Sentenza del 08/03/2016 n. 608 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - Appello - art. 53, d.lgs. n. 546/92 - oggetto dell'impugnazione - motivi specifici - condizione di ammissibilità - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, l'appello deve indicare con precisione sia l'oggetto della domanda sia gli specifici motivi di impugnazione; la mera riproposizione delle difese di primo grado, senza una critica puntuale alla sentenza, non soddisfa tale condizione di ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello contestava la sentenza di primo grado, ma le doglianze risultavano generiche e sostanzialmente coincidenti con le difese già svolte nel precedente grado di giudizio. L'appellante non aveva quindi indicato in modo specifico le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe stata erronea.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, del contribuente e delle altre parti nei cui confronti è proposto, degli estremi della sentenza impugnata, dell'oggetto della domanda e dei motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone all'appellante di formulare una critica specifica e puntuale alla sentenza di primo grado. Non è sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni già svolte in precedenza: occorre spiegare quali statuizioni siano errate e per quali ragioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello deve confrontarsi direttamente con la motivazione e con il dispositivo della sentenza impugnata.
- La semplice riproposizione delle difese di primo grado, priva di specifiche censure contro la decisione, può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo deve individuare la parte della sentenza contestata, indicare l'errore commesso dal giudice e illustrare la richiesta conseguente.
- L'onere di specificità riguarda sia l'oggetto della domanda sia i motivi dell'impugnazione e costituisce una condizione di ammissibilità, non un requisito meramente formale.
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