Direttiva 2012/27
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/27/UE istituisce un quadro comune di misure per conseguire l’obiettivo UE di riduzione del consumo di energia primaria del 20% entro il 2020 e per preparare ulteriori miglioramenti oltre tale data. Impone agli Stati membri obiettivi nazionali indicativi, obblighi di ristrutturazione e acquisto efficiente per il settore pubblico, regimi di risparmio energetico, audit energetici per le grandi imprese, regole su contatori e fatturazione, e misure per cogenerazione, teleriscaldamento e gestione della domanda. La direttiva lascia agli Stati margini di discrezionalità nella scelta degli strumenti e consente misure alternative equivalenti in diversi ambiti.
Direttiva quadro sull’efficienza energetica: stabilisce misure comuni per ridurre i consumi di energia, fissare obiettivi nazionali indicativi al 2020, promuovere risparmi nell’uso finale e nella fornitura di energia, e aggiornare il quadro UE su cogenerazione, audit, misurazione e fatturazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, attraverso obblighi di recepimento, a una vasta platea di soggetti pubblici e privati coinvolti nella fornitura, distribuzione, vendita e uso dell’energia: governi centrali, enti pubblici, distributori di energia, società di vendita al dettaglio, clienti finali, PMI e grandi imprese, fornitori di servizi energetici, gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, operatori di cogenerazione e soggetti coinvolti in riscaldamento/raffreddamento. Copre energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e teleraffreddamento, acqua calda domestica, edifici residenziali e commerciali, industria, trasporti, servizi e agricoltura. Contiene esclusioni e deroghe rilevanti, tra cui edifici protetti, edifici militari destinati alla difesa e luoghi di culto; per alcuni obblighi sono previste soglie dimensionali, condizioni di fattibilità tecnica/economica e facoltà di misure alternative. La direttiva è di natura minima: gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose.
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
La direttiva istituisce un quadro organico di misure per conseguire l’obiettivo dell’Unione di riduzione del consumo di energia primaria del 20% entro il 2020, ponendo al contempo le basi per ulteriori miglioramenti oltre tale data. Il legislatore evidenzia la necessità di interventi decisi in ragione della dipendenza dalle importazioni energetiche, della scarsità di risorse, degli obiettivi climatici e della crisi economica, attribuendo all’efficienza energetica un ruolo centrale per sicurezza degli approvvigionamenti, competitività e crescita.
Obiettivi generali e margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva si configura come atto di armonizzazione minima: gli Stati membri devono raggiungere risultati determinati, ma restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi. L’articolo 1 precisa che i requisiti non precludono l’adozione di misure nazionali più rigorose, che devono essere notificate alla Commissione. L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di definire un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato su consumi o risparmi di energia primaria/finale o su intensità energetica, da notificare alla Commissione anche in termini assoluti di consumo al 2020.
La valutazione europea è incardinata su un tetto indicativo di 1 474 Mtoe di energia primaria o 1 078 Mtoe di energia finale nel 2020. La Commissione deve verificare, sulla base degli obiettivi nazionali e di analisi complementari, se l’Unione sia in grado di conseguire tale risultato.
Edilizia e patrimonio immobiliare pubblico
Un asse centrale della direttiva riguarda gli edifici. L’articolo 4 richiede una strategia nazionale di lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare residenziale e commerciale, pubblico e privato. La strategia deve includere una rassegna del patrimonio, la definizione di approcci di ristrutturazione efficaci in termini di costi, misure di impulso alle ristrutturazioni profonde, una prospettiva per gli investimenti e una stima del risparmio energetico atteso. La prima versione va pubblicata entro il 30 aprile 2014 ed aggiornata ogni tre anni.
L’articolo 5 introduce un obbligo esemplare per il governo centrale: dal 1° gennaio 2014 deve essere ristrutturato annualmente il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di sua proprietà e da esso occupati. La soglia ordinaria è di 500 m2, ridotta a 250 m2 dal 9 luglio 2015. Sono previste esclusioni per edifici storici o protetti, edifici militari destinati alla difesa e luoghi di culto. Gli Stati membri possono adottare approcci alternativi, purché conseguano entro il 2020 un risparmio equivalente.
