Corte di giustizia, Ordinanza C-446/26
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 2 luglio 2026. — RI contro Openbaar Ministerie. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale e dell’esecuzione di pene privative della libertà – Articolo 6, paragrafo 1 – Autorità giudiziaria emittente – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Emissione di un mandato d’arresto europeo da parte del pubblico ministero sulla base di un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice – Assenza di controllo giurisdizionale sull’emissione del mandato d’arresto europeo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-446/26 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata resa in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito che il sistema del mandato d’arresto europeo può essere conforme all’articolo 47 della Carta anche se il controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di emettere il mandato avviene solo dopo la consegna. Decisiva è la presenza, nell’ordinamento dello Stato membro emittente, di un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta il controllo delle condizioni di emissione, soprattutto della proporzionalità. In mancanza di tale rimedio, l’esecuzione del mandato deve essere rifiutata.
Mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero: compatibilità con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva quando il controllo giudiziale è solo successivo alla consegna.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero qualificabile come autorità giudiziaria emittente, quando: 1) la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo non può essere impugnata davanti a un giudice nello Stato membro emittente prima della consegna; 2) il mandato è fondato, per la parte relativa all’azione penale, su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice che non ha controllato le condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare la proporzionalità, né tale decisione è impugnabile prima della consegna.
Principio di diritto
I requisiti della tutela giurisdizionale effettiva sono rispettati quando un mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero, quale autorità giudiziaria emittente, ai fini dell’azione penale e dell’esecuzione di pene privative della libertà, non è impugnabile prima della consegna e, per la parte fondata su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice, quest’ultimo non ha verificato la proporzionalità del mandato europeo, purché nello Stato membro emittente esista, dopo la consegna, un ricorso giurisdizionale idoneo a consentire il controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare della sua proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, paragrafo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15, paragrafo 2, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 26, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero: tutela giurisdizionale effettiva e controllo successivo
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dal rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso in Grecia nei confronti di RI. La questione centrale concerne la compatibilità con l’articolo 47 della Carta di un sistema in cui il mandato è emesso da un pubblico ministero e il controllo giurisdizionale sulla sua legittimità non è disponibile prima della consegna, mentre il mandato nazionale sottostante è stato emesso da un giudice che non ha esaminato la proporzionalità del mandato europeo.
Fatti e procedimento principale
Il 29 aprile 2025 il pubblico ministero presso la corte d’appello di Salonicco ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di RI, cittadino greco residente nei Paesi Bassi, per l’esercizio dell’azione penale e per l’esecuzione di quattro pene detentive. Il mandato, nella parte relativa all’azione penale, si fondava su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice istruttore di Katerini.
Il giudice olandese ha inizialmente ritenuto che la consegna dovesse essere rifiutata per tre delle quattro condanne, ma non ha escluso la consegna per l’altra. Ha quindi chiesto alla Corte se, in assenza di un controllo giurisdizionale prima della consegna sulla decisione del pubblico ministero di emettere il mandato europeo e in assenza di controllo giudiziale sulla proporzionalità da parte del giudice nazionale che ha emesso il mandato interno, fosse comunque rispettato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, che definisce l’"autorità giudiziaria emittente";
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della stessa decisione quadro, che richiede l’indicazione dell’esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva sottostante;
- l’articolo 15, paragrafo 2, relativo alla richiesta di informazioni complementari;
- l’articolo 26, paragrafo 1, sul computo della custodia scontata nello Stato di esecuzione;
- l’articolo 47 della Carta, quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
Procedimento pregiudiziale d’urgenza
La Corte ha accolto la domanda di trattazione in via d’urgenza, rilevando che RI era detenuto in vista della consegna e che la risposta avrebbe inciso direttamente sulla durata della detenzione. Ha inoltre osservato che, se la consegna per la parte relativa all’azione penale dovesse essere rifiutata, ciò avrebbe potenzialmente un impatto immediato sulla situazione personale dell’interessato.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il pubblico ministero greco può essere qualificato come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, poiché partecipa all’amministrazione della giustizia penale ed è indipendente dal potere esecutivo.
Quanto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), la Corte ribadisce che il mandato d’arresto europeo deve poggiare su una decisione giudiziaria nazionale esecutiva e che il sistema del mandato d’arresto europeo garantisce una tutela su due livelli:
- un primo livello, nella fase della decisione nazionale, come il mandato d’arresto nazionale;
- un secondo livello, nella fase di emissione del mandato d’arresto europeo.
La Corte precisa che, quando l’autorità che emette il mandato europeo non è un giudice, le condizioni di emissione del mandato, in particolare la proporzionalità, devono poter essere sottoposte a controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente. Tuttavia, tale controllo non deve necessariamente essere disponibile prima della consegna, purché possa essere esercitato prima o dopo la consegna.
La parte decisiva del ragionamento consiste nel distinguere il presente caso da quelli in cui né il mandato nazionale né quello europeo erano stati emessi da un giudice. In quelle ipotesi eccezionali la Corte ha richiesto un controllo prima della consegna. Qui, invece, il mandato nazionale è stato emesso da un giudice: ciò consente che il controllo giurisdizionale del mandato europeo sia differito, sempre che un ricorso effettivo sia comunque previsto nell’ordinamento dello Stato membro emittente.
La Corte osserva infine che, secondo le informazioni fornite, il pubblico ministero greco valuta la proporzionalità del mandato europeo, mentre il giudice che emette il mandato nazionale verifica solo la legittimità del mandato interno. Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare se il diritto greco preveda un ricorso giurisdizionale successivo che permetta il sindacato sulla proporzionalità del mandato europeo. In mancanza di tale rimedio, l’esecuzione del mandato europeo dovrebbe essere rifiutata.
Decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a un mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero quale autorità giudiziaria emittente, anche se la decisione non è impugnabile prima della consegna e anche se il mandato si fonda, per l’azione penale, su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice che non ha controllato la proporzionalità del mandato europeo, purché nello Stato membro emittente sia disponibile dopo la consegna un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta tale controllo.
Principi affermati
- Il pubblico ministero può costituire un’"autorità giudiziaria emittente" ai fini della decisione quadro 2002/584.
- La tutela giurisdizionale effettiva richiede che le condizioni di emissione del mandato europeo, in particolare la proporzionalità, siano sindacabili in giudizio nello Stato membro emittente.
- Tale controllo non deve necessariamente precedere la consegna, se il sistema nazionale assicura un rimedio giurisdizionale successivo effettivo.
- Il rifiuto dell’esecuzione si impone solo se manca qualsiasi via di ricorso idonea a garantire il controllo giurisdizionale richiesto dall’articolo 47 della Carta.
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