Sentenza del 08/03/2016 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Accertamento esecutivo non automatico a seguito di cancellazione della società dalla CCIAA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008, con cui l'Agenzia aveva ricostruito induttivamente il reddito della società E. S.r.l., cancellata dal Registro delle imprese, e aveva contestato ai soci la responsabilità per le maggiori imposte, sanzioni e interessi. In appello hanno dedotto, tra l'altro, l'assenza di prova della distribuzione di utili o di beni sociali ai soci, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo straordinario, la mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso e l'illegittimità della sua immediata esecutività.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le censure relative alla validità dell'accertamento, alla responsabilità dei soci e alla ricostruzione induttiva del reddito, ritenendo sufficiente la presunzione che gli utili fossero stati acquisiti dai soci in assenza di beni residui nel patrimonio della società estinta. Ha invece accolto il motivo riguardante l'immediata esecutività dell'avviso: la mera cancellazione della società dalla Camera di Commercio, riferita alla persona giuridica e non automaticamente ai soci, non costituisce da sola un fondato motivo di riduzione o azzeramento delle garanzie patrimoniali. L'Agenzia avrebbe dovuto indicare e provare circostanze oggettive o soggettive concrete, non limitarsi a formule di stile. L'avviso è stato quindi privato della declaratoria di immediata esecutività, mentre è stato confermato per il resto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
I soci sono responsabili ... fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La responsabilità dei soci di una società estinta verso i creditori, compresa l'Amministrazione finanziaria, è limitata a quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione. Il creditore deve dimostrare la distribuzione e la riscossione dell'attivo, anche se la sentenza ammette, nel caso concreto, una presunzione di acquisizione degli utili quando non risultino beni residui della società.
Art. 36 D.P.R. n. 602/1973
La responsabilità tributaria dei soci presuppone che essi abbiano riscosso somme o beni sociali derivanti dalla distribuzione di utili risultanti dal bilancio di liquidazione o dai bilanci dei periodi precedenti, entro il limite di quanto ricevuto.
Art. 29, comma 1, lett. c), D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010
in presenza di fondato motivo per un esito positivo della riscossione
L'immediata esecutività dell'avviso di accertamento non opera automaticamente. L'Amministrazione deve motivarla sulla base di elementi concreti che evidenzino il rischio di assottigliamento o scomparsa delle garanzie patrimoniali ex art. 2740 c.c.; la cancellazione della società dal Registro delle imprese, da sola, non è sufficiente nei confronti dei soci.
Art. 2740 c.c.
Il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica dei creditori. Per anticipare l'esecuzione sulla base di un avviso di accertamento occorre dimostrare un rischio concreto di compromissione di tale garanzia.
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
In caso di omessa dichiarazione e di carenza della contabilità, l'Amministrazione può determinare induttivamente il reddito del contribuente.
Art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Gli atti richiamati nell'avviso devono essere allegati o adeguatamente riprodotti quando ciò sia necessario per consentire una difesa effettiva; la censura, tuttavia, può essere inammissibile se il contribuente dichiara di non contestare nel merito i dati dell'accertamento e non dimostra una concreta lesione del diritto di difesa.
Art. 2476 c.c.
La posizione dei soci e quella degli amministratori restano distinte: la responsabilità degli amministratori deriva dalla gestione e dagli illeciti commessi, mentre quella dei soci per i debiti della società estinta richiede, secondo gli artt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. n. 602/1973, l'acquisizione di beni o utilità sociali.
Art. 2490, ultimo comma, c.c.
La cancellazione della società conseguente all'omessa presentazione dei bilanci di liquidazione comporta l'applicazione degli effetti previsti dall'art. 2495 c.c., ma non dimostra automaticamente che i soci abbiano ricevuto l'attivo sociale.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non trasferisce automaticamente ai soci tutti i debiti tributari della società e non prova, da sola, che i soci abbiano ricevuto somme o beni.
- Per agire contro i soci di una società estinta, l'Amministrazione deve collegare la pretesa alla percezione di utilità sociali e, in linea generale, limitare la responsabilità al valore effettivamente ricevuto; la responsabilità degli amministratori o liquidatori segue presupposti diversi.
- L'immediata esecutività dell'avviso di accertamento richiede una motivazione concreta e individualizzata sul rischio per la riscossione. Non bastano formule generiche, l'importo elevato del debito non adeguatamente contestualizzato o la sola cancellazione della società.
- Il rischio patrimoniale deve riguardare il soggetto destinatario dell'avviso: un fatto riferito alla società estinta non può essere automaticamente utilizzato per giustificare l'esecuzione immediata nei confronti dei soci.
- Il giudice deve verificare la corrispondenza tra le circostanze indicate dall'Amministrazione come fondato motivo e le prove effettivamente presenti nel processo.
- La ricostruzione induttiva del reddito può diventare definitiva se non viene specificamente contestata; in tal caso, il giudizio può concentrarsi sui presupposti della responsabilità dei soci e sulle modalità di riscossione.
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