In funzione di trasparenza e controllo, entro il 31 dicembre 2013 deve essere predisposto un inventario pubblico degli edifici del governo centrale interessati. La direttiva ammette inoltre il ricorso a piani di efficienza energetica e sistemi di gestione dell’energia per gli enti pubblici regionali e locali e per gli organismi di edilizia sociale.
Appalti pubblici e ruolo esemplare del settore pubblico
L’articolo 6 impone al governo centrale di acquistare soltanto prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nei limiti della coerenza con costo-efficacia, fattibilità economica, sostenibilità, idoneità tecnica e concorrenza. Il riferimento alle soglie è quello dell’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE. Per le forze armate l’obbligo vale solo se compatibile con la missione primaria; restano esclusi gli acquisti di materiale militare disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE.
Per gli enti pubblici territoriali, la direttiva non impone un identico obbligo generalizzato, ma richiede agli Stati membri di incoraggiarli ad allinearsi al comportamento esemplare del governo centrale. Nell’allegato III sono specificati criteri concreti per gli acquisti di prodotti, servizi e edifici, compresa la preferenza per classi energetiche elevate, pneumatici efficienti, uso di prodotti efficienti nei servizi e acquisto/locazione di edifici conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica.
Obblighi di risparmio energetico e misure alternative
L’articolo 7 rappresenta il nucleo quantitativo della direttiva. Ogni Stato membro deve istituire un regime nazionale obbligatorio che garantisca, entro il 31 dicembre 2020, nuovi risparmi annui pari almeno all’1,5% delle vendite medie annue ai clienti finali del triennio precedente al 1° gennaio 2013. Le vendite di energia per i trasporti possono essere escluse in tutto o in parte dal calcolo.
Gli Stati membri possono modulare il sentiero di risparmio con percentuali inferiori nei primi anni e maggiori negli ultimi, possono escludere consumi energetici di talune attività industriali ETS e possono includere risparmi ottenuti nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione dell’energia, nonché risparmi derivanti da azioni già avviate dal 31 dicembre 2008. Tuttavia la riduzione complessiva derivante dalle deroghe non può superare il 25% dell’obiettivo di base.
In alternativa al regime obbligatorio, gli Stati membri possono scegliere altre misure politiche purché garantiscano un volume annuo di nuovi risparmi equivalente e rispettino criteri di trasparenza, misurazione, verifica, responsabilità, pubblicazione e monitoraggio. Tra le misure alternative sono indicate imposte energetiche o sul carbonio, regimi di finanziamento, incentivi fiscali, regolamenti e accordi volontari, standard per prodotti e servizi, etichettatura energetica e programmi di formazione o consulenza. La notifica alla Commissione va effettuata entro il 5 dicembre 2013.
Audit energetici, sistemi di gestione e PMI
L’articolo 8 richiede che gli Stati membri promuovano audit energetici di alta qualità, indipendenti e proporzionati, per tutti i clienti finali. Le PMI non sono obbligate, ma devono essere incentivate a ricorrere agli audit e alla successiva attuazione delle raccomandazioni; gli Stati membri possono anche prevedere regimi di sostegno economico per coprire i costi dell’audit e degli interventi raccomandati. Le grandi imprese, invece, devono sottoporsi ad audit energetici indipendenti entro il 5 dicembre 2015 e poi almeno ogni quattro anni.
L’esenzione per le imprese non PMI è possibile se queste adottano un sistema di gestione dell’energia o ambientale certificato da organismo indipendente e che includa un audit conforme ai criteri minimi dell’allegato VI. La direttiva consente inoltre programmi specifici di sensibilizzazione per le famiglie e di formazione degli auditor energetici.
