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direttiva

Direttiva 2012/30

Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/30/UE, rifusione della seconda direttiva sul capitale, stabilisce regole armonizzate per la costituzione delle società per azioni e per la salvaguardia, l’aumento e la riduzione del capitale sociale. Mira a tutelare azionisti e creditori, assicurando un livello minimo uniforme di garanzie e lasciando agli Stati membri margini significativi sulle forme e sulle procedure, ma non sul risultato sostanziale. Prevede un capitale minimo di 25.000 EUR, disciplina i conferimenti, le valutazioni dei conferimenti in natura, la distribuzione degli utili, l’acquisto di azioni proprie, l’assistenza finanziaria, gli aumenti e le riduzioni di capitale, nonché varie deroghe opzionali. Gli Stati membri dovevano recepire e applicare la direttiva sostituendo la direttiva 77/91/CEE, abrogata con effetti dalla nuova disciplina.

Coordinamento delle garanzie minime per la costituzione e la salvaguardia del capitale delle società per azioni negli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai tipi societari elencati nell’allegato I, cioè alle società per azioni e forme equivalenti indicate per ciascuno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione le società di investimento a capitale variabile e le cooperative, purché tali società indichino la propria qualifica sui documenti societari; la direttiva contiene inoltre regole specifiche per società di investimento a capitale fisso e per operazioni con società controllate o collegate, anche soggette al diritto di paesi terzi con forma giuridica paragonabile.

Coordinamento delle garanzie per le società per azioni

La direttiva 2012/30/UE è una rifusione della seconda direttiva sul capitale e persegue l’obiettivo di coordinare le garanzie richieste negli Stati membri per tutelare soci e terzi in relazione alla costituzione della società per azioni e alla salvaguardia, all’aumento e alla riduzione del capitale sociale. Il testo si inserisce nel quadro della libertà di stabilimento e mira a garantire un livello minimo uniforme di protezione di azionisti e creditori, lasciando agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai tipi societari elencati nell’allegato I. La società deve indicare nella denominazione una qualificazione distintiva rispetto agli altri tipi societari. Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione le società di investimento a capitale variabile e le cooperative, purché tali società riportino la relativa qualifica sui documenti di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/101/CE.

La direttiva disciplina anche alcune ipotesi che coinvolgono società collegate o controllate, comprese società soggette al diritto di paesi terzi con forma giuridica paragonabile, per evitare elusioni delle regole sul capitale e sulle azioni proprie.

Costituzione, statuto e pubblicità

Gli articoli 2 e 3 fissano il contenuto minimo dello statuto o dell’atto costitutivo e, in alcuni casi, di un documento separato soggetto a pubblicità. Devono risultare almeno:

  • tipo e denominazione della società;
  • oggetto sociale;
  • capitale sottoscritto o capitale autorizzato e relativo ammontare;
  • regole sugli organi di rappresentanza, amministrazione, direzione, vigilanza o controllo, se non stabilite dalla legge;
  • durata della società, se non è a tempo indeterminato;
  • sede sociale;
  • valore nominale e numero delle azioni;
  • eventuali limitazioni al trasferimento;
  • diritti connessi alle diverse categorie di azioni;
  • forma delle azioni;
  • importo del capitale versato alla costituzione o all’avvio dell’attività;
  • dati sui conferimenti in natura, sui sottoscrittori, sulle spese di costituzione e su eventuali vantaggi particolari.

Molti di questi elementi devono essere resi pubblici secondo le modalità previste dalla direttiva 2009/101/CE.

Avvio dell’attività e pluralità dei soci

L’articolo 4 prevede che, se la normativa nazionale subordina l’avvio dell’attività a un’autorizzazione, la disciplina interna debba anche regolare la responsabilità per gli impegni assunti nel periodo anteriore all’autorizzazione. L’articolo 5 stabilisce che la società non si scioglie automaticamente se, dopo la costituzione, il numero dei soci scende sotto il minimo o se tutte le azioni appartengono a un solo soggetto; ove sia prevista la possibilità di scioglimento giudiziale, il giudice deve poter concedere un termine per regolarizzare la situazione.

