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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32044/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando tuttavia la condanna per furto consumato, furto tentato e porto d'armi. L'unico motivo denunciava mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente generico, perché formulato in termini assertivi e non correlati alle concrete ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e logica, valorizzando in particolare i precedenti dell'imputato e l'intensità del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo manifestamente generico e comunque infondato alla luce della motivazione congrua e logica resa dalla Corte d'appello sulla determinazione della pena. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla contestazione e dalla conferma della condanna per furto tentato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci vizi di motivazione sulla quantificazione della pena è inammissibile quando si limiti ad allegazioni assertive e generiche, non correlate alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La motivazione sulla determinazione della pena è congrua e logica quando il giudice di merito individua e valorizza elementi concreti, quali i precedenti dell'imputato e l'intensità del dolo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, qualora l'inammissibilità sia imputabile a profili di colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoDetenzione di armiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioArmiProcesso penale
IstitutiRecidiva

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