Misurazione, contatori intelligenti e fatturazione
Gli articoli 9, 10 e 11 rafforzano la trasparenza verso il consumatore. Gli Stati membri devono assicurare, ove tecnicamente possibile, economicamente ragionevole e proporzionato ai risparmi potenziali, che i clienti finali dispongano di contatori individuali a prezzi concorrenziali per elettricità, gas, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda domestica. Il contatore individuale è obbligatorio in caso di sostituzione di un contatore esistente, salvo impossibilità tecnica o non convenienza economica, e nei nuovi allacciamenti o nelle ristrutturazioni importanti.
Per i sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri devono garantire funzionalità adeguate, sicurezza, protezione dei dati e possibilità per il cliente di accedere ai dati di immissione e prelievo. Nei condomini e negli edifici polifunzionali serviti da teleriscaldamento, teleraffreddamento o sistemi centrali, entro il 31 dicembre 2016 devono essere installati contatori individuali o, se impossibili/non convenienti, contabilizzatori di calore per ogni radiatore.
La fatturazione deve essere basata sul consumo effettivo almeno una volta l’anno; le informazioni di fatturazione devono essere rese disponibili con frequenza almeno trimestrale su richiesta, o due volte l’anno in assenza di fatturazione elettronica. Gli Stati membri devono assicurare accesso gratuito alle fatture, ai dati di consumo e alle informazioni storiche, nonché l’offerta di bolle e informazioni elettroniche e di spiegazioni chiare e comprensibili. I contatori intelligenti devono inoltre favorire una misurazione precisa e la comparabilità delle offerte.
Cogenerazione, teleriscaldamento e analisi costi-benefici
Il capo III disciplina l’efficienza nella fornitura dell’energia, con forte attenzione alla cogenerazione ad alto rendimento e alle reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti. L’articolo 14 impone agli Stati membri di effettuare entro il 31 dicembre 2015 una valutazione globale del potenziale nazionale, da notificare alla Commissione e da aggiornare ogni cinque anni su richiesta. La valutazione deve comprendere anche le informazioni dell’allegato VIII.
Per nuovi impianti termici sopra 20 MW, ammodernamenti sostanziali, impianti industriali che generano calore di scarto e nuove reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento, l’articolo 14 richiede un’analisi costi-benefici secondo l’allegato IX. Se l’esito è positivo, gli Stati membri devono adottare misure per sviluppare o adattare infrastrutture efficienti e favorire il recupero del calore di scarto e l’uso di fonti rinnovabili. Sono previste esenzioni per carichi di punta, centrali nucleari e impianti vicini a siti di stoccaggio geologico approvati.
L’articolo 14 disciplina anche le garanzie di origine per l’energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, che devono essere oggettive, trasparenti, non discriminatorie e reciprocamente riconosciute. Il rilascio può avvenire in formato elettronico e la garanzia ha valore standard di 1 MWh.
Reti, regolazione e gestione della domanda
L’articolo 15 prescrive che i regolatori nazionali considerino l’efficienza energetica nelle tariffe e nella regolazione delle reti di gas ed elettricità. Le tariffe non devono ostacolare la gestione della domanda, la produzione distribuita o l’accesso di tecnologie efficienti; devono invece riflettere i risparmi di costo derivanti dalla domanda e incoraggiare servizi di rete utili all’efficienza.
Entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri devono effettuare una valutazione dei potenziali di efficienza delle infrastrutture gas/elettricità e individuare misure e investimenti. La direttiva prevede inoltre l’accesso prioritario o garantito alla rete e il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento, nel rispetto della sicurezza di sistema, nonché la partecipazione della gestione della domanda e degli aggregatori ai mercati di bilanciamento, riserva e servizi di sistema.
Mercato dei servizi energetici, qualificazione e informazione
Gli articoli 16, 17 e 18 mirano a sviluppare un mercato professionale dei servizi energetici. Gli Stati membri devono rendere disponibili regimi di certificazione, accreditamento o qualificazione per fornitori di servizi energetici, auditor, energy manager e installatori, qualora il livello di competenza nazionale sia insufficiente entro il 31 dicembre 2014. Devono inoltre garantire trasparenza, affidabilità e riconoscimento reciproco dei regimi.
