Ordinanza n. 261/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di trasferimento definitivo ai sensi della normativa interna richiamata nel provvedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto la sua istanza di trasferimento definitivo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e domandando altresì l’accertamento del diritto a ottenere il trasferimento. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego, contrapponendo alle ragioni dell’amministrazione la propria situazione personale, caratterizzata anche dalla fruizione di permessi mensili ai sensi della legge n. 104/1992. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, precisando che la valutazione è effettuata nei limiti propri della delibazione cautelare e senza pregiudizio per l’esame dei profili processuali. Il Collegio ha ritenuto che, allo stato degli atti, la carenza di organico nel ruolo dei Marescialli presso la Legione Carabinieri Calabria, cui appartiene il ricorrente, la fruizione dei permessi mensili previsti dalla legge n. 104/1992 e la valutazione tecnico-discrezionale della Direzione Sanitaria del Comando Generale, reputata prima facie non illogica, costituiscano argomenti congrui, sia singolarmente sia nel loro complesso, per giustificare il rigetto dell’istanza di trasferimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
legge n. 104/1992
fruizione del medesimo di permessi mensili ex lege n. 104/1992
La fruizione dei permessi mensili è stata considerata, insieme alla carenza di organico e alla valutazione sanitaria, tra gli elementi congrui a sostegno del diniego del trasferimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e delle persone menzionate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la carenza di organico nella sede di appartenenza può costituire una ragione congrua per respingere una domanda di trasferimento definitivo di un militare, anche quando sia dedotta una situazione personale meritevole di considerazione.
- La fruizione di permessi mensili ai sensi della legge n. 104/1992 non determina, di per sé, il diritto al trasferimento definitivo e può essere valutata dall’amministrazione nel bilanciamento con le esigenze organizzative e di organico.
- La valutazione tecnico-discrezionale della Direzione Sanitaria dell’amministrazione militare, ove prima facie non illogica, può concorrere a giustificare il diniego del trasferimento e non può essere utilmente superata in sede cautelare in assenza di elementi idonei a evidenziarne l’inattendibilità o l’irragionevolezza.
- La domanda cautelare deve essere respinta per carenza di fumus boni iuris quando gli elementi organizzativi, personali e tecnico-discrezionali posti a fondamento del provvedimento impugnato appaiano, allo stato della cognizione sommaria, congrui e non manifestamente illogici.
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