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Sentenza

Sentenza n. 1653/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente: i) la deliberazione di ATS di Brescia di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto dall’ente ricorrente (doc. 2), nella parte in cui vengono riprodotte le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) la deliberazione di ATS della Val Padana di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto dall’ente ricorrente (doc. 2 bis), nella parte in cui vengono riprodotte le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato).

Giustizia amministrativa202401684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi contratti con le ATS, recanti i criteri di assegnazione dei budget e delle risorse per l'anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il servizio sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti applicativi, contestando i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, il sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di pazienti fuori regione e la disciplina del budget destinato agli screening. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato ulteriori previsioni della D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024, concernenti l'incremento del budget ambulatoriale, il limite del 10% per l'incremento del tetto relativo alle prestazioni fuori regione, la destinazione delle risorse non utilizzate per gli screening e la riduzione del budget per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. In via incidentale ha contestato anche le D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XI/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di prevedere tale riduzione. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato la D.G.R. n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, relativamente alle decurtazioni connesse al mancato raggiungimento di specifici obiettivi sulle prestazioni PNGLA e alla base di calcolo dell'incremento del tetto per le prestazioni rese a favore di pazienti fuori regione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata adottata dopo che, a seguito dell'avviso di Segreteria finalizzato a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, che l'interesse alla definizione nel merito era venuto meno. Il Collegio non ha quindi esaminato la legittimità degli atti regionali impugnati né i motivi dedotti. Le spese sono state compensate, tenuto conto della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per informare le parti della fissazione della causa e verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata nell'epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure dedotte.
  • La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può essere sollecitata mediante l'avviso di fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a.; la dichiarazione resa dal difensore in udienza sulla sopravvenuta carenza di interesse consente la definizione in rito della controversia.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando, oltre alla natura rituale della decisione, l'attività difensiva della parte resistente sia stata limitata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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