Capitale minimo e formazione del capitale

L’articolo 6 impone per la costituzione della società, o per ottenere l’autorizzazione ad iniziare l’attività, un capitale minimo di 25.000 EUR. Ogni cinque anni il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, devono esaminare e, se del caso, rivedere tale importo in funzione dell’evoluzione economica e monetaria dell’Unione e della tendenza a riservare i tipi societari dell’allegato I alle grandi e medie imprese.

L’articolo 7 dispone che il capitale sottoscritto possa essere costituito solo da elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, con esclusione degli impegni di eseguire lavori o prestare servizi. L’articolo 8 vieta l’emissione di azioni sotto il valore nominale o, in mancanza, sotto il valore contabile, salvo una deroga per i soggetti che collocano professionalmente le azioni.

Liberazione delle azioni e conferimenti in natura

L’articolo 9 richiede che le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti siano liberate almeno nella misura del 25 % del loro valore nominale o contabile al momento della costituzione o dell’avvio dell’attività; l’eventuale premio di emissione deve essere versato integralmente. I conferimenti in natura devono essere liberati integralmente entro cinque anni.

L’articolo 10 impone una relazione preventiva di uno o più esperti indipendenti, nominati o autorizzati dall’autorità amministrativa o giudiziaria, che descriva i conferimenti, i criteri di valutazione e la corrispondenza tra valore dei beni e numero/valore delle azioni emesse. La relazione è soggetta a pubblicità. Sono previste deroghe, in particolare:

  • quando il 90 % del valore nominale o contabile delle azioni è emesso a fronte di conferimenti in natura da parte di una o più società e ricorrono condizioni di rinuncia, pubblicità, riserve indisponibili e garanzia dei debiti;
  • quando si tratta di una nuova società derivante da fusione o scissione con relazione di esperti già predisposta sul progetto;
  • quando il conferimento riguarda valori mobiliari o strumenti del mercato monetario valutati a prezzo medio ponderato;
  • quando il valore equo è già stato valutato da esperto indipendente o risulta dai conti dell’esercizio precedente revisionati.

L’articolo 12 stabilisce, nei casi di conferimenti in natura senza relazione di esperto, obblighi di pubblicazione di una dichiarazione riepilogativa entro un mese dal conferimento o prima del suo espletamento quando il conferimento avvenga in relazione a un aumento di capitale proposto. Gli Stati membri devono prevedere garanzie adeguate di controllo del rispetto di tali procedure.

Acquisizioni di beni dai soci e operazioni affini

L’articolo 13 sottopone a verifica e pubblicità analoghe a quelle dei conferimenti in natura l’acquisizione, da parte della società, di elementi dell’attivo appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 3, lettera i), quando il corrispettivo è almeno pari a un decimo del capitale sottoscritto e l’operazione avviene entro almeno due anni dalla costituzione o dall’autorizzazione all’inizio dell’attività. Sono esclusi gli acquisti nell’ambito dell’amministrazione ordinaria, quelli disposti o controllati da autorità amministrative o giudiziarie e le acquisizioni in borsa.

L’articolo 14 ribadisce che gli azionisti non possono essere esonerati dall’obbligo di conferimento, salvo le ipotesi di riduzione del capitale.

Salvaguardia del capitale: distribuzioni, perdite e restituzioni

L’articolo 17 contiene la disciplina cardine della conservazione del capitale. In linea generale, è vietata ogni distribuzione agli azionisti se, alla data di chiusura dell’ultimo esercizio, l’attivo netto risultante dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito alla distribuzione, inferiore al capitale sottoscritto aumentato delle riserve non distribuibili. La nozione di distribuzione comprende, in particolare, dividendi e interessi sulle azioni. Se la legge nazionale consente acconti sui dividendi, essi sono ammessi solo a condizioni contabili rigorose e nei limiti degli utili distribuibili.

