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Sentenza

Sentenza del 08/03/2016 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

Detraibilità dell'IVA - Beni strumentali - Opere realizzate dal comodatario - Ammortizzabilità - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto che anche le opere realizzate su immobili di proprietà altrui, concessi in uso o in comodato, possono essere ammortizzabili dal soggetto che li utilizza per la propria attività. Ai fini della detrazione dell’IVA non è decisiva la titolarità dominicale dell’immobile, ma l’effettiva utilizzazione del bene strumentale nell’esercizio dell’impresa. Il principio è conforme a Cassazione n. 6200/2015.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a spese sostenute per opere realizzate dal comodatario o da altro soggetto che aveva la disponibilità di immobili altrui e li utilizzava nell’esercizio della propria attività economica o d’impresa. Il punto controverso era se l’assenza della proprietà dell’immobile impedisse di qualificare le opere come beni strumentali ammortizzabili e di detrarre l’IVA sulle spese sostenute.

Norme richiamate

  • Principio di detraibilità dell’IVA sui beni e servizi utilizzati nell’attività d’impresa

    La detrazione dell’IVA può spettare quando le spese sono effettivamente collegate all’attività economica esercitata, anche se riguardano opere eseguite su immobili non di proprietà dell’impresa.

  • Cassazione n. 6200/2015

    La Corte ha affermato che le opere realizzate dal comodatario su immobili altrui possono essere ammortizzabili quando sono utilizzate nell’esercizio dell’attività d’impresa; la proprietà dell’immobile non costituisce presupposto indispensabile per la detrazione dell’IVA.

Massime di principio

  • Per la detraibilità dell’IVA sulle opere realizzate su un immobile, conta principalmente il nesso effettivo tra la spesa e l’attività economica svolta, non la proprietà dell’immobile.
  • Il comodatario o altro soggetto legittimamente detentore può ammortizzare le opere realizzate su beni altrui se le utilizza stabilmente e strumentalmente nell’attività d’impresa.
  • È necessario dimostrare l’effettiva disponibilità dell’immobile, l’inerenza delle opere all’attività economica e il loro concreto utilizzo; il solo sostenimento formale della spesa non è sufficiente.
  • La detrazione può essere contestata se manca un reale collegamento con l’attività d’impresa, se l’utilizzo è meramente personale o se non è adeguatamente documentato il titolo di disponibilità dell’immobile.

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