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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33663/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione un maggior reddito sulla base di incrementi patrimoniali e di spese ritenute indice di capacità contributiva, tra cui due autovetture e un immobile in comproprietà con il coniuge. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo: difetto di contraddittorio endoprocedimentale, difetto di motivazione, sproporzione della presunzione di maggior reddito, erronea valutazione delle prove contrarie, omessa considerazione del frazionamento dell'acquisto di un veicolo, omessa pronuncia su ulteriori doglianze. Dopo la definizione della controversia in via agevolata, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso; l'Agenzia non ha contestato l'intervenuta definizione. Il ricorso per cassazione era stato affidato a sette motivi, ma la Corte ha rilevato che la documentazione prodotta non consentiva di dimostrare con precisione la corrispondenza tra le cartelle definite e gli avvisi oggetto del giudizio, e comunque la rinuncia rendeva sopravvenuto il difetto di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, prendendo atto della rinuncia del ricorrente conseguente alla definizione agevolata della controversia, non contestata dall'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso il pagamento del doppio contributo unificato, ritenendo che tale misura non si applichi fuori dai casi tipici previsti.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    norma richiamata dal ricorrente per contestare l'accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali e indici di capacità contributiva; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 5 d.lgs. n. 218/1997

    richiamato quale norma sul contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione; il ricorrente ne lamenta la violazione, ma la Corte non decide sul merito della censura.

  • art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998

    invocato dal ricorrente a sostegno del preteso obbligo di contraddittorio preventivo; la Corte non affronta il tema nel merito per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010

    richiamato dal ricorrente come disposizione ricognitiva di un obbligo di contraddittorio che dovrebbe applicarsi anche ad annualità precedenti; la Corte non esamina la questione nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione; la Corte non affronta il motivo per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma processuale sulla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, evocata in relazione a tutte le censure articolate dal ricorrente.

  • art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    le spese del grado restano a carico di chi le ha anticipate in caso di definizione agevolata della controversia.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato indirettamente nel riferimento alla definizione agevolata della controversia, quale causa di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la definizione agevolata della controversia e non contestata dalla controparte, determina il sopravvenuto difetto di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il giudizio si chiude per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di definizione agevolata della lite tributaria, le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
  • La misura del c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi tipici espressamente previsti e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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