Cassazione Civile, Ordinanza n. 18711/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale con i quali venivano attribuite a immobili di proprietà delle contribuenti una nuova classe e una nuova rendita catastale. Gli immobili erano in parte in comproprietà tra più soggetti e in parte di esclusiva proprietà di una delle ricorrenti. Le contribuenti avevano visto respingere in primo e in secondo grado le proprie impugnazioni. In cassazione hanno proposto ricorsi distinti, con motivi relativi, tra l'altro, al litisconsorzio necessario per gli immobili in comproprietà, alla dedotta violazione di norme sul procedimento catastale e sulla motivazione degli atti, nonché alla nullità della sentenza per asserite carenze motivazionali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'Agenzia ha resistito e ha proposto anche ricorso incidentale, deducendo a sua volta il litisconsorzio necessario e una pretesa discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza di merito. Le ricorrenti hanno poi evidenziato l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio sul medesimo avviso di accertamento, definito con annullamento dell'atto da parte della Commissione tributaria provinciale, con intervento delle stesse interessate, sostenendo che tale giudicato precludeva ogni ulteriore esame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata e logicamente pregiudiziale l'eccezione di giudicato esterno. Ha rilevato che esisteva una precedente sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento catastale, con cui l'atto era stato annullato. Ha inoltre osservato che, per gli immobili in comproprietà, sussisteva il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari. In ragione di tale giudicato esterno, la Corte ha accolto i ricorsi, ha cassato le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, ha annullato l'accertamento impugnato. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
Richiamato come norma sulla partecipazione necessaria dei litisconsorti nel processo tributario, in relazione agli immobili in comproprietà.
art. 3 L. 241/1990
Invocato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità dell'atto e della motivazione.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di motivazione degli atti tributari.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina dell'attribuzione della nuova rendita catastale.
art. 4 d.P.R. 1142/1949
Invocato per contestare la determinazione/classamento catastale.
art. 61 d.P.R. 1142/1949
Invocato per contestare la determinazione/classamento catastale.
art. 132, comma 2, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per carenza motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro sulla motivazione e sul giusto processo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla motivazione delle sentenze tributarie e alla pretesa discrasia tra motivazione e dispositivo.
art. 9 d.P.R. 133/1998
Richiamato nei motivi di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi una specifica portata autonoma nel dispositivo motivazionale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo al classamento catastale di immobili in comproprietà, l'impugnazione dell'atto può richiedere la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari, poiché l'accertamento sulla natura dell'immobile non può produrre esiti difformi tra contitolari dello stesso bene.
- Il giudicato formatosi tra le stesse parti su un medesimo avviso di accertamento preclude il riesame del rapporto giuridico e delle questioni di fatto e di diritto che costituiscono il presupposto logico indispensabile della decisione passata in giudicato, anche se il nuovo giudizio abbia finalità diverse.
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha annullato l'avviso di accertamento per un vizio radicale dell'atto non riferito ai singoli cespiti, tale effetto preclusivo si estende anche alle contestazioni relative agli immobili compresi nel medesimo accertamento.
- Se il giudicato esterno è decisivo, esso assorbe gli altri motivi di ricorso e può portare alla cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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