Direttiva 2012/28
Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , su taluni utilizzi consentiti di opere orfane Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce un quadro uniforme dell'Unione per individuare le opere orfane e consentirne usi specifici da parte di talune istituzioni culturali e di servizio pubblico. Richiede una ricerca diligente prima dell'utilizzo, il mantenimento di registri e la loro comunicazione a una banca dati europea gestita dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Prevede inoltre il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana in tutti gli Stati membri, la cessazione dello status su iniziativa dei titolari dei diritti e un equo compenso in caso di rivendicazione dei diritti.
Disciplina alcuni utilizzi consentiti di opere e fonogrammi orfani, stabilendo una ricerca diligente armonizzata, il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana e un regime di eccezione/limitazione per biblioteche, archivi, musei, istituti educativi e emittenti di servizio pubblico.
Ambito di applicazione
Si applica alle biblioteche, agli istituti di istruzione e ai musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri. Riguarda opere pubblicate in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni; opere cinematografiche o audiovisive; fonogrammi; nonché le opere e gli altri contenuti protetti incorporati, inclusi o parte integrante di tali opere e fonogrammi. È limitata alle opere e ai fonogrammi protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi, di prima pubblicazione in uno Stato membro o, in mancanza, di prima trasmissione in uno Stato membro; per le opere/fonogrammi mai pubblicati né trasmessi, si applica solo se resi pubblicamente accessibili con il consenso dei titolari dei diritti e se è ragionevole presumere che questi non si opporrebbero agli utilizzi consentiti. Per le opere cinematografiche o audiovisive e i fonogrammi conservati negli archivi delle emittenti di servizio pubblico vale una disciplina specifica, con limite temporale al 31 dicembre 2002 per quelli prodotti da tali emittenti. La direttiva non interferisce con le modalità nazionali di gestione dei diritti e non pregiudica le norme su opere anonime o pseudonime.
Direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane
La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell'Unione per l'individuazione e l'utilizzo di opere e fonogrammi orfani da parte di determinati enti culturali e di servizio pubblico. L'intervento risponde all'esigenza di favorire la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, assicurare certezza del diritto nel mercato interno e garantire il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana.
Finalità e contesto
I considerando collegano la direttiva alla digitalizzazione su larga scala delle collezioni di biblioteche, archivi, musei e istituti analoghi, nonché allo sviluppo di biblioteche digitali europee come Europeana. La disciplina intende rimuovere gli ostacoli derivanti dall'impossibilità di ottenere il consenso preventivo dei titolari dei diritti quando questi non siano identificati o rintracciati, preservando nel contempo la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L'articolo 1 limita la direttiva a biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico con sede negli Stati membri. Le opere rilevanti sono quelle pubblicate in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, nonché le opere cinematografiche o audiovisive e i fonogrammi conservati nelle collezioni degli enti beneficiari. Per le emittenti di servizio pubblico, la direttiva copre le opere cinematografiche o audiovisive e i fonogrammi prodotti fino al 31 dicembre 2002 e conservati nei loro archivi.
La disciplina si estende anche alle opere e ai fonogrammi mai pubblicati né trasmessi, ma resi pubblicamente accessibili dagli enti beneficiari con il consenso dei titolari dei diritti, purché sia ragionevole presumere che questi non si opporrebbero agli utilizzi consentiti. Inoltre, comprende le opere e gli altri contenuti protetti inclusi, incorporati o parte integrante delle opere o dei fonogrammi interessati. La direttiva precisa che non interferisce con le modalità nazionali di gestione dei diritti.
Nozione di opera orfana
Ai sensi dell'articolo 2, un'opera o un fonogramma sono orfani quando nessuno dei titolari dei diritti è stato individuato oppure, pur essendo stato individuato, nessuno è stato rintracciato dopo una ricerca diligente svolta e registrata conformemente all'articolo 3. Nei casi in cui vi siano più titolari, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati solo se i titolari identificati e rintracciati autorizzano gli atti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico per i diritti di loro titolarità. I diritti dei titolari identificati e rintracciati restano espressamente salvi.
Ricerca diligente: obbligo preliminare e fonti
La ricerca diligente è il presupposto centrale per qualificare un'opera come orfana. Deve essere svolta in buona fede, prima di qualsiasi utilizzo, e per ciascuna opera o contenuto protetto. Ogni Stato membro deve stabilire, in consultazione con titolari dei diritti e utilizzatori, le fonti appropriate per categoria di opere, includendo almeno quelle elencate nell'allegato.
La regola generale vuole che la ricerca sia condotta nello Stato membro di prima pubblicazione o, in mancanza, di prima trasmissione; per le opere cinematografiche o audiovisive, nel Paese della sede principale o della residenza abituale del produttore. Se l'opera o il fonogramma è stato reso pubblicamente accessibile con consenso, la ricerca si svolge nello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione che ha effettuato tale messa a disposizione. Devono inoltre essere consultate fonti di altri paesi quando vi siano motivi per ritenere che possano contenere informazioni utili sui titolari dei diritti.