Per le società di investimento a capitale fisso, gli Stati membri possono prevedere una deroga, ma devono imporre specifiche cautele: denominazione obbligatoria, divieto di distribuzioni se il patrimonio netto scende sotto una certa soglia e indicazione in nota nei conti annuali.

L’articolo 18 obbliga alla restituzione delle distribuzioni effettuate in violazione dell’articolo 17 quando la società prova la conoscenza, o comunque la non ignorabilità, dell’irregolarità da parte dell’azionista percettore.

L’articolo 19 richiede la convocazione dell’assemblea quando si verifica una perdita grave del capitale sottoscritto, affinché valuti se sciogliere la società o adottare altri provvedimenti; la soglia di perdita non può essere fissata oltre la metà del capitale sottoscritto.

Azioni proprie, acquisti indiretti e assistenza finanziaria

Gli articoli 20-24 disciplinano le operazioni su azioni proprie. La società non può sottoscrivere azioni proprie; chi sottoscrive in nome proprio ma per conto della società è equiparato a un sottoscrittore per conto proprio e deve liberare le azioni sottoscritte in violazione del divieto.

L’articolo 21 consente agli Stati membri di autorizzare l’acquisto di azioni proprie, direttamente o tramite interposta persona, ma soltanto a condizioni stringenti: autorizzazione assembleare con determinazione di modalità, numero massimo, durata massima di cinque anni e, se oneroso, corrispettivo minimo e massimo; mantenimento dell’attivo netto sopra la soglia dell’articolo 17; acquisto solo di azioni interamente liberate. Gli Stati membri possono inoltre imporre limiti quantitativi non inferiori al 10 % del capitale sottoscritto, obblighi statutari di autorizzazione, obblighi di comunicazione, annullamento delle azioni con accantonamento a riserva, e tutela dei creditori.

L’articolo 22 prevede numerose esclusioni facoltative, tra cui i casi di riduzione del capitale, successione universale, acquisizioni gratuite o da intermediari finanziari, obblighi legali o giudiziali, tutela delle minoranze, vendita forzata e specifiche operazioni delle società di investimento a capitale fisso. In alcuni casi le azioni devono essere trasferite entro tre anni, altrimenti devono essere annullate con eventuale riduzione del capitale.

L’articolo 23 stabilisce un termine di un anno per trasferire le azioni acquisite in violazione delle regole sugli acquisti di azioni proprie; decorso tale termine, si applica il regime di annullamento. L’articolo 24 richiede la sospensione del diritto di voto sulle azioni proprie e, se contabilizzate all’attivo, la costituzione di una riserva indisponibile; la relazione sulla gestione deve indicare motivi, numero, valore, quota di capitale e corrispettivi relativi alle azioni acquistate e detenute.

L’articolo 25 disciplina l’assistenza finanziaria per l’acquisto delle azioni della società da parte di terzi, imponendo autorizzazione preventiva dell’assemblea, relazione motivata dell’organo amministrativo, valutazione del merito di credito, condizioni di mercato eque, limite all’attivo netto e riserva indisponibile. Restano escluse le operazioni correnti di banche e istituti finanziari e alcune operazioni per il personale. L’articolo 26 impone garanzie aggiuntive quando partecipano all’operazione amministratori della società, della capogruppo o soggetti che agiscono per loro conto.

L’articolo 27 assimila all’acquisto di azioni proprie l’accettazione in garanzia delle proprie azioni, con possibile applicazione estesa alle operazioni correnti bancarie e finanziarie. L’articolo 28 regola l’acquisto o detenzione di azioni della società tramite controllate o società soggette a influenza dominante, attribuendo tali operazioni alla società per azioni e consentendo agli Stati membri di prevedere presunzioni, deroghe e regole speciali, purché sia almeno sospeso il diritto di voto sulle azioni interessate.

