Cassazione Civile, Ordinanza n. 11584/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli e di tre precedenti sanzioni conservative utilizzate anche ai fini della recidiva, annullando solo una quarta sanzione. I motivi di ricorso erano sei: (1) violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 per mancata affissione del codice disciplinare rispetto alle sanzioni conservative; (2) ancora violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970, in relazione al CCNL Terziario/Commercio, sostenendo che anche gli addebiti posti a base del licenziamento richiedessero preventiva pubblicità; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla nullità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare; (4) violazione degli artt. 6 e 12 l. n. 604/1966 e degli artt. 414 e 416 c.p.c., lamentando che i fatti contestati non fossero stati specificamente contestati; (5) violazione dell'art. 12 l. n. 604/1966 e delle clausole del CCNL, sostenendo che i fatti addebitati, pur rilevanti disciplinarmente, non integrassero una violazione grave tale da giustificare il recesso, ma solo una sanzione conservativa; (6) in subordine, violazione dell'art. 2119 c.c. per insussistenza della giusta causa. La Corte d'appello aveva valorizzato condotte ingiuriose e minacciose verso un superiore gerarchico e verso altri colleghi, nonché la creazione di un clima conflittuale tale da compromettere la collaborazione aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, secondo il consolidato orientamento, l'affissione del codice disciplinare non è necessaria per condotte che violano norme penali, il minimo etico o doveri fondamentali del lavoratore comunque riconoscibili come illeciti, principio esteso anche alle sanzioni conservative; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva implicitamente respinto la doglianza sulla mancata affissione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la valutazione della non contestazione dei fatti è rimessa al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali estremi. Ha respinto il quinto e il sesto motivo perché, pur formalmente deducendo violazioni di legge, miravano in sostanza a una diversa valutazione della gravità dei fatti e della proporzionalità della sanzione, giudizi riservati al merito; la motivazione della Corte d'appello sulla giusta causa è stata ritenuta coerente con i parametri giurisprudenziali. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 300/1970
La preventiva affissione del codice disciplinare non è necessaria quando la condotta contestata integra violazione di norme penali, del minimo etico o di doveri fondamentali del lavoratore immediatamente percepibili come illeciti; il principio vale anche per le sanzioni conservative.
art. 112 c.p.c.
Non ricorre omessa pronuncia se la censura è stata esaminata implicitamente ma inequivocabilmente respinta dal giudice di merito.
art. 6 l. n. 604/1966
Richiamato dal ricorrente in tema di contestazione dei fatti; la Corte non affronta un principio autonomo diverso dal tema della non contestazione.
art. 12 l. n. 604/1966
Richiamato insieme al CCNL per sostenere la sanzionabilità conservativa, ma la Corte ritiene che la doglianza miri solo a rimettere in discussione la valutazione di gravità compiuta dal giudice di merito.
artt. 414 e 416 c.p.c.
Richiamati nel motivo sulla non contestazione; la Corte ribadisce che l'apprezzamento della contestazione dei fatti spetta al giudice di merito.
art. 2119 c.c.
La giusta causa è norma elastica la cui integrazione, in concreto, compete al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per manifesta irragionevolezza o motivazione mancante, perplessa o incomprensibile.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione specifica comporta relevatio ab onere probandi, ma la verifica della sua sussistenza e del suo valore appartiene al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'obbligo di affissione del codice disciplinare ex art. 7 Stat. lav. non opera quando il fatto contestato è oggettivamente riconoscibile come illecito perché contrario al minimo etico, a norme penali o a doveri fondamentali del lavoratore, anche se la sanzione è conservativa.
- La mancata affissione del codice disciplinare non determina nullità della sanzione se la condotta appartiene al novero dei comportamenti la cui illiceità disciplinare è immediatamente percepibile dal lavoratore.
- La valutazione circa la specificità della contestazione e l'effettiva non contestazione dei fatti è un accertamento di merito, censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali estremi.
- Il giudizio di proporzionalità tra fatto disciplinare e sanzione, nonché l'accertamento della giusta causa di licenziamento, spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del controllo sulla ragionevolezza della sussunzione e sulla coerenza motivazionale.
- Quando la censura formalmente prospetta una violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e della gravità della condotta, essa è inammissibile o infondata perché eccede i limiti del giudizio di legittimità.
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