La direttiva impone anche una diffusione ampia di informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e sui quadri finanziari e giuridici disponibili, nonché la promozione della consulenza ai consumatori, della formazione e della sensibilizzazione pubblica. Sul versante dei servizi energetici, gli Stati membri devono facilitare il mercato, pubblicare elenchi di fornitori qualificati, predisporre contratti tipo di rendimento energetico con gli elementi minimi dell’allegato XIII e rimuovere gli ostacoli regolamentari e non regolamentari che impediscono lo sviluppo del settore.
Ostacoli, finanziamento e fondi nazionali
L’articolo 19 obbliga gli Stati membri a valutare e, se necessario, rimuovere ostacoli alla realizzazione di investimenti efficienti, con particolare riguardo alla separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini e ai vincoli di bilancio e contabilità che disincentivano gli investimenti pubblici e il ricorso a contratti di rendimento energetico. Le misure possono includere incentivi, modifiche normative, orientamenti, semplificazione amministrativa, formazione e assistenza tecnica.
L’articolo 20 consente l’istituzione di fondi nazionali per l’efficienza energetica e l’uso di contributi annuali al fondo, in sostituzione degli investimenti diretti necessari per alcuni obblighi. In particolare, gli Stati membri possono consentire che gli obblighi di ristrutturazione del governo centrale e gli obblighi delle parti obbligate ai sensi dell’articolo 7 siano assolti con versamenti annuali al fondo nazionale. Le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni possono essere utilizzate per meccanismi di finanziamento innovativi.
Recepimento, abrogazioni e collegamento con altri atti
La direttiva deve essere recepita entro il 5 giugno 2014. Alcune disposizioni hanno termini specifici di applicazione o recepimento, come gli articoli relativi alla ristrutturazione degli edifici, ai fondi, ai regimi nazionali e ai piani di reporting. L’articolo 27 abroga la direttiva 2006/32/CE e la direttiva 2004/8/CE con effetto dal 5 giugno 2014, salva la permanenza temporanea di alcune disposizioni della 2006/32/CE fino al 1° gennaio 2017, e modifica la direttiva 2009/125/CE nonché la direttiva 2010/30/UE.
Per i professionisti, la direttiva impone quindi un duplice livello di analisi: da un lato gli obblighi sostanziali che devono essere tradotti in diritto nazionale; dall’altro il monitoraggio di adempimenti con scadenze puntuali, rilevanti per compliance pubblica, appalti, gestione immobiliare, contrattualistica energetica, audit e sistemi di misurazione.
Disposizioni principali
Obiettivo e natura di quadro minimo
L’articolo 1 stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione, volto a garantire il conseguimento dell’obiettivo principale del 20% entro il 2020 e a porre le basi per miglioramenti ulteriori oltre tale data. I requisiti della direttiva sono minimi e gli Stati membri possono adottare misure più rigorose, notificandole alla Commissione.
Definizioni chiave
L’articolo 2 contiene le definizioni rilevanti per l’intera direttiva: consumo di energia primaria e finale, efficienza e risparmio energetico, servizio energetico, enti pubblici e governo centrale, audit energetico, PMI, parte obbligata, contatori intelligenti, cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti, riscaldamento e raffreddamento efficienti, ammodernamento sostanziale e aggregatore.
Obiettivi nazionali indicativi e verifica UE
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato su consumo o risparmio di energia primaria/finale o intensità energetica, e di notificarlo alla Commissione. Gli obiettivi devono essere espressi anche in livelli assoluti di consumo per il 2020. La Commissione deve valutare entro il 30 giugno 2014 se l’Unione è sulla strada per non superare 1 474 Mtoe di energia primaria o 1 078 Mtoe di energia finale nel 2020.
