Corte di giustizia, Sentenza C-368/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 luglio 2017. — Assens Havn contro Navigators Management (UK) Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Højesteret. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di assicurazioni – Normativa nazionale che prevede, a talune condizioni, il diritto della persona lesa di proporre un’azione legale direttamente contro l’assicuratore del responsabile di un incidente – Clausola attributiva di competenza conclusa tra l’assicuratore e l’autore del danno. — Causa C-368/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regolamento n. 44/2001 nel senso che il danneggiato che agisce direttamente contro l’assicuratore non è vincolato dalla clausola di foro esclusivo concordata tra assicuratore e assicurato. La decisione valorizza la funzione protettiva delle norme sulla competenza in materia assicurativa e il carattere tassativo delle deroghe. Ne consegue che il giudice danese non può declinare la giurisdizione nei confronti del danneggiato sulla base di quella clausola.
Azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore e opponibilità della clausola attributiva di competenza inserita nella polizza: esclusione della vincolatività per la persona lesa
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 13, punto 5, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, la persona lesa che, in base al diritto nazionale, può agire direttamente contro l’assicuratore dell’autore del danno sia vincolata da una clausola attributiva di competenza validamente conclusa tra l’assicuratore e il contraente dell’assicurazione.
Principio di diritto
In materia di assicurazioni, quando il diritto nazionale consente alla persona lesa un’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile, la clausola attributiva di competenza pattuita tra assicuratore e assicurato non è opponibile al danneggiato. Il sistema della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 tutela la parte più debole e consente deroghe alla competenza solo nei casi tassativamente previsti; l’estensione della clausola al terzo leso comprometterebbe tale tutela.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articoli 8-14 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 13, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 23, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Accordo CE-Danimarca
- Articolo 95 della legge danese sui contratti di assicurazione
Clausola attributiva di competenza e azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Højesteret danese in una controversia tra il porto di Assens e la Navigators Management (UK) Limited, assicuratore del soggetto ritenuto responsabile di un danno a infrastrutture portuali. La questione centrale è se una clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto di assicurazione possa essere opposta alla persona lesa che, in base al diritto nazionale, esercita un’azione diretta contro l’assicuratore.
Fatti e procedimento principale
Nel 2007 un rimorchiatore assicurato presso la Navigators Management causava danni alle installazioni del molo del porto di Assens. La polizza prevedeva che la legge applicabile fosse quella di Inghilterra e Galles e che la competenza esclusiva spettasse ai giudici di Inghilterra e Galles; le condizioni contrattuali ribadivano la competenza esclusiva della High Court of Justice (England & Wales).
Dopo il fallimento della società assicurata, Assens Havn promuoveva un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi ai giudici danesi, invocando l’articolo 95, paragrafo 2, della legge danese sui contratti di assicurazione. Il Sø- og Handelsretten respingeva il ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo opponibile al danneggiato la clausola attributiva di competenza; la decisione veniva impugnata davanti alla Højesteret.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte esamina il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare:
- il considerando 11, sulla prevedibilità delle regole di competenza;
- il considerando 13, sulla tutela della parte più debole nei contratti di assicurazione;
- gli articoli 8-14 della sezione 3 del capo II, dedicata alla competenza in materia di assicurazioni;
- l’articolo 11, paragrafo 2, che estende agli atti diretti della persona lesa contro l’assicuratore le regole degli articoli 8-10, se l’azione diretta è ammessa dal diritto nazionale;
- l’articolo 13, punto 5, che consente deroghe alle regole della sezione 3 per alcuni contratti assicurativi che coprono i rischi di cui all’articolo 14;
- l’articolo 14, punto 2, lettera a), relativo, tra l’altro, alla responsabilità derivante dall’impiego o dall’esercizio di navi;
- l’articolo 23, paragrafo 5, che rende invalide le clausole attributive di competenza in contrasto con l’articolo 13.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 istituisce un sistema autonomo e speciale di ripartizione della competenza in materia di assicurazioni, volto a riequilibrare lo squilibrio tra le parti e a proteggere la parte più debole.
La Corte osserva che l’articolo 11, paragrafo 2, rende applicabili alle azioni dirette della persona lesa le disposizioni degli articoli 8-10, ma non quelle degli articoli 13 e 14. Ne deriva che la disciplina delle clausole attributive di competenza, che costituiscono una deroga, non viene automaticamente estesa al danneggiato.
La possibilità di derogare alle regole protettive è prevista in modo tassativo dall’articolo 13 e deve essere interpretata restrittivamente, come confermato anche dall’articolo 23, paragrafo 5. La Corte sottolinea inoltre che la posizione della persona lesa è ancora più esterna rispetto al rapporto contrattuale rispetto a quella dell’assicurato/beneficiario esaminata in precedenti pronunce, sicché non vi è ragione per attribuirle una vincolatività maggiore.
Secondo la Corte, riconoscere efficacia vincolante alla clausola di foro nei confronti del terzo danneggiato comprometterebbe l’obiettivo di tutela della parte economicamente e giuridicamente più debole perseguito dalla sezione 3 del regolamento.
Precedenti richiamati
La sentenza richiama e si colloca nel solco di:
- Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, per il carattere rigoroso delle deroghe nella materia assicurativa;
- GIE Réunion européenne, C‑77/04, sullo squilibrio tra le parti nei rapporti assicurativi;
- Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, sulla funzione protettiva delle norme speciali di competenza;
- FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, per il riconoscimento della competenza del giudice del luogo del danno o del domicilio del danneggiato in presenza dell’azione diretta.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 13, punto 5, in combinato disposto con l’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno non è vincolata dalla clausola attributiva di competenza conclusa tra assicuratore e assicurato.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che, ove l’ordinamento nazionale consenta l’azione diretta del danneggiato, il foro pattuito nella polizza non può essere opposto al terzo leso. In concreto, la tutela giurisdizionale del danneggiato prevale sull’autonomia contrattuale delle parti del contratto di assicurazione, salvo ipotesi espressamente e tassativamente previste dal regolamento.
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