Direttiva 2012/29
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro armonizzato di norme minime per garantire alle vittime di reato informazione, assistenza, protezione e partecipazione effettiva al procedimento penale. Rafforza i diritti già previsti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e introduce regole dettagliate su informazione, interpretazione e traduzione, servizi di sostegno, giustizia riparativa, risarcimento, protezione speciale per vittime vulnerabili e minori. Agli Stati membri è lasciato un margine di discrezionalità sulle forme attuative e sulle procedure, ma devono assicurare il risultato minimo richiesto e recepire la direttiva entro il 16 novembre 2015.
Norme minime dell’UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, con sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle vittime di reato e ai loro familiari, per reati commessi nell’Unione e per procedimenti penali che si svolgono nell’Unione; le vittime di reati extraterritoriali sono coperte solo in relazione a procedimenti penali svolti nell’Unione. Si applica anche ai familiari delle vittime decedute, con possibilità per gli Stati membri di limitare il numero dei familiari aventi diritto e di stabilire priorità tra essi. Non disciplina le condizioni di soggiorno delle vittime nel territorio degli Stati membri, ma impone che i diritti previsti non siano subordinati allo status di soggiorno, alla cittadinanza o alla nazionalità. La Danimarca non partecipa né è vincolata; Regno Unito e Irlanda hanno notificato la partecipazione.
Direttiva 2012/29/UE sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato
La direttiva istituisce norme minime comuni per rafforzare la posizione della vittima nel procedimento penale, superando e sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI per gli Stati membri partecipanti. Il testo si colloca nel quadro dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE e mira a garantire un livello più elevato e uniforme di tutela, con attenzione particolare alle vittime vulnerabili, ai minori, alle vittime di violenza di genere, di terrorismo, di tratta e di reati d’odio.
Finalità e principi ispiratori
L’obiettivo centrale è assicurare che le vittime ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare effettivamente al procedimento penale. Gli Stati membri devono garantire che ogni contatto con le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa avvenga in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio.
La direttiva impone inoltre un approccio centrato sulla persona offesa, con particolare considerazione per l’interesse superiore del minore, l’età, la maturità, le esigenze specifiche, la disabilità e le condizioni personali della vittima. Viene chiarito che le norme sono minime: gli Stati membri possono introdurre livelli di tutela più elevati.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica alle vittime di reato e ai loro familiari per reati commessi nell’Unione e per i procedimenti penali che si svolgono nell’Unione. Le denunce presentate fuori dall’Unione, ad esempio presso ambasciate, non attivano gli obblighi della direttiva. I diritti non possono essere subordinati allo status di soggiorno, alla cittadinanza o alla nazionalità della vittima.
Le nozioni fondamentali sono definite dall’articolo 2:
- vittima: persona fisica che subisce direttamente un danno fisico, mentale, emotivo o economico da reato, nonché il familiare della persona deceduta a causa del reato;
- familiare: coniuge, convivente stabile, parenti in linea diretta, fratelli, sorelle e persone a carico;
- minore: persona di età inferiore a 18 anni;
- giustizia riparativa: procedimento che consente a vittima e autore del reato di partecipare attivamente, con consenso libero, alla soluzione delle questioni derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.
Gli Stati membri possono limitare il numero dei familiari aventi diritto e stabilire priorità, tenendo conto delle circostanze del caso.
Informazione, comprensione e comunicazioni iniziali
La direttiva dedica ampio spazio al diritto della vittima di comprendere ed essere compresa sin dal primo contatto con l’autorità competente. Le informazioni devono essere fornite in linguaggio semplice e accessibile e, se necessario, con forme di supporto che tengano conto di disabilità, età, maturità, capacità di comunicazione e conoscenza linguistica.