L'allegato indica, a titolo esemplificativo e secondo le categorie di opere, depositi legali, cataloghi bibliotecari, registri delle autorità, associazioni di editori/autori/produttori, banche dati come WATCH, ISBN, ISSN, VIAF, ARROW, ISAN, ISWC e ISRC, oltre ai repertori di società di gestione collettiva e, per le opere audiovisive, agli elenchi dei partecipanti alla realizzazione e alle informazioni riportate sulla confezione.
Documentazione, trasparenza e banca dati online unica
Gli Stati membri devono imporre agli enti beneficiari di conservare la documentazione delle ricerche e di trasmettere alle autorità nazionali competenti gli esiti della ricerca, l'utilizzo delle opere orfane, le eventuali modifiche di status e i dati di contatto dell'organizzazione. Tali informazioni devono confluire in un'unica banca dati online pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ai sensi del regolamento (UE) n. 386/2012. La trasmissione all'Ufficio deve avvenire senza indugio dopo la ricezione dei dati dalle organizzazioni interessate.
Riconoscimento reciproco dello status nell'Unione
L'articolo 4 prevede che un'opera o un fonogramma qualificati come orfani in uno Stato membro siano considerati tali in tutti gli Stati membri. Ciò consente il loro utilizzo e la loro consultazione in tutta l'Unione secondo le condizioni della direttiva. La regola vale anche per i casi in cui non tutti i titolari dei diritti siano stati individuati o rintracciati.
Utilizzi consentiti e limiti economici
L'articolo 6 obbliga gli Stati membri a introdurre un'eccezione o una limitazione ai diritti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico previsti dalla direttiva 2001/29/CE. Gli enti beneficiari possono così digitalizzare, catalogare, indicizzare, conservare, restaurare e mettere a disposizione del pubblico le opere orfane contenute nelle loro collezioni.
L'utilizzo deve restare funzionale alle missioni di interesse pubblico, in particolare alla conservazione, al restauro e all'accesso a fini culturali e formativi. È consentito generare entrate solo per coprire i costi di digitalizzazione e di messa a disposizione del pubblico. In ogni utilizzo deve essere indicato il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che siano stati identificati. La direttiva, inoltre, non limita la libertà contrattuale degli enti, soprattutto nei partenariati pubblico-privati.
Cessazione dello status e equo compenso
Il titolare dei diritti può porre fine in qualunque momento allo status di opera orfana per i diritti di sua spettanza. Quando ciò accade, gli Stati membri devono garantire un equo compenso per l'uso già effettuato dagli enti beneficiari. La direttiva lascia agli Stati membri il potere di disciplinare le circostanze del pagamento; il livello del compenso è determinato dal diritto dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione utilizzatrice, nel rispetto dei limiti del diritto dell'Unione.
Rapporto con altre norme e disciplina temporale
L'articolo 7 chiarisce che la direttiva non pregiudica numerosi altri regimi giuridici, tra cui brevetti, marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di semiconduttori, accesso condizionato, deposito legale, concorrenza sleale, segreto industriale, sicurezza, riservatezza, protezione dei dati e vita privata, accesso ai documenti pubblici, diritto contrattuale e libertà di stampa ed espressione.
L'articolo 8 stabilisce l'applicazione della direttiva alle opere e ai fonogrammi tutelati dalla legislazione nazionale al 29 ottobre 2014 o successivamente. Restano salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data, con conseguente tutela dell'affidamento e della certezza giuridica.
Recepimento e riesame
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 29 ottobre 2014 e comunicarne il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento espresso alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
La Commissione è tenuta a monitorare lo sviluppo delle fonti informative sui diritti e a presentare, entro il 29 ottobre 2015 e poi con cadenza annuale, relazioni sull'eventuale estensione dell'ambito della direttiva a editori e ad altre categorie di opere o materiali, in particolare fotografie e immagini. Entro la stessa data deve essere presentata una relazione sull'applicazione della direttiva, tenendo conto dell'evoluzione delle biblioteche digitali; ove opportuno, la Commissione può proporre modifiche. Gli Stati membri possono inoltre segnalare alla Commissione eventuali problemi relativi all'impatto della direttiva sulle proprie modalità nazionali di gestione dei diritti.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e categorie di beneficiari
L'articolo 1 delimita la direttiva agli utilizzi di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico, per il perseguimento delle rispettive missioni di interesse pubblico. Le categorie di opere interessate sono quelle pubblicate e conservate nelle collezioni degli enti indicati, le opere cinematografiche o audiovisive e i fonogrammi nelle relative collezioni, nonché le opere e i contenuti protetti incorporati in tali materiali.
