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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04317/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e accettata dal controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un lavoratore dall'ente pubblico di provenienza al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato. Il dipendente ha chiesto il riconoscimento di un assegno non riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza e la retribuzione corrisposta dal nuovo datore, per il periodo da settembre 2005 a novembre 2009. La domanda è stata accolta in primo grado e l'appello della società è stato rigettato, sulla base dell'interpretazione dell'art. 2 della legge regionale sarda n. 10/2005 nel senso che, nel trasferimento, dovesse essere mantenuto il trattamento economico in godimento, con definitiva inclusione anche della retribuzione accessoria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'adunanza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e accettato dal difensore della controparte.

Norme richiamate

  • art. 2 L.R. Sardegna n. 10/2005

    La normativa regionale è richiamata come base del diritto azionato dal lavoratore e, nei gradi di merito, è stata interpretata nel senso del mantenimento del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento, con assorbimento definitivo della retribuzione accessoria.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'estinzione del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia non si provvede sulle spese processuali, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in base al testo della decisione, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • Quando la controversia riguarda il trasferimento di personale verso un nuovo gestore di servizio pubblico, la questione sostanziale può investire il mantenimento del trattamento economico in godimento e la natura riassorbibile o meno di voci accessorie, ma tali profili restano assorbiti se interviene rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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