Sin dal primo contatto devono essere comunicate informazioni essenziali su:
- tipo di assistenza disponibile e soggetti che la forniscono;
- modalità di presentazione della denuncia e ruolo della vittima;
- protezione e misure di protezione disponibili;
- accesso ad avvocato, patrocinio a spese dello Stato e altre forme di assistenza;
- risarcimento;
- interpretazione e traduzione;
- misure speciali per chi risiede in altro Stato membro;
- rimedi contro la mancata osservanza dei diritti;
- soggetto per le comunicazioni sul caso;
- servizi di giustizia riparativa;
- rimborso delle spese sostenute per partecipare al procedimento.
L’estensione e il livello di dettaglio delle informazioni possono variare in base alle necessità personali della vittima e alla natura del reato.
Denuncia del reato e informazioni sul procedimento
Quando la vittima presenta denuncia, ha diritto a un avviso di ricevimento scritto con gli elementi essenziali del reato. Se non comprende la lingua dell’autorità competente, deve poter denunciare in una lingua comprensibile o con assistenza linguistica e, su richiesta, ricevere gratuitamente la traduzione dell’avviso.
La vittima ha diritto a essere informata, senza indebito ritardo e su richiesta, su:
- eventuali decisioni di non esercitare l’azione penale o di non proseguire indagini o perseguimento;
- data e luogo del processo e natura dei capi d’imputazione;
- sentenza definitiva;
- stato del procedimento, salvo casi eccezionali in cui la comunicazione possa pregiudicarlo.
Tali informazioni devono includere, di regola, la motivazione o una breve sintesi della decisione. La volontà della vittima di ricevere o meno informazioni vincola l’autorità, salvo che esse debbano essere comunicate per effetto del diritto di partecipazione attiva al procedimento. La vittima può modificare in ogni momento tale scelta.
Devono inoltre essere comunicate, su richiesta e almeno nei casi di rischio concreto di danno, le informazioni sulla scarcerazione o evasione dell’autore del reato e sulle misure adottate per la protezione della vittima, salvo rischio concreto di danno per l’autore del reato.
Interpretazione e traduzione
La direttiva impone la gratuità dell’interpretazione per le vittime che non comprendono la lingua del procedimento, almeno durante audizioni, interrogatori e partecipazione attiva alle udienze, incluse quelle preliminari. È possibile utilizzare mezzi tecnici come videoconferenza, telefono o internet, salvo che la presenza fisica dell’interprete sia necessaria per l’effettivo esercizio dei diritti della vittima o per la comprensione del procedimento.
La traduzione gratuita riguarda le informazioni essenziali per esercitare i diritti nel procedimento, compresa la decisione che lo conclude e, su richiesta, la motivazione o sintesi della motivazione. Le parti essenziali dei documenti possono essere tradotte; non occorre tradurre i passaggi non rilevanti ai fini della partecipazione attiva. È ammessa, in deroga, traduzione orale o riassunto orale, se non pregiudica l’equità del procedimento.
L’autorità competente deve valutare se la vittima necessiti di interpretazione o traduzione. Il diniego può essere impugnato secondo il diritto nazionale e la relativa procedura non deve prolungare irragionevolmente il procedimento.
Servizi di assistenza alle vittime
Gli Stati membri devono garantire l’accesso a servizi di assistenza riservati, gratuiti e orientati all’interesse della vittima, disponibili prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale. L’accesso non può essere subordinato alla presentazione di una denuncia formale.
Devono essere predisposti anche servizi specialistici gratuiti e riservati, aggiuntivi o integrati rispetto ai servizi generali, per vittime con esigenze specifiche. I familiari hanno accesso ai servizi in funzione delle proprie necessità e del danno subito a causa del reato.
I servizi devono fornire almeno:
- informazioni, consigli e assistenza sui diritti della vittima e sul ruolo processuale;
- orientamento ai sistemi di risarcimento;
- informazioni o rinvio a servizi specialistici;
- sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
- consulenza pratica e finanziaria;
- indicazioni sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria e di ritorsioni.
