Sentenza del 08/03/2016 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Detraibilità dell'IVA - Beni strumentali - Opere realizzate dal comodatario - Ammortizzabilità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che anche le opere realizzate su immobili di proprietà altrui, concessi in uso o in comodato, possono essere ammortizzabili dal soggetto che li utilizza per la propria attività. Ai fini della detrazione dell’IVA non è decisiva la titolarità dominicale dell’immobile, ma l’effettiva utilizzazione del bene strumentale nell’esercizio dell’impresa. Il principio è conforme a Cassazione n. 6200/2015.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a spese sostenute per opere realizzate dal comodatario o da altro soggetto che aveva la disponibilità di immobili altrui e li utilizzava nell’esercizio della propria attività economica o d’impresa. Il punto controverso era se l’assenza della proprietà dell’immobile impedisse di qualificare le opere come beni strumentali ammortizzabili e di detrarre l’IVA sulle spese sostenute.
Norme richiamate
Principio di detraibilità dell’IVA sui beni e servizi utilizzati nell’attività d’impresa
La detrazione dell’IVA può spettare quando le spese sono effettivamente collegate all’attività economica esercitata, anche se riguardano opere eseguite su immobili non di proprietà dell’impresa.
Cassazione n. 6200/2015
La Corte ha affermato che le opere realizzate dal comodatario su immobili altrui possono essere ammortizzabili quando sono utilizzate nell’esercizio dell’attività d’impresa; la proprietà dell’immobile non costituisce presupposto indispensabile per la detrazione dell’IVA.
Massime di principio
- Per la detraibilità dell’IVA sulle opere realizzate su un immobile, conta principalmente il nesso effettivo tra la spesa e l’attività economica svolta, non la proprietà dell’immobile.
- Il comodatario o altro soggetto legittimamente detentore può ammortizzare le opere realizzate su beni altrui se le utilizza stabilmente e strumentalmente nell’attività d’impresa.
- È necessario dimostrare l’effettiva disponibilità dell’immobile, l’inerenza delle opere all’attività economica e il loro concreto utilizzo; il solo sostenimento formale della spesa non è sufficiente.
- La detrazione può essere contestata se manca un reale collegamento con l’attività d’impresa, se l’utilizzo è meramente personale o se non è adeguatamente documentato il titolo di disponibilità dell’immobile.
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