Cassazione Penale, Sentenza n. 17667/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di resistenza a pubblico ufficiale per fatti avvenuti durante un controllo notturno: l'arrestato, sorpreso in atteggiamento sospetto e in bicicletta, si sarebbe dato alla fuga alla vista dell'auto di servizio e, nel tentativo di bloccarne la fuga, avrebbe colpito con un calcio lo sportello del veicolo di servizio. Il Tribunale di primo grado non convalidò l'arresto ritenendo dubbi sull'effettivo compimento di condotte idonee a integrare il reato (anche per possibile involontarietà dell'azione) e sulla sussistenza dei requisiti della particolare gravità del fatto e della pericolosità dell'arrestato. Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe ecceduto nel sindacare la legittimità dell'arresto compiendo una valutazione di merito (colpevolezza, gravità) anziché limitarsi a verificare ex ante la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria e la sussistenza degli elementi di flagranza e dell'ipotesi di reato.
La decisione
Il ricorso del Pubblico ministero è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di primo grado abbia oltrepassato il limite della verifica richiesta in sede di convalida dell'arresto, valutando la volontarietà della condotta e la gravità del fatto, cioè profili riservati a fasi successive del procedimento. La Corte ha affermato che, in sede di convalida, il giudice deve esaminare l'operato della polizia giudiziaria secondo il criterio della ragionevolezza basandosi sugli elementi conosciuti al momento e senza valutazioni sulla responsabilità o sulla gravità indiziaria. Conseguentemente è stata annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato che l'arresto era legittimamente eseguito; il giudice ha inoltre motivato che il rinvio sarebbe privo di effetti concreti essendo la fase ormai perenta.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 386, comma 3
Richiama i termini e le modalità procedurali connessi all'arresto e alla convalida; la Corte ricorda che il giudice deve verificare il rispetto di tali termini e la legittimità formale dell'operato della polizia giudiziaria.
Codice di procedura penale, art. 390, comma 1
Norma che disciplina la convalida dell'arresto: la Corte interpreta che il controllo giudiziale è circoscritto alla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria in base agli elementi ex ante, senza sindacare la responsabilità dell'indagato.
Codice di procedura penale, artt. 380 e 381
Riferimento alle ipotesi di reato e allo stato di flagranza/utilizzabilità degli elementi indiziari: la valutazione per la convalida deve riguardare l'ipotizzabilità ex ante di uno dei reati indicati e lo stato di flagranza, non la gravità indiziaria complessiva.
Giurisprudenza di riferimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596)
Conferma il principio per cui in sede di convalida l'accertamento si limita alla verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria basata sugli elementi all'epoca conosciuti, escludendo valutazioni sulla gravità indiziaria e sulla responsabilità che sono riservate a fasi successive.
Giurisprudenza di riferimento (Sez.3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284323)
Sez.3, n. 14971/2022 (dep. 2023)
Stabilisce che l'annullamento senza rinvio è ammissibile quando il ricorso del pubblico ministero riguarda la correttezza dell'operato della polizia in una fase ormai perenta, rendendo il rinvio privo di effetti concreti.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria in base agli elementi disponibili al momento, senza procedere a valutazioni sulla responsabilità dell'indagato.
- Questioni relative alla volontarietà della condotta, alla gravità indiziaria o alla pericolosità dell'arrestato sono profili tipicamente riservati a fasi successive (es. valutazione misure cautelari) e non dovrebbero formare il fondamento esclusivo per la non convalida dell'arresto.
- Se il pubblico ministero impugna un'ordinanza di non convalida per vizio di legge o di motivazione e il giudice d'appello o la Corte ritiene che la questione riguardi la correttezza dell'operato della polizia in una fase perenta, è possibile disporre l'annullamento senza rinvio per evitare pronunce meramente formali e prive di effetti pratici.
- La valutazione dell'operato della polizia si deve fondare sugli elementi ex ante (quanto era noto agli operatori al momento), considerando lo stato di flagranza e l'ipotizzabilità del reato, applicando il parametro della ragionevolezza.
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