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Sentenza

Sentenza del 02/10/2017 n. 45289 - Corte di Cassazione

Impresa e mercato - Concorrenza e trasparenza - scomparsa delle scritture con riguardo al periodo di insolvenza della società - reato ex art.216 -comma ,1n.2 legge fallimentare - occorrenza dell'elemento soggettivo del dolo generico - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, sostenendo che la mera mancata reperibilità delle scritture contabili dimostrasse al più il dolo generico, ma non il dolo specifico richiesto dalla norma, consistente nella finalità di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori. Hanno inoltre contestato la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Pur ribadendo che la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture richiede il dolo specifico, la Corte ha ritenuto tale elemento provato dal fatto che la documentazione mancava proprio per gli anni in cui si erano manifestati l'insolvenza, il forte calo del fatturato, la vendita di beni e la grave illiquidità, rendendo difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie e delle partecipazioni estere. Le ricerche asseritamente effettuate dagli imputati sono state giudicate superficiali. È stata inoltre ritenuta insindacabile in cassazione la valutazione dei giudici di merito sulla pena e sulle attenuanti generiche, motivata dai precedenti penali, dall'assenza di condotte riparatorie e dall'elevato passivo fallimentare.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili

    Per le condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione è necessario il dolo specifico, cioè la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di arrecare pregiudizio ai creditori. Per l'irregolare tenuta della contabilità, invece, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la gestione confusa possa rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o degli affari.

  • Legge fallimentare, art. 223

    Richiamato nell'impugnazione in relazione alle ipotesi di bancarotta impropria, ma gli imputati erano stati assolti dal contestato addebito di aver cagionato o aggravato il dissesto mediante false comunicazioni sociali.

  • Legge fallimentare, art. 219

    Rilevante per il trattamento sanzionatorio e per le circostanze aggravanti connesse ai reati fallimentari; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la pena stabilita dai giudici di merito.

  • Codice penale, artt. 62-bis, 132 e 133

    La concessione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena costituiscono valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo in presenza di motivazione illogica, contraddittoria o mancante.

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    L'assoluzione relativa alle false annotazioni di bilancio è stata pronunciata per mancanza di prova che tali condotte avessero aggravato un dissesto già esistente; ciò non ha escluso il diverso dolo specifico relativo alla sottrazione delle scritture contabili.

Massime di principio

  • La semplice assenza o mancata consegna delle scritture contabili non prova automaticamente la bancarotta fraudolenta documentale: per la sottrazione o distruzione occorre dimostrare il dolo specifico.
  • Il dolo specifico può essere desunto da elementi indiziari convergenti, come la scomparsa selettiva delle scritture relative agli anni di insolvenza e alle operazioni societarie più rilevanti, soprattutto quando tale scomparsa impedisce al curatore di ricostruire patrimonio e affari.
  • Non è necessario provare che l'occultamento abbia effettivamente prodotto un profitto o un danno concreto: è sufficiente che la condotta sia stata finalizzata a ottenere un profitto ingiusto o a pregiudicare i creditori.
  • La distinzione tra sottrazione o distruzione e irregolare tenuta della contabilità è decisiva: alla prima fattispecie si applica il dolo specifico, mentre alla seconda è sufficiente la consapevolezza dell'idoneità della contabilità confusa a ostacolare la ricostruzione aziendale.
  • Le ricerche successive delle scritture o la consegna parziale della documentazione non escludono il reato se i giudici ritengono tali iniziative tardive, superficiali o non credibili.
  • L'assoluzione per un diverso reato, come l'aggravamento del dissesto mediante falsi bilanci, non impedisce la condanna per bancarotta documentale quando le due condotte riguardano periodi, fatti ed elementi soggettivi differenti.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o delle attenuanti generiche, se la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata.

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