Sentenza n. 75/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 263/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Eugenio Facciolla, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2067/2023, pubblicata in data 09/04/2024 e notificata il 06/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico previsto per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza irrevocabile del Tribunale ordinario di Potenza, notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di somme relative al beneficio economico previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato che l’inerzia del Ministero costituiva violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato civile e che non era stata fornita prova dell’avvenuto adempimento, il cui onere gravava sul debitore. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando alla ricorrente le somme spettanti in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso di euro 300,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha verificato il rispetto del termine applicabile.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Prevede i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza, ritenuti rispettati.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal giudicato civile.
art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
È stato richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L’amministrazione è obbligata a conformarsi integralmente a una sentenza irrevocabile del giudice ordinario che disponga il pagamento di somme; la persistente inerzia integra inottemperanza azionabile davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, grava sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento, anche quando dedotto come intervenuto prima della notificazione del ricorso.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Le spese accessorie, comprese quelle relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, rientrano nella rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in modo omnicomprensivo.
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