Aumenti di capitale e diritto di opzione

L’articolo 29 dispone che gli aumenti di capitale siano deliberati dall’assemblea e resi pubblici; può essere conferita un’autorizzazione all’organo sociale competente entro un importo massimo e per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. L’articolo si applica anche all’emissione di titoli convertibili o muniti di diritto di sottoscrizione.

L’articolo 30 stabilisce che le azioni emesse contro conferimenti in denaro debbano essere liberate almeno per il 25 % del valore nominale o contabile, con versamento integrale del premio di emissione. L’articolo 31 disciplina i conferimenti in natura nell’aumento di capitale, imponendo relazione di esperti, piena liberazione entro cinque anni e richiamo alle regole sugli esperti e sulla pubblicità; sono previste deroghe per fusioni, scissioni, OPA e casi di rinuncia unanime. L’articolo 32 consente l’aumento per l’importo effettivamente sottoscritto solo se espressamente previsto nelle condizioni di emissione.

L’articolo 33 riconosce il diritto di opzione degli azionisti nelle emissioni a pagamento in denaro, salvo deroghe o modalità differenziate consentite dalla direttiva. L’offerta deve essere pubblicata e il termine di esercizio non può essere inferiore a 14 giorni. L’esclusione o limitazione del diritto di opzione può essere decisa solo dall’assemblea, sulla base di una relazione scritta dell’organo amministrativo che giustifichi motivi e prezzo di emissione; è possibile delegare tale potere nei limiti del capitale autorizzato.

Riduzione del capitale, tutela dei creditori e operazioni speciali

Gli articoli 34-38 contengono la disciplina della riduzione del capitale. La riduzione, salvo quella disposta da un giudice, richiede una decisione assembleare con maggioranza qualificata e pubblicità; la convocazione deve indicare scopo e modalità. Se esistono più categorie di azioni, è necessaria una votazione separata per le categorie lese.

L’articolo 36 attribuisce ai creditori anteriori alla pubblicazione della decisione il diritto di ottenere garanzie per i crediti non scaduti, salvo che dispongano di tutele adeguate o che la garanzia non sia necessaria in base al patrimonio della società. Gli Stati membri devono consentire ai creditori di rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria e possono sospendere gli effetti della riduzione o i pagamenti agli azionisti finché i creditori non siano soddisfatti o il giudice non respinga le loro domande.

L’articolo 37 consente deroghe per riduzioni destinate a coprire perdite o ad alimentare una riserva, entro il limite del 10 % del capitale ridotto, imponendo comunque che le somme non siano distribuibili agli azionisti e possano essere utilizzate solo per coprire perdite o aumentare il capitale.

L’articolo 38 vieta di ridurre il capitale sotto il minimo di 25.000 EUR, salvo riduzione con effetto solo se accompagnata da un aumento che riporti il capitale al minimo.

Ammortamento, ritiro forzato e azioni riscattabili

Gli articoli 39, 40 e 41 disciplinano forme particolari di riduzione. L’ammortamento totale o parziale del capitale senza riduzione può avvenire solo a determinate condizioni: decisione assembleare, uso di somme distribuibili e mantenimento dei diritti degli azionisti salvo il rimborso del conferimento e il primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

Il ritiro forzato di azioni, se ammesso dalla legge nazionale, richiede che sia previsto o autorizzato dallo statuto o dall’atto costitutivo prima dell’emissione delle azioni; deve comunque rispettare forme di delibera, pubblicità e, salvo eccezioni, la tutela dei creditori prevista dall’articolo 36. Se le azioni ritirate sono gratuite o acquistate con somme distribuibili, deve essere iscritta una riserva indisponibile pari al loro valore.

L’articolo 43 disciplina le azioni riscattabili: il riscatto deve essere autorizzato preventivamente, le azioni devono essere interamente liberate, le modalità vanno fissate nello statuto o nell’atto costitutivo, il riscatto deve avvenire con somme distribuibili o con proventi di una nuova emissione, e le azioni riscattate devono essere coperte da riserva indisponibile, salvo ipotesi particolari. Eventuali premi agli azionisti possono essere pagati solo con somme distribuibili o con altre riserve non distribuibili idonee.