Definizione di opera orfana e ipotesi con più titolari
Ai sensi dell'articolo 2, un'opera o un fonogramma sono orfani quando nessuno dei titolari dei diritti è stato individuato oppure, pur essendo stato individuato, nessuno è stato rintracciato dopo una ricerca diligente svolta e registrata conformemente all'articolo 3. Se vi sono più titolari e solo alcuni sono identificati e rintracciati, l'opera può essere usata solo se i titolari noti autorizzano gli atti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico per i diritti da essi detenuti; restano salvi i loro diritti. La direttiva non incide sulle discipline nazionali sulle opere anonime o pseudonime.
Ricerca diligente: contenuto, luogo e fonti
L'articolo 3 impone alle organizzazioni beneficiarie di effettuare in buona fede, prima dell'utilizzo, una ricerca diligente per ogni opera o contenuto protetto. Ciascuno Stato membro deve stabilire, in consultazione con titolari dei diritti e utilizzatori, le fonti appropriate per ciascuna categoria, includendo almeno quelle elencate nell'allegato. La ricerca va svolta, in linea generale, nello Stato membro di prima pubblicazione o, in mancanza, di prima trasmissione; per le opere audiovisive il cui produttore ha sede o residenza abituale in uno Stato membro, nello Stato della sede principale o residenza abituale. Se vi sono indizi di informazioni pertinenti altrove, vanno consultate anche le fonti di altri paesi. Per le opere/fonogrammi resi pubblicamente accessibili con consenso, la ricerca si svolge nello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione che li ha resi accessibili.
Documentazione, trasparenza e banca dati europea
Gli Stati membri devono imporre alle organizzazioni di conservare la documentazione delle ricerche e comunicare alle autorità nazionali competenti gli esiti della ricerca, l'uso delle opere orfane, le modifiche di status e i dati di contatto. Tali informazioni devono essere registrate in un'unica banca dati online pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (ora richiamato dal regolamento (UE) n. 386/2012), cui gli Stati membri trasmettono senza indugio i dati ricevuti.
Riconoscimento reciproco dello status
L'articolo 4 stabilisce che un'opera o un fonogramma qualificati come orfani in uno Stato membro sono considerati tali in tutti gli Stati membri, con possibilità di utilizzo e consultazione in tutta l'Unione secondo la direttiva. La regola si estende anche ai casi di pluralità di titolari quando alcuni non siano stati individuati o rintracciati.
Cessazione dello status e equo compenso
L'articolo 5 garantisce ai titolari dei diritti la possibilità di porre fine in qualunque momento allo status di opera orfana, per i diritti loro spettanti. L'articolo 6, paragrafo 5, prevede che, quando lo status cessa, i titolari abbiano diritto a un equo compenso per l'uso già effettuato dalle organizzazioni beneficiarie; gli Stati membri disciplinano le circostanze del pagamento e il livello del compenso, entro i limiti del diritto dell'Unione, secondo la legge dello Stato membro in cui è stabilita l'organizzazione utilizzatrice.
Utilizzi consentiti e limiti economici
L'articolo 6 impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione o limitazione ai diritti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico per consentire agli enti beneficiari di usare le opere orfane mediante digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione e restauro. Gli utilizzi devono restare connessi alle missioni di interesse pubblico, in particolare conservazione, restauro e accesso a fini culturali e formativi. È ammesso generare entrate solo per coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione e la messa a disposizione. In ogni utilizzo va indicato il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti identificati. La direttiva non pregiudica la libertà contrattuale, inclusi i partenariati pubblico-privati.
Persistenza di altri regimi giuridici e ambito temporale
L'articolo 7 chiarisce che la direttiva non osta all'applicazione di molte altre discipline, tra cui brevetti, marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di semiconduttori, accesso condizionato, deposito legale, concorrenza sleale, segreto industriale, sicurezza, riservatezza, dati personali, accesso ai documenti pubblici, diritto contrattuale e libertà di stampa/espressione. L'articolo 8 stabilisce che la direttiva si applica alle opere e ai fonogrammi tutelati dalla legislazione degli Stati membri al 29 ottobre 2014 o successivamente; restano salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.
Recepimento e applicazione
L'articolo 9 fissa il termine di recepimento al 29 ottobre 2014 e impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione, con un riferimento alla direttiva in sede di pubblicazione ufficiale. L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 12 indica gli Stati membri come destinatari.
Riesame della Commissione
L'articolo 10 impone alla Commissione un monitoraggio continuo delle fonti informative sui diritti e la presentazione, entro il 29 ottobre 2015 e poi annualmente, di relazioni sull'eventuale estensione dell'ambito della direttiva agli editori e ad altre opere o materiali non compresi, in particolare fotografie e altre immagini. Entro il 29 ottobre 2015 deve inoltre essere presentata una relazione sull'applicazione della direttiva, tenendo conto dello sviluppo delle biblioteche digitali, con eventuali proposte di modifica se opportuno.
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