.
- La contestazione dei criteri di formazione della graduatoria è priva di interesse quando il candidato non ha titolo a esservi inserito; in ogni caso, l'illegittimità non può essere affermata senza dimostrare che il criterio applicato uniformemente a tutti abbia effettivamente alterato l'ordine della graduatoria.
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