Per le vittime più vulnerabili o più esposte, i servizi specialistici possono includere alloggio o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, supporto medico-forense, assistenza psicologica, trattamento del trauma, consulenza e patrocinio legale, oltre a servizi per minori vittime dirette o indirette.
Partecipazione al procedimento penale e tutela delle scelte processuali
La vittima deve poter essere sentita e fornire elementi di prova nel procedimento penale, con regole procedurali rimesse al diritto nazionale. Il diritto di essere sentita è considerato rispettato anche quando la vittima può rendere dichiarazioni o spiegazioni per iscritto.
La direttiva riconosce il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l’azione penale. Gli Stati membri devono garantire almeno tale diritto alle vittime di reati gravi quando, nel sistema nazionale, il ruolo processuale della vittima sorge solo dopo la decisione di esercitare l’azione. Il riesame è disciplinato dal diritto nazionale e, in linea di principio, deve essere affidato a un’autorità diversa da quella che ha preso la decisione originaria, salvo che si tratti della massima autorità responsabile dell’azione penale.
La tutela non si applica alle decisioni di non esercitare l’azione penale che si traducono in una composizione extragiudiziale, se il diritto nazionale lo prevede.
Giustizia riparativa
Il ricorso alla giustizia riparativa è consentito solo se conforme all’interesse della vittima, alla sicurezza e al consenso libero e informato, revocabile in qualsiasi momento. Prima dell’adesione, la vittima deve ricevere informazioni complete e obiettive sul procedimento, sugli esiti possibili e sul controllo dell’esecuzione di eventuali accordi.
Ulteriori condizioni sono:
- riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell’autore del reato;
- volontarietà dell’accordo;
- riservatezza delle discussioni, salvo diverso accordo o esigenze di interesse pubblico previste dal diritto nazionale.
Gli Stati membri devono anche facilitare il rinvio dei casi ai servizi di giustizia riparativa, mediante procedure o orientamenti adeguati.
Patrocinio a spese dello Stato, spese, restituzione dei beni e risarcimento
Le vittime che siano parti del procedimento penale devono avere accesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale. Le vittime che partecipano al procedimento possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per tale partecipazione attiva, sempre secondo il diritto nazionale.
I beni sequestrati e restituibili devono essere restituiti senza ritardo alla vittima, salvo che il procedimento penale o circostanze eccezionali lo impediscano. Quanto al risarcimento, la vittima ha diritto a ottenere una decisione sul risarcimento da parte dell’autore del reato entro un termine ragionevole, salvo che l’ordinamento nazionale preveda un diverso procedimento. Gli Stati membri devono inoltre promuovere misure per incoraggiare l’autore del reato a risarcire adeguatamente la vittima.
Vittime residenti in un altro Stato membro
La direttiva disciplina espressamente le vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello di commissione del reato. Gli Stati membri devono adottare misure per ridurre al minimo le difficoltà connesse alla distanza territoriale, incluse:
- raccolta immediata della deposizione dopo la denuncia;
- ricorso, per quanto possibile, a videoconferenza e teleconferenza;
- possibilità di presentare denuncia nello Stato di residenza se non è stato possibile o non si è voluto farlo nello Stato del reato;
- trasmissione senza indugio della denuncia all’autorità competente dello Stato in cui il reato è stato commesso, se necessario.
Protezione, privacy e misure speciali
La direttiva impone misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione, ritorsioni, rischi di danni emotivi o psicologici, salvaguardando la dignità della vittima durante interrogatori e testimonianze. Se necessario, devono essere previste anche misure di protezione fisica.
Gli Stati membri devono creare condizioni per evitare contatti tra vittima e autore del reato nei locali del procedimento e, nei nuovi locali giudiziari, predisporre aree di attesa riservate alle vittime. Durante le indagini, l’audizione deve avvenire senza indebito ritardo, con numero minimo di audizioni e con visite mediche limitate allo stretto necessario.