Strategia di lungo termine per la ristrutturazione degli edifici
L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a predisporre una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, pubblici e privati. La strategia deve includere rassegna del parco immobiliare, individuazione di approcci efficaci in termini di costi, politiche per ristrutturazioni profonde, una prospettiva per le decisioni di investimento e una stima del risparmio energetico atteso. La prima versione va pubblicata entro il 30 aprile 2014 e aggiornata ogni tre anni.
Ruolo esemplare degli edifici del governo centrale
L’articolo 5 impone dal 1° gennaio 2014 la ristrutturazione annuale del 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da esso occupati, per rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica. La soglia è di regola oltre 500 m2, ridotta a 250 m2 dal 9 luglio 2015. Sono previste esclusioni per edifici protetti, militari destinati alla difesa e luoghi di culto, oltre alla possibilità di approcci alternativi equivalenti e di contabilizzare eccedenze o sostituzioni. Entro il 31 dicembre 2013 va redatto un inventario pubblico degli edifici interessati.
Acquisti pubblici efficienti
L’articolo 6 obbliga il governo centrale ad acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nei limiti della coerenza con costo-efficacia, fattibilità economica, sostenibilità, idoneità tecnica e concorrenza. Il vincolo si applica agli appalti sopra le soglie della direttiva 2004/18/CE; per le forze armate vale solo se compatibile con la loro missione e non si applica al materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE. Gli enti pubblici locali e regionali sono incoraggiati ad allinearsi al modello del governo centrale.
Regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative
L’articolo 7 impone a ogni Stato membro di istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica che garantisca, entro il 31 dicembre 2020, nuovi risparmi annui pari almeno all’1,5% delle vendite medie annue ai clienti finali nel triennio precedente al 1° gennaio 2013. Sono previste opzioni di gradazione dell’obbligo, esclusioni parziali per talune vendite industriali ETS, contabilizzazione di risparmi pregressi e dei settori energia, e un tetto massimo di riduzione del 25%. In alternativa, gli Stati membri possono adottare misure politiche equivalenti, purché rispettino criteri di trasparenza, monitoraggio, verifica e pubblicazione; la notifica alla Commissione va effettuata entro il 5 dicembre 2013.
Audit energetici e sistemi di gestione
L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a promuovere audit energetici di qualità per tutti i clienti finali e, per le imprese non PMI, a imporre audit indipendenti entro il 5 dicembre 2015 e poi almeno ogni quattro anni. Le PMI devono essere incoraggiate, non obbligate, a sottoporsi ad audit. Le imprese non PMI possono essere esentate se adottano sistemi di gestione dell’energia o ambientali certificati che includano audit conformi ai criteri minimi dell’allegato VI.
Misurazione e contatori individuali/intelligenti
L’articolo 9 disciplina l’obbligo di contatori individuali per elettricità, gas, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda domestica, quando tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi potenziali. Nei nuovi allacciamenti e nelle ristrutturazioni importanti il contatore individuale va sempre fornito. Per condomini e edifici polifunzionali serviti da sistemi centralizzati, entro il 31 dicembre 2016 devono essere installati contatori individuali o contabilizzatori di calore, salvo impossibilità tecnica o non convenienza economica. Sono inoltre disciplinati i contatori intelligenti e i diritti dei clienti sulle informazioni di consumo.
Fatturazione, accesso ai dati e informazione al consumatore
Gli articoli 10, 11 e 12 impongono fatturazione basata sul consumo reale, accesso gratuito alle fatture e ai dati di consumo, disponibilità di informazioni storiche, opzioni di fatturazione elettronica e chiarimenti comprensibili sulle bollette. Le informazioni di fatturazione precise e basate sul consumo reale devono essere garantite entro il 31 dicembre 2014 se non vi sono contatori intelligenti. Gli Stati membri devono anche promuovere l’uso efficiente dell’energia da parte dei piccoli clienti e coinvolgerli nell’eventuale introduzione dei contatori intelligenti.
Sanzioni
L’articolo 13 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli da 7 a 11 e dell’articolo 18, paragrafo 3. Le norme sanzionatorie devono essere notificate alla Commissione entro il 5 giugno 2014.
