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Direttiva 2012/31

Direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012 , che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2012/31/UE aggiorna l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE sulla sanità degli animali d’acquacoltura. Da un lato elimina la sindrome ulcerativa epizootica dall’elenco delle malattie esotiche, in base alle conclusioni scientifiche dell’EFSA; dall’altro inserisce l’hirame (Paralichthys olivaceus) tra le specie sensibili alla setticemia emorragica virale. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale entro il 1° gennaio 2013 e applicare le nuove disposizioni dalla medesima data.

Modifica dell’elenco delle specie ittiche sensibili alla setticemia emorragica virale e soppressione della sindrome ulcerativa epizootica dall’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a recepire e applicare le modifiche all’allegato IV della direttiva 2006/88/CE in materia di condizioni di polizia sanitaria per gli animali d’acquacoltura e i relativi prodotti. Incide sul regime delle malattie esotiche e non esotiche degli animali acquatici e sull’elenco delle specie sensibili, con effetti per il settore acquacoltura, per il commercio e per la gestione sanitaria delle specie ittiche, dei molluschi e dei crostacei. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva di esecuzione 2012/31/UE: aggiornamento dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE

La direttiva interviene sul quadro della polizia sanitaria applicabile agli animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, aggiornando l’elenco delle malattie esotiche e non esotiche e delle specie sensibili contenuto nell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE. L’intervento si fonda, in particolare, sul parere scientifico EFSA del 15 settembre 2011 e sulle valutazioni circa il rischio sanitario ed economico delle malattie elencate.

Finalità dell’intervento

La Commissione richiama i criteri fissati dall’allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE per l’inserimento di una malattia nell’elenco delle malattie esotiche e non esotiche. Tali criteri riguardano, tra l’altro, l’impatto economico sull’acquacoltura dell’Unione, le perdite di produzione, la riduzione delle possibilità di scambio commerciale e gli effetti negativi sull’ambiente e sulle popolazioni di specie acquatiche selvatiche protette.

Alla luce di tali criteri, la direttiva prende atto che:

  • la sindrome ulcerativa epizootica (EUS) non soddisfa più i requisiti per restare nell’elenco delle malattie esotiche;
  • l’hirame (Paralichthys olivaceus) deve essere incluso tra le specie sensibili alla setticemia emorragica virale (VHS).

Soppressione della sindrome ulcerativa epizootica

Nei considerando, la Commissione osserva che l’EFSA ha concluso che l’impatto dell’EUS sull’acquacoltura dell’Unione è ridotto o nullo. Inoltre, viene evidenziato che la malattia potrebbe essere stata introdotta più volte nell’Unione tramite pesci ornamentali importati da paesi terzi, ma non risultano focolai nell’Unione né elementi idonei a dimostrare un impatto negativo sull’ambiente.

Per tali ragioni, la direttiva dispone la soppressione della voce relativa all’EUS dall’elenco delle malattie esotiche di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

Inserimento dell’hirame tra le specie sensibili alla VHS

La direttiva rileva che l’allegato IV, parte II, contiene anche l’elenco delle specie sensibili alla setticemia emorragica virale. Sulla base delle evidenze scientifiche, l’hirame (Paralichthys olivaceus) viene riconosciuto come specie sensibile alla VHS, con presenza di focolai clinici confermati in alcune regioni dell’Asia.

Di conseguenza, l’hirame è aggiunto all’elenco delle specie sensibili alla VHS nella parte relativa alle malattie non esotiche.

Contenuto dell’allegato sostitutivo

L’allegato della direttiva sostituisce integralmente la parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

Per i pesci, risultano elencate tra le malattie esotiche:

  • necrosi ematopoietica epizootica;

per i molluschi:

  • infezione da Bonamia exitiosa;
  • infezione da Perkinsus marinus;
  • infezione da Microcytos mackini;

per i crostacei:

  • sindrome di Taura;
  • malattia della testa gialla.

Tra le malattie non esotiche figurano, per i pesci:

  • setticemia emorragica virale (VHS), con l’elenco delle specie sensibili tra cui, dopo la modifica, anche l’hirame (Paralichthys olivaceus);
  • necrosi ematopoietica infettiva (IHN);
  • virus erpetico (KHV);
  • anemia infettiva del salmone (ISA).

Per i molluschi sono elencate:

  • infezione da Marteilia refringens;
  • infezione da Bonamia ostreae.

Per i crostacei è elencata:

  • malattia dei punti bianchi, con specie sensibili costituite da tutti i decapodi.

Recepimento, applicazione ed effetti temporali

L’articolo 2 disciplina il recepimento nazionale. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 1° gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, incluse quelle essenziali di diritto interno.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore dell’acquacoltura, il provvedimento ha rilievo soprattutto per l’aggiornamento dei profili di conformità sanitaria, per la verifica delle specie interessate dalle restrizioni o dai controlli e per l’adeguamento delle procedure interne alla normativa nazionale di recepimento. L’eliminazione dell’EUS dall’elenco delle malattie esotiche e l’inserimento dell’hirame tra le specie sensibili alla VHS possono incidere sulla gestione dei rischi sanitari, sugli scambi e sulle misure di prevenzione applicabili a livello nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva di esecuzione. In pratica, viene sostituita la parte II dell’allegato IV, che contiene l’elenco delle malattie esotiche e non esotiche e delle specie sensibili.

Soppressione della sindrome ulcerativa epizootica (EUS)

Nei considerando 2-7 si afferma che l’EUS, pur essendo in precedenza inserita tra le malattie esotiche, non soddisfa più i criteri dell’allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE, alla luce del parere EFSA del 15 settembre 2011 e dei dati scientifici disponibili. La voce relativa all’EUS viene pertanto soppressa dall’elenco delle malattie esotiche.

Integrazione delle specie sensibili alla VHS

Nei considerando 8-10 si precisa che l’hirame (Paralichthys olivaceus) è sensibile alla setticemia emorragica virale (VHS) e che, per questo, va aggiunto all’elenco delle specie sensibili della malattia non esotica. L’allegato sostituito include quindi l’hirame tra le specie sensibili alla VHS.

Contenuto aggiornato dell’allegato IV, parte II

L’allegato sostituisce integralmente la parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE, riportando l’elenco delle malattie esotiche e non esotiche per pesci, molluschi e crostacei. Per i pesci sono elencate, tra le altre, la VHS, la necrosi ematopoietica infettiva, il virus erpetico (KHV) e l’anemia infettiva del salmone; per molluschi e crostacei sono elencate specifiche infezioni e malattie, con le rispettive specie sensibili.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione delle stesse dal 1° gennaio 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, incluse quelle essenziali di diritto interno.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieacquacolturasanità animalecommercio di animali acquaticisicurezza alimentaretutela dell’ambiente

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