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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-111/26

Order of the Vice-President of the Court of 14 July 2026. — Voice - Bundesverband der IT-Anwender eV v European Commission. — Appeal – Action for annulment – Application to intervene – Admissibility of the request – Time limit for lodging – Method for calculating the time limit – Publication in the Official Journal of the European Union – Extension of the time limit on account of distance – Out of time – Effective judicial protection – Principle of equal treatment. — Case C-111/26 P(I)

Giurisprudenza europea62026CO0111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’appello di VOICE avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato tardiva la domanda di intervento nel ricorso CISPE/Commissione. Conferma che il termine decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso e che non si applica il termine supplementare di cui all’articolo 59 del regolamento di procedura. Esclude inoltre la violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di uguaglianza.

Termine per proporre una domanda di intervento nel giudizio di annullamento: la Corte conferma che la domanda presentata oltre il termine di sei settimane, aumentato di 10 giorni per la distanza, è irricevibile e che non si applica né l’articolo 59 né una lettura estensiva fondata su tutela giurisdizionale effettiva o uguaglianza di trattamento.

La questione giuridica

Se il termine per depositare una domanda di intervento nel procedimento dinanzi al Tribunale debba essere calcolato escludendo anche il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale; se la rigida applicazione delle regole sul calcolo del termine violi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e se debba applicarsi per analogia il termine supplementare di 14 giorni previsto dall’articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale per i ricorsi contro atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Principio di diritto

Il termine di sei settimane per proporre domanda di intervento decorre, secondo l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale e scade, per termini espressi in settimane, alla fine del giorno corrispondente della sesta settimana, aumentato di 10 giorni per la distanza ai sensi dell’articolo 60. Tale disciplina non viola l’articolo 47 della Carta, poiché i termini processuali, purché chiari e prevedibili, sono compatibili con la tutela giurisdizionale effettiva; inoltre l’articolo 59, che prevede un termine supplementare di 14 giorni per i soli ricorsi contro atti pubblicati, non si applica alle domande di intervento e non sussiste violazione dell’articolo 20 della Carta, perché le due situazioni non sono comparabili.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 79 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Termine per la domanda di intervento e irricevibilità dell’appello

La pronuncia riguarda un appello ex articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato tardiva una domanda di intervento in un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La questione centrale è il calcolo del termine per intervenire nel giudizio principale e la possibilità di invocare principi generali dell’Unione per superare la tardività.

Fatti e procedimento principale

CISPE ha proposto davanti al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione C(2023) 4654 final del 12 luglio 2023, relativa alla compatibilità di una concentrazione con il mercato interno e l’accordo SEE. L’avviso previsto dall’articolo 79 del regolamento di procedura del Tribunale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 settembre 2025. VOICE ha depositato la domanda di intervento il 7 novembre 2025, chiedendo di intervenire a sostegno delle conclusioni di CISPE.

Decisione del Tribunale impugnata

Il Presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di intervento come tardiva. Ha ritenuto che il termine di sei settimane previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, aumentato di 10 giorni per la distanza in forza dell’articolo 60, fosse scaduto il 6 novembre 2025. Ha inoltre osservato che VOICE non aveva invocato circostanze imprevedibili o forza maggiore ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto.

Primo motivo: calcolo del termine ai sensi dell’articolo 58

VOICE sosteneva che, in base all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), il termine dovesse iniziare non dal giorno successivo alla pubblicazione, ma due giorni dopo, con scadenza quindi il 7 novembre 2025. La Corte respinge tale lettura: la lettera a) esclude dal computo il giorno dell’evento che fa decorrere il termine, per cui il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a mezzanotte; la lettera b) stabilisce che, per termini espressi in settimane, la scadenza avviene alla fine del giorno corrispondente dell’ultima settimana. Ne segue che la domanda depositata il 7 novembre era tardiva. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza, in particolare l’ordinanza Shanghai Panati v EUIPO.

Secondo motivo: tutela giurisdizionale effettiva

VOICE lamentava che l’interpretazione accolta dal Tribunale comprimerebbe eccessivamente il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta. La Corte ricorda però che la fissazione di termini processuali è compatibile con tale diritto e risponde a esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento. Nel caso concreto, VOICE aveva beneficiato dell’intero termine previsto, maggiorato dei 10 giorni per la distanza, e non ha dimostrato che il metodo di calcolo rendesse eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio del diritto di intervento. Inoltre, il testo dell’articolo 58 non presentava ambiguità tale da giustificare un’interpretazione favorevole alla non decadenza sul modello della giurisprudenza PPG and SNF v ECHA.

Terzo motivo: inapplicabilità dell’articolo 59 e principio di uguaglianza

La ricorrente chiedeva che alla domanda di intervento fosse applicato, per analogia, il termine supplementare di 14 giorni previsto dall’articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale per i ricorsi contro atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La Corte precisa che l’articolo 59 si riferisce esclusivamente all’introduzione di ricorsi contro atti di istituzioni e non alle domande di intervento disciplinate dagli articoli 142-145. Quanto alla censura fondata sull’articolo 20 della Carta, la Corte osserva che i ricorrenti che impugnano un atto e i soggetti che chiedono di intervenire non si trovano in una situazione comparabile, poiché l’intervento ha natura accessoria e non attribuisce gli stessi diritti processuali delle parti principali.

Dispositivo

La Corte respinge l’appello in quanto manifestamente infondato e condanna VOICE alle spese, in applicazione degli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Principi affermati

Il procedimento ribadisce che:

  • il termine per l’intervento si calcola rigorosamente secondo l’articolo 58 del regolamento di procedura del Tribunale;
  • la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale fa decorrere il termine dal giorno successivo;
  • l’articolo 59 non è applicabile alle domande di intervento;
  • la disciplina dei termini processuali non lede, di per sé, l’articolo 47 della Carta;
  • non vi è violazione del principio di uguaglianza quando si trattano diversamente ricorsi principali e domande di intervento, perché le situazioni non sono comparabili.

Come è indicizzato

Materieprocesso dinanzi al tribunale ueintervento in giudiziocalcolo dei termini processualitutela giurisdizionale effettivaprincipio di uguaglianza

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