Sentenza del 17/03/2021 n. 7532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione ex lege del giudizio (art. 391 c.p.c.), attesa l'adesione alla definizione agevolata, la comunicazione dell'esattore e il pagamento integrale delle somme. Non si e' pronunciata sul merito della pretesa fiscale; non si procede sulle spese, anche per la mancata costituzione del Comune.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l'appello contro avviso di accertamento IMU/Ici (contestando la non applicabilita' dell'art.115 c.p.c. per mancata comunicazione della udienza al Comune e perche' la mera ammissione dell'alienazione degli immobili non costituiva "non contestazione" di fatti specifici). Durante il giudizio di cassazione la societa' ha chiesto e ottenuto l'adesione alla definizione agevolata ("rottamazione" ex D.L. 193/2016 art.6 conv. L.225/2016), ha ricevuto la comunicazione dell'esattore e ha pagato integralmente le rate, estinguendo la pretesa tributaria.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La CTR aveva ritenuto inapplicabile l'art.115 c.p.c. (che consente di considerare come non contestati fatti specifici quando la parte contraria non contesta in modo specifico) perché il Comune non aveva ricevuto comunicazione della data di pubblica udienza e la mera ammissione dell'alienazione degli immobili non integrava la "non contestazione" di fatti specifici.
Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 6 (conv. con mod. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225)
La norma disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e prevede la possibilita' per il debitore di aderire con impegno a rinunciare al giudizio; la conseguente comunicazione dell'esattore e il pagamento secondo il piano producono l'estinzione della pretesa e del processo secondo la giurisprudenza di legittimita'.
art. 391 c.p.c.
Articolo invocato per dichiarare l'estinzione del processo: la Corte ha richiamato l'art.391 c.p.c. per dichiarare estinto il giudizio in presenza della definizione agevolata e del pagamento integrale, con riferimento alla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata ex D.L. 193/2016 art.6, ottiene la comunicazione dell'esattore prevista dalla norma e paga le rate previste, il giudizio di cassazione viene normalmente dichiarato estinto ex lege; la controversia sostanziale e' regolata dall'atto di adesione e dalla comunicazione dell'esattore.
- L'estinzione del processo per adesione alla 'rottamazione' puo' avere natura di rinuncia se e' il ricorrente a chiedere la definizione, oppure di estinzione 'ex lege' anche se la definizione e il pagamento provengono dal resistente; in ogni caso e' necessaria la prova della comunicazione dell'esattore e del pagamento integrale delle somme rateizzate.
- L'estinzione del procedimento non comporta una decisione sul merito dell'accertamento: questioni sostanziali (es. applicabilita' art.115 c.p.c., vizi dell'avviso) restano sopite e la situazione sostanziale e fiscale e' regolata unicamente dagli effetti della definizione agevolata e dagli atti di sgravio conseguenti.
- Per invocare l'art.115 c.p.c. e' necessario dimostrare la 'non contestazione' di fatti specifici da parte dell'altra parte; la mera ammissione generica (es. ammissione dell'alienazione di immobili) potrebbe non essere sufficiente. Occorre documentare la portata e il contesto dell'ammissione.
- In casi simili e' fondamentale documentare accuratamente: domanda di adesione alla definizione, comunicazione dell'esattore (comma 3 di art.6), ricevute di pagamento delle rate e provvedimenti di sgravio della riscossione, poiche' sono gli elementi decisivi per ottenere l'estinzione del giudizio.
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