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Sentenza

Sentenza n. 2317/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento nonché, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori del (i) Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche prot. 149970 del 3 ottobre 2022, Raccolta Generale n. 6897 del 3 ottobre 2022, Fasc. n. 9.5/2018/71, notificato con nota prot. 150035 del 3 ottobre 2022, tra gli altri, ai sig.ri Nova Lodovico, Nova Enrico Carlo, Nova Alessandro Mirco e recante ad oggetto: “Procedimento ex D. lgs 152/06 parte IV titolo V, art. 244 c.2 e art. 245 c.2 Sito orfano EX DISCARICA ECAM presso il Comune di Vimodrone.”; (ii) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello predetto, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202203235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale che, nell'ambito del procedimento ex artt. 244, comma 2, e 245, comma 2, d.lgs. 152/2006 relativo a un sito orfano già adibito a discarica, individuava i ricorrenti quali responsabili della contaminazione e confermava l'obbligo di bonifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 244 d.lgs. 152/2006 e 3 l. 241/1990, nonché contraddittorietà, insufficienza della motivazione, carenza del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Hanno sostenuto di essere proprietari incolpevoli, in assenza di prova del nesso causale tra una loro condotta e la contaminazione, osservando che l'inquinamento sarebbe stato imputabile ai precedenti proprietari e che la sentenza del Tribunale di Milano richiamata dall'amministrazione riguardava un giudizio sull'atto di compravendita. Hanno inoltre contestato l'interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5919/2014, negando che essa li avesse qualificati come responsabili dell'inquinamento. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 242 d.lgs. 152/2006 e 3 l. 241/1990, oltre ai medesimi vizi di eccesso di potere, lamentando che il decreto fosse fondato su un sopralluogo del 1992, non acquisito agli atti del procedimento, e che non contenesse una valutazione ambientale attuale né una comparazione tra i possibili interventi di risanamento, imponendo irragionevolmente quello più invasivo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il decreto impugnato fosse confermativo in senso proprio di precedenti ordinanze comunali che avevano già individuato, tra gli obbligati alla bonifica, anche i ricorrenti. Tali ordinanze erano state impugnate senza essere annullate e, pertanto, non potevano essere nuovamente contestate attraverso l'impugnazione dell'atto confermativo. Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Milano è stato giudicato irrilevante, poiché essa riguardava l'annullamento dell'atto di compravendita. Il TAR ha inoltre valorizzato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5919/2014, che aveva confermato l'ordinanza sindacale imponendo ai ricorrenti la presentazione e l'esecuzione di un progetto di bonifica, accertando che, dopo l'acquisto, essi avevano proseguito l'utilizzo della cava come discarica e avevano contribuito all'inquinamento, sebbene il primo agente inquinatore fosse stato l'E.C.A. o altro soggetto. Il secondo motivo è stato respinto poiché l'area consisteva in una cava riempita di rifiuti e abbandonata, sicché la situazione di fatto era sostanzialmente stabile e gli accertamenti ambientali pregressi conservavano validità; gli ulteriori accertamenti erano necessari soprattutto per monitorare la penetrazione di percolato e gas. In assenza di sopravvenienze positive e considerata l'inerzia dei proprietari, la conferma della necessità della bonifica, fondata sull'attualizzazione di analisi pregresse e su una conoscenza dei luoghi consolidata da oltre vent'anni, non è stata ritenuta irragionevole o immotivata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è stata esaminata con riferimento all'individuazione del responsabile della contaminazione e all'obbligo di bonifica; il giudice ha ritenuto legittima l'imputazione ai ricorrenti sulla base di precedenti accertamenti giudiziali e amministrativi non annullati.

  • art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale fondamento del procedimento relativo al sito contaminato e agli obblighi dei soggetti coinvolti.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è stata esaminata con riguardo alla necessità di attualità degli accertamenti ambientali e alla scelta degli interventi di bonifica; il giudice ha ritenuto sufficienti gli accertamenti pregressi, attualizzati nel tempo, in assenza di sopravvenienze positive.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto, in quanto fondato su precedenti ordinanze, su una pronuncia del Consiglio di Stato e su accertamenti ambientali protrattisi per oltre vent'anni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo meramente confermativo in senso proprio di precedenti atti già impugnati e non annullati non consente di riaprire, mediante la sua impugnazione, contestazioni rivolte sostanzialmente contro gli atti presupposti ormai non più utilmente aggredibili.
  • Il proprietario di un sito contaminato può essere legittimamente individuato quale responsabile della contaminazione quando risulti, anche sulla base di precedenti accertamenti giudiziali non superati, che egli abbia contribuito causalmente all'aggravamento dell'inquinamento, pur se l'originario agente inquinatore era un soggetto diverso.
  • In presenza di una cava riempita di rifiuti e abbandonata, gli accertamenti ambientali pregressi possono conservare validità quando descrivano una situazione di fatto stabile; ulteriori accertamenti sono necessari soprattutto per monitorare l'evoluzione della penetrazione di percolato e gas, non per rinnovare integralmente verifiche già consolidate.
  • La conferma della necessità della bonifica è adeguatamente motivata quando l'amministrazione valorizzi accertamenti ambientali protrattisi nel tempo, la loro successiva attualizzazione e l'assenza di sopravvenienze positive o di elementi contraddittori, anche considerando l'inerzia dei proprietari.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimo affidamento

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