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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-13/26

Order of the Court (Tenth Chamber) of 15 July 2026. — Emilio De Capitani v Council of the European Union. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Working documents issued by the General Secretariat of the Council of the European Union – No publication, in the Council’s register, of documents submitted following a request for access – Article 10 and Article 16(8) TEU – Article 15 TFEU – No implied refusal to publish – No challengeable act – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-13/26 P

Giurisprudenza europea62026CO0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l'impugnazione di Emilio De Capitani avverso la sentenza del Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda di accesso ai documenti ma dichiarato irricevibile la censura contro la mancata pubblicazione nel registro del Consiglio. Ha ritenuto il primo motivo in parte irricevibile e in parte infondato, e il secondo motivo irricevibile per difetto di chiarezza e precisione. L'ordinanza conferma che, nel caso di specie, non esisteva un atto impugnabile del Consiglio relativo alla mancata pubblicazione dei documenti nel registro.

Impugnazione respinta contro l'ordinanza del Tribunale che aveva escluso l'esistenza di un atto impugnabile del Consiglio per la mancata pubblicazione nel registro di documenti legislativi accessibili ex regolamento n. 1049/2001.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che il silenzio del Consiglio sulla pubblicazione, nel proprio registro, di documenti legislativi già resi accessibili al richiedente non integri una decisione implicita o un atto impugnabile; se il Tribunale abbia interpretato erroneamente gli articoli 10 e 16, paragrafo 8, TUE, l'articolo 15 TFUE e il regolamento n. 1049/2001 nel senso di non imporre la pubblicazione nel registro dei documenti legislativi accessibili; e se sia ravvisabile un vizio procedurale per mancata pronuncia su un motivo relativo all'obbligo di trasparenza legislativa.

Principio di diritto

Il Consiglio non è tenuto, sulla base del solo regolamento n. 1049/2001 e degli articoli 10 TUE, 16, paragrafo 8, TUE e 15 TFUE, a considerare la mancata pubblicazione nel proprio registro dei documenti legislativi già accessibili come una decisione implicita impugnabile; il silenzio sulla pubblicazione non costituisce di per sé un atto lesivo autonomamente contestabile. Inoltre, un motivo di ricorso è inammissibile se il ricorrente non dimostra con precisione l'errore procedurale dedotto o se contesta ragioni del Tribunale rispetto a capi già accolti o comunque privi di interesse.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura
  • Articolo 10 TUE
  • Articolo 16, paragrafo 8, TUE
  • Articolo 15 TFUE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001

Impugnazione relativa alla mancata pubblicazione nel registro del Consiglio

L'ordinanza riguarda un'impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale nella causa De Capitani v Council (T-590/23). La controversia nasce da una domanda di accesso a documenti legislativi e, in particolare, dalla pretesa che il Consiglio dovesse anche pubblicare nel proprio registro i documenti già resi accessibili al richiedente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Fatti e procedimento

Il Tribunale aveva:

  • accolto parzialmente il ricorso di annullamento, annullando la decisione del Consiglio nella parte in cui negava l'accesso a determinati working documents predisposti dal Segretariato generale del Consiglio nell'ambito di due procedure legislative pendenti;
  • dichiarato irricevibile, per mancanza di un atto impugnabile, la domanda diretta a far accertare l'esistenza di una decisione implicita o continuata del Consiglio di non pubblicare nel registro i documenti legislativi accessibili.

In appello, Emilio De Capitani chiedeva l'annullamento della parte della sentenza che aveva escluso l'esistenza di un atto impugnabile e, in subordine, la decisione nel merito o il rinvio al Tribunale.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama, tra l'altro:

  • l'articolo 181 del regolamento di procedura, che consente di respingere con ordinanza motivata un'impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata;
  • l'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia;
  • gli articoli 10 e 16, paragrafo 8, TUE;
  • l'articolo 15 TFUE;
  • il regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare gli articoli 2, 11 e 12.

Vengono inoltre ricordati i requisiti di specificità del ricorso in appello derivanti dall'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall'articolo 58, primo comma, dello Statuto e dall'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura.

Questioni sollevate con l'impugnazione

L'appello verteva esclusivamente sul secondo capo della sentenza impugnata, cioè sulla parte in cui il Tribunale aveva escluso che la mancata pubblicazione nel registro del Consiglio potesse essere considerata un atto impugnabile.

Il primo motivo si articolava in due parti:

  • la prima deduceva un errore di diritto nell'interpretazione della trasparenza legislativa derivante dagli articoli 10 e 16, paragrafo 8, TUE e dall'articolo 15 TFUE, sostenendo che i documenti legislativi non coperti da eccezioni dovrebbero essere pubblicati automaticamente nel registro;
  • la seconda lamentava una falsa interpretazione del regolamento n. 1049/2001, in particolare degli articoli 2, paragrafo 4, e 12, paragrafo 1, 2 e 4, nel senso che l'accesso concesso a un richiedente imporrebbe la pubblicazione generale dei documenti nel registro dell'istituzione.

Il secondo motivo denunciava un preteso errore procedurale del Tribunale per non avere esaminato un motivo di primo grado relativo alla violazione dell'obbligo di trasparenza legislativa ex articolo 15 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte, facendo proprie le conclusioni dell'Avvocato generale, ha respinto l'impugnazione senza esame orale, ai sensi dell'articolo 181 del regolamento di procedura.

Quanto alla prima parte del primo motivo, la Corte osserva che il Tribunale si era pronunciato sui relativi argomenti in una parte della sentenza che, tuttavia, non è stata sfavorevole al ricorrente nel suo esito complessivo, poiché il primo capo di domanda era stato accolto su altre basi. Ne consegue che il ricorrente non aveva interesse a contestare quelle specifiche considerazioni: la censura è quindi manifestamente irricevibile.

Quanto alla seconda parte del primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente non spiega in che modo la tesi sull'obbligo di pubblicazione automatica nel registro possa infirmare la conclusione centrale del Tribunale, e cioè che il silenzio del Consiglio nella decisione impugnata non poteva essere qualificato come rifiuto implicito di pubblicazione. La censura è pertanto manifestamente infondata.

In questo contesto la Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Strack v Commissione (C-127/13 P), per confermare che l'obbligo di registrare o pubblicare i documenti non può essere fatto valere, di per sé, tramite una domanda di accesso ai documenti quando l'atto contestato riguarda soltanto la risposta a tale domanda.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva innanzitutto che il ricorrente non ha indicato con la necessaria chiarezza e precisione in che cosa consisterebbe il preteso errore procedurale; per questo motivo la censura non soddisfa i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. In ogni caso, il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su argomenti sviluppati a sostegno di un motivo relativo a un capo di domanda che era stato già dichiarato irricevibile. Anche questo motivo è quindi manifestamente irricevibile.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte ha disposto che:

  • l'impugnazione sia respinta integralmente come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata;
  • Emilio De Capitani sopporti le proprie spese, poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso al Consiglio e agli intervenienti, che quindi non avevano ancora sostenuto spese.

Principio ricavabile

La mancata pubblicazione nel registro del Consiglio di documenti legislativi già accessibili al richiedente non integra, di per sé, una decisione implicita impugnabile; un'impugnazione che contesti tale conclusione deve dimostrare con precisione l'errore di diritto o di procedura dedotto e non può limitarsi a invocare in astratto i principi di trasparenza legislativa o le disposizioni del regolamento n. 1049/2001.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza legislativacontenzioso sugli atti impugnabiliprocedimento d'impugnazionediritto istituzionale dell'unione

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