Maggioranze, parità di trattamento e deroghe sociali

L’articolo 44 prevede che le decisioni più rilevanti in materia di capitale siano adottate con una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati o del capitale rappresentato, salvo che la legge nazionale ammetta la maggioranza semplice quando sia rappresentata almeno metà del capitale sottoscritto. L’articolo 42 impone votazioni separate per categoria quando l’operazione lede diritti di specifiche categorie di azioni.

L’articolo 45 consente deroghe mirate per favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone al capitale delle imprese e per società a statuto speciale con azioni di capitale e azioni di lavoro.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

La direttiva è rivolta agli Stati membri e, in quanto direttiva, vincola al risultato da conseguire lasciando margini nazionali sulla forma e sui mezzi di attuazione. L’articolo 48 abroga la direttiva 77/91/CEE, mantenendo tuttavia salvi gli obblighi di recepimento e applicazione dei precedenti atti elencati nell’allegato II. L’articolo 49 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nel testo fornito non è indicato un termine autonomo di trasposizione della direttiva 2012/30/UE; sono invece richiamati, nell’allegato II, i termini di attuazione e di applicazione delle direttive sostituite. Gli Stati membri restano inoltre tenuti a comunicare alla Commissione le principali disposizioni nazionali adottate in materia.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e deroghe opzionali

L’articolo 1 delimita l’applicazione alle società di cui all’allegato I e impone che la denominazione sociale contenga un’indicazione distintiva. Gli Stati membri possono escludere le società di investimento a capitale variabile e le cooperative, ma in tal caso devono imporre l’indicazione delle rispettive qualifiche sui documenti societari. Sono definite le caratteristiche delle società di investimento a capitale variabile e, all’articolo 17, paragrafo 7, quelle delle società di investimento a capitale fisso.

Contenuto minimo dell’atto costitutivo e pubblicità

Gli articoli 2 e 3 elencano le indicazioni minime che lo statuto o l’atto costitutivo devono contenere, tra cui tipo e denominazione, oggetto sociale, capitale sottoscritto o autorizzato, regole sugli organi sociali, durata, sede, valore nominale e numero delle azioni, restrizioni al trasferimento, diritti delle diverse categorie, forma delle azioni, conferimenti non in contanti, identità dei sottoscrittori, spese di costituzione e vantaggi particolari. Molte di tali informazioni sono soggette a pubblicità secondo la direttiva 2009/101/CE.

Inizio attività e società unipersonale sopravvenuta

L’articolo 4 disciplina la responsabilità per gli impegni assunti prima dell’autorizzazione a iniziare l’attività, se la legislazione nazionale subordina l’avvio a tale autorizzazione. L’articolo 5 stabilisce che la mancanza del numero minimo di soci o la concentrazione delle azioni in un solo soggetto non comportano lo scioglimento automatico; se è prevista la possibilità di scioglimento giudiziale, il giudice deve poter concedere un termine per regolarizzare la situazione.

Capitale minimo e composizione del capitale sottoscritto

L’articolo 6 impone un capitale minimo non inferiore a 25.000 EUR per la costituzione o per ottenere l’autorizzazione a iniziare l’attività. L’articolo 7 richiede che il capitale sottoscritto sia costituito solo da elementi dell’attivo valutabili economicamente, escludendo impegni di lavoro o servizi. L’articolo 8 vieta l’emissione di azioni a un prezzo inferiore al valore nominale o, in mancanza, al valore contabile, salve deroghe per intermediari professionali nel collocamento.