Efficienza nella fornitura: cogenerazione, teleriscaldamento e analisi costi-benefici
L’articolo 14 impone valutazioni globali nazionali del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti entro il 31 dicembre 2015, con aggiornamenti quinquennali su richiesta della Commissione. Per nuovi impianti e ammodernamenti sostanziali sopra 20 MW sono richieste analisi costi-benefici; sono previste esenzioni per carichi di punta, centrali nucleari e impianti vicini a siti di stoccaggio geologico. Gli Stati membri devono adottare criteri di autorizzazione coerenti e garantire garanzie di origine per l’energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.
Trasmissione, distribuzione e gestione della domanda
L’articolo 15 impone che i regolatori nazionali tengano conto dell’efficienza energetica nelle tariffe e nelle regole di rete, eliminando incentivi distorsivi. Entro il 30 giugno 2015 devono essere valutati i potenziali di efficienza delle infrastrutture gas/elettricità e individuate misure e investimenti. Sono previste regole su accesso prioritario alla rete, dispacciamento della cogenerazione ad alto rendimento, partecipazione della gestione della domanda e trattamento non discriminatorio degli aggregatori.
Qualificazione, informazione e formazione
Gli articoli 16 e 17 richiedono regimi di certificazione, accreditamento o qualificazione per fornitori di servizi energetici, auditor, energy manager e installatori, se il livello di competenza nazionale è insufficiente. Devono inoltre essere diffusi in modo trasparente informazioni, formazione e campagne di sensibilizzazione per consumatori, operatori economici, istituzioni finanziarie e parti sociali.
Mercato dei servizi energetici e contratti di rendimento
L’articolo 18 impone agli Stati membri di promuovere il mercato dei servizi energetici e l’accesso delle PMI, diffondendo informazioni su contratti, strumenti finanziari, elenchi di fornitori qualificati e contratti tipo di rendimento energetico. Devono essere rimossi gli ostacoli regolamentari e non regolamentari e garantito che distributori, gestori di rete e venditori non ostacolino tali servizi.
Rimozione degli ostacoli e strumenti finanziari
L’articolo 19 impone la valutazione e, se necessario, la rimozione di ostacoli regolamentari e non regolamentari, in particolare la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini e i vincoli di bilancio e contabilità per gli enti pubblici. L’articolo 20 consente l’istituzione di fondi nazionali per l’efficienza energetica, contributi annuali sostitutivi per gli obblighi di ristrutturazione e di risparmio, e l’uso delle entrate ETS per finanziare meccanismi innovativi.
Atti delegati e poteri della Commissione
Gli articoli 22 e 23 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare valori di riferimento e allegati tecnici. La delega dura cinque anni dal 4 dicembre 2012, è revocabile da Parlamento e Consiglio e gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, prorogabili di due.
Monitoraggio, relazioni e piani nazionali
L’articolo 24 impone relazioni annuali entro il 30 aprile di ogni anno dal 2013 e piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica entro il 30 aprile 2014 e poi ogni tre anni. La Commissione valuta i progressi, può formulare raccomandazioni e presenta relazioni su specifici temi, tra cui l’articolo 6 entro il 5 dicembre 2015, l’articolo 7 entro il 30 giugno 2016 e gli ostacoli dell’articolo 19 entro il 30 giugno 2018.
Abrogazioni e modifiche di atti esistenti
L’articolo 27 abroga la direttiva 2006/32/CE con effetto dal 5 giugno 2014, con sopravvivenza temporanea di alcune disposizioni fino al 1° gennaio 2017, e abroga la direttiva 2004/8/CE dal 5 giugno 2014. Modifica inoltre la direttiva 2009/125/CE e sopprime l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE dal 5 giugno 2014.
Recepimento e decorrenza
L’articolo 28 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 5 giugno 2014, ferma restando la presenza di termini specifici per singoli articoli, tra cui quelli relativi a strategia edifici, edifici del governo centrale, misure alternative, regimi nazionali e piani di monitoraggio. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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