Cassazione Penale, Sentenza n. 31928/2022 del 30/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Stinga impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva rigettato la sua istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Savona che aveva confermato gli arresti domiciliari nei suoi confronti per reati connessi ad associazione (art. 416 c.p.) e violazioni in materia di accise (più capi). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 273 e 292 c.p.p.) per assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. di Savona sulle esigenze cautelari e per motivazione meramente apparente sui gravi indizi in relazione ai singoli 21 capi di imputazione; sosteneva che il G.I.P. di Savona si era limitato a richiamare l'ordinanza del G.I.P. di Asti e a fare un breve riferimento all'interrogatorio, senza valutare autonomamente gli elementi indiziari per ciascun capo, e che in tale valutazione erano state travisate le sue dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo che il G.I.P. di Savona, chiamato a decidere in base all'art. 27 c.p.p. (competenza territoriale), si sia integralmente richiamato per relationem all'ordinanza applicativa del G.I.P. del Tribunale di Asti, non essendovi contestazione della motivazione di quest'ultima. Ha inoltre osservato che il G.I.P. di Savona ha comunque esaminato le dichiarazioni rese in interrogatorio e le ha confrontate con il contenuto delle intercettazioni, rilevando incongruenze rispetto alla versione dell'indagato. Poiché il ricorso si limitava a denunziare genericamente la mancanza di autonoma valutazione senza contrapporre o criticare specificamente l'ordinanza del G.I.P. di Asti, è stato ritenuto generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Consente al giudice territorialmente competente che riceve gli atti di richiamare per relationem la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare adottata dal giudice originariamente competente, purché non sia stata modificata la contestazione in diritto o la rappresentazione dei fatti; qui ha giustificato il richiamo integrale dell'ordinanza del G.I.P. di Asti da parte del G.I.P. di Savona.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'estensione dei motivi di ricorso alla Cassazione alle sole esigenze necessarie per la motivazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione degli atti; il ricorso denunciava presunta violazione ma la Cassazione ha ritenuto insufficiente la censura dato il richiamo per relationem e l'assenza di critica all'ordinanza originaria.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente sui vizi della motivazione; la Corte ha valutato che la contestazione non ha effettivamente dimostrato la sussistenza di un vizio tale da rendere inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata qui per la condanna di Euro 3.000,00.
art. 416 cod. pen.
Indicazione del capo d'imputazione principale (associazione) presente nell'atto; non oggetto di specifica interpretazione di legittimità nella motivazione della Corte, ma parte della contestazione complessiva valutata dal giudice del riesame e dal G.I.P.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è legittima quando il giudice territoriale si limita a richiamare integralmente l'ordinanza del giudice originario, a condizione che non vi sia stato cambiamento della contestazione in diritto o della rappresentazione dei fatti; in tali casi il secondo giudice non è obbligato a ripetere integralmente l'analisi già svolta.
- Chi impugna una decisione che si è fondata per relationem su un provvedimento precedente deve criticare direttamente anche l'ordinanza originaria se intende contestarne la motivazione; la censura generica sulla mancata autonoma valutazione è spesso insufficiente.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi relativi a singoli capi di imputazione è necessario proporre censure specifiche e documentate per ciascun capo; attacchi generici all'assenza di valutazione non sono efficaci in Cassazione.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio possono essere confrontate dal giudice con il contenuto delle intercettazioni e con altri elementi probatori; l'esistenza di incongruenze può giustificare il mantenimento della misura cautelare.
- Il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile e comportare conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se risultano generiche o infondate le censure mosse dal ricorrente.
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