Liberazione delle azioni e conferimenti in natura

L’articolo 9 prevede che le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti siano liberate almeno per il 25 % alla costituzione o al rilascio dell’autorizzazione, con versamento integrale dell’eventuale sovrapprezzo; i conferimenti non in contanti devono essere integralmente liberati entro cinque anni. L’articolo 10 impone una relazione di uno o più esperti indipendenti sui conferimenti in natura, con contenuto minimo e pubblicità; sono previste deroghe in caso di conferimenti di società al 90 %, di fusioni/scissioni e di particolari ipotesi valutative, oltre a una disciplina specifica per valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e attività già valutate o desunte da conti sottoposti a revisione negli articoli 11 e 12.

Acquisizioni di beni dai soci e obbligo di conferimento

L’articolo 13 sottopone ad analoga verifica e pubblicità l’acquisizione, entro almeno due anni dalla costituzione o dall’autorizzazione all’avvio, di beni da persone o società indicate all’articolo 3, lettera i), se il corrispettivo è almeno un decimo del capitale sottoscritto, con eccezioni per operazioni ordinarie, autorità pubbliche e acquisizioni in borsa. L’articolo 14 vieta l’esonero degli azionisti dall’obbligo di conferimento, salvo riduzione del capitale.

Garanzie su trasformazione e tutela della parità di trattamento

L’articolo 15 estende, in attesa di ulteriore coordinamento, garanzie equivalenti a quelle degli articoli da 2 a 14 alle trasformazioni di società di altro tipo in società per azioni. L’articolo 16 precisa che tali disposizioni non incidono sulle norme nazionali di competenza e procedura per la modifica dello statuto o dell’atto costitutivo; l’articolo 46 ribadisce la parità di trattamento degli azionisti in condizioni identiche.

Distribuzioni, acconti sui dividendi e società di investimento

L’articolo 17 vieta distribuzioni agli azionisti quando l’attivo netto, dopo la distribuzione, scenda sotto il capitale sottoscritto aumentato delle riserve non distribuibili; stabilisce inoltre un test quantitativo basato sull’ultimo esercizio chiuso e disciplina gli acconti sui dividendi. È prevista una deroga facoltativa per le società di investimento a capitale fisso, soggetta a condizioni specifiche su denominazione, limite all’attivo netto e informativa in bilancio. L’articolo 18 impone la restituzione delle distribuzioni illegittime se l’azionista conosceva o non poteva ignorare l’irregolarità.

Perdita grave del capitale e intervento dei soci

L’articolo 19 impone la convocazione dell’assemblea in caso di perdita grave del capitale sottoscritto per valutare scioglimento o altri provvedimenti; la soglia non può superare metà del capitale sottoscritto.

Sottoscrizione e acquisto di azioni proprie

L’articolo 20 vieta alla società di sottoscrivere azioni proprie, anche tramite interposti soggetti; chi ha sottoscritto in violazione della norma deve liberare le azioni, salvo prova di assenza di colpa. Gli articoli 21-24 disciplinano l’acquisto di azioni proprie e la loro detenzione: l’operazione è ammessa solo se autorizzata dall’assemblea, per azioni interamente liberate, con limiti temporali (massimo cinque anni), patrimoniali e, se del caso, quantitativi. È prevista la sospensione del diritto di voto sulle azioni proprie, la costituzione di riserve indisponibili, obblighi informativi nella relazione di gestione e regole speciali per acquisti in casi particolari o per finalità di piano dipendenti.

Assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie

L’articolo 25 consente, se la legge nazionale lo permette, anticipi di fondi, prestiti o garanzie da parte della società per l’acquisto delle proprie azioni da parte di terzi, ma solo alle condizioni stabilite nei paragrafi 2-5: responsabilità dell’organo amministrativo, condizioni di mercato eque, valutazione del merito di credito, autorizzazione preventiva dell’assemblea sulla base di una relazione motivata, mantenimento dell’attivo netto sopra il livello dell’articolo 17 e costituzione di una riserva indisponibile. Sono previste esenzioni per operazioni correnti di banche e istituti finanziari e per specifiche acquisizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera h). L’articolo 26 contiene una clausola di salvaguardia in caso di operazioni con membri dell’organo amministrativo o con la capogruppo.

