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Sentenza

Sentenza n. 13489/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’erogazione dei buoni della Carta del docente per complessivi euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva disapplicato l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dalla Carta del docente e aveva dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale, per complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero alla loro emissione secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l’inadempimento del Ministero, anche in ragione dell’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione rispetto all’allegata mancata esecuzione. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto nel giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del TAR per il giudizio di ottemperanza relativo al titolo giudiziale indicato nella decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto necessario ai fini della proponibilità dell’azione esecutiva.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È stato disapplicato dal giudice ordinario, secondo il giudicato da eseguire, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dall’erogazione della Carta del docente.

  • art. 5 d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015

    Individua, secondo il giudicato azionato, le modalità attraverso cui il Ministero deve emettere i buoni di spesa riconosciuti alla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e il termine dilatorio previsto dalla legge è decorso, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente la statuizione contenuta nel titolo.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali del diritto già accertato dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare l’inadempimento e a conformare l’attività amministrativa al contenuto della decisione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, la mancata produzione da parte dell’Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato consente di ritenere sussistente l’inadempimento, secondo la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile scadenza del termine.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura esecutiva del giudicato e può essere accompagnata dalla facoltà di delega e dalla previsione di un ulteriore termine per l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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