La vita privata e l’immagine della vittima e dei suoi familiari devono essere tutelate; per i minori, è prevista anche la protezione contro la diffusione di informazioni identificative. I media devono essere incoraggiati ad adottare misure di autoregolamentazione nel rispetto della libertà di espressione e informazione.
Valutazione individuale e protezione delle vittime vulnerabili
Uno degli elementi centrali della direttiva è la valutazione individuale della vittima, da svolgere tempestivamente per identificare le esigenze specifiche di protezione e stabilire se e in quale misura siano opportune misure speciali. La valutazione considera le caratteristiche personali della vittima, il tipo e la natura del reato e le circostanze concrete.
Particolare attenzione deve essere rivolta a:
- vittime che hanno subito notevole danno per la gravità del reato;
- vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione;
- vittime con relazioni di dipendenza dall’autore del reato;
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta, della violenza di genere, della violenza domestica, della violenza o sfruttamento sessuale, dei reati d’odio e persone con disabilità.
Per i minori si presume l’esistenza di specifiche esigenze di protezione. La valutazione deve svolgersi con la stretta partecipazione della vittima e tenendo conto dei suoi desideri; se i presupposti mutano, va aggiornata per tutto il corso del procedimento.
Misure speciali durante indagini e processo
Per le vittime con specifiche esigenze di protezione, le misure speciali includono, durante le indagini:
- audizioni in locali appositi o adattati;
- audizioni da parte di operatori formati;
- uso, di regola, delle stesse persone per tutte le audizioni, salvo contrarietà alla buona amministrazione della giustizia;
- per violenza sessuale, violenza di genere e violenza domestica, audizioni da parte di persona dello stesso sesso se la vittima lo desidera e se ciò non pregiudica il procedimento.
Durante il procedimento giudiziario sono previste:
- misure per evitare il contatto visivo con l’autore del reato, anche tramite tecnologie di comunicazione;
- possibilità di essere sentiti in aula senza presenza fisica;
- misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata;
- possibilità di udienza a porte chiuse.
La misura speciale può non essere adottata se vi sono impedimenti operativi o pratici o se occorre sentire urgentemente la vittima per evitare danni o pregiudizi al procedimento.
Tutela rafforzata dei minori
Per i minori vittime di reato, oltre alle misure speciali generali, gli Stati membri devono consentire la registrazione audiovisiva di tutte le audizioni, utilizzabile come prova nel procedimento penale. Devono inoltre nominare un rappresentante speciale quando i titolari della responsabilità genitoriale non possano rappresentare il minore per conflitto di interessi o quando il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.
Se il minore ha diritto a un avvocato, deve poter ricevere consulenza e rappresentanza legale in proprio nome nei procedimenti in cui vi sia o possa esservi conflitto con i titolari della responsabilità genitoriale. Se l’età della vittima è incerta ma vi sono ragioni per ritenere che sia minore, essa è presunta tale ai fini della direttiva.
Formazione, cooperazione e diffusione dei diritti
La direttiva richiede formazione generale e specialistica per polizia, personale giudiziario, giudici, pubblici ministeri, avvocati, e per gli operatori dei servizi di assistenza e di giustizia riparativa. La formazione deve essere adeguata al tipo di contatto con le vittime e orientata a rafforzare capacità di riconoscimento dei bisogni, trattamento imparziale, rispettoso e professionale, con eventuale attenzione alle specificità di genere.
Gli Stati membri devono anche favorire la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di migliori prassi, la consultazione nei singoli casi e il sostegno alle reti europee attive nel settore. Devono inoltre realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione, anche tramite internet, soprattutto verso i gruppi a rischio.
Recepimento, dati statistici e relazione della Commissione
Il termine di recepimento è fissato all’16 novembre 2015. Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o accompagnarlo alla pubblicazione ufficiale.
Entro il 16 novembre 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati disponibili sul modo e sulla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti. Entro la stessa data del 16 novembre 2017, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’attuazione, con particolare riguardo agli articoli 8, 9 e