Acquisti di azioni tramite società controllate o collegate

L’articolo 28 equipara, in determinate condizioni, la sottoscrizione, acquisizione o detenzione di azioni della società da parte di una società controllata o soggetta a influenza dominante all’operazione compiuta dalla società per azioni stessa. Sono previste definizioni e presunzioni nazionali sull’influenza dominante, nonché deroghe opzionali per interposizione di terzi, operatori professionali su titoli e detenzioni pregresse; restano obbligatorie la sospensione dei diritti di voto e, in alcuni casi, l’obbligo di riacquisto da parte degli amministratori.

Aumenti di capitale, diritto di opzione e conferimenti

L’articolo 29 stabilisce che gli aumenti di capitale sono decisi dall’assemblea, salvo autorizzazione preventiva entro un importo massimo e per non oltre cinque anni, rinnovabili. Gli articoli 30 e 31 impongono la liberazione minima del 25 % per i conferimenti in denaro e la piena liberazione entro cinque anni per i conferimenti in natura, con relazione di esperti, pubblicità e deroghe per fusioni, scissioni, OPA e determinate operazioni con rinuncia unanime alla relazione. L’articolo 32 consente l’aumento per l’importo delle sole sottoscrizioni raccolte se previsto nelle condizioni di emissione. L’articolo 33 riconosce il diritto di opzione proporzionale, disciplina la pubblicità dell’offerta, il termine minimo di esercizio di 14 giorni e la possibilità di esclusione o limitazione solo con decisione assembleare motivata, con ulteriori poteri delegabili entro i limiti del capitale autorizzato.

Riduzione del capitale, protezione dei creditori e soglia minima

Gli articoli 34-38 regolano la riduzione del capitale sottoscritto: decisione dell’assemblea con maggioranza qualificata, informazione preventiva sullo scopo e sulle modalità, votazioni separate per categoria quando i diritti siano lesi, diritto dei creditori anteriori a una garanzia e possibilità di ricorso all’autorità, nonché sospensione degli effetti o dei pagamenti finché i creditori non siano tutelati. Sono previste deroghe per riduzioni destinate a coprire perdite o accantonare riserve entro il limite del 10 % del capitale ridotto. Il capitale non può scendere sotto il minimo dell’articolo 6, salvo che la riduzione produca effetti solo con contestuale aumento fino al minimo.

Ammortamento, ritiro forzato e azioni riscattabili

Gli articoli 39-43 disciplinano l’ammortamento del capitale senza riduzione, il ritiro forzato di azioni e il riscatto di azioni riscattabili. In ciascun caso sono richieste specifiche delibere assembleari, condizioni statutarie o convenzionali preventive, utilizzo di somme distribuibili, pubblicità e accantonamenti a riserva indisponibile. Se vi sono più categorie di azioni, è necessaria una votazione separata per le categorie lese. Il riscatto delle azioni può avvenire solo a determinate condizioni ed eventuali premi agli azionisti devono essere finanziati secondo le regole dell’articolo 43.

Maggioranze, deroghe e partecipazione dei dipendenti

L’articolo 44 richiede, per le principali decisioni in materia di capitale, una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati o del capitale rappresentato, con facoltà di ridurla a maggioranza semplice se è rappresentata almeno metà del capitale. L’articolo 45 consente deroghe a varie disposizioni quando necessarie per favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone al capitale, nonché per società a statuto speciale con azioni di capitale e azioni di lavoro.

Recepimento, abrogazione e applicazione nel tempo

L’articolo 47 consente deroghe limitate per società già costituite e impone agli Stati membri la comunicazione alla Commissione delle principali disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 48 abroga la direttiva 77/91/CEE, mantenendo salvi i termini di attuazione e applicazione degli atti elencati nell’allegato II; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 49 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’articolo 50 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiediritto societariocapitale socialetutela dei creditorigoverno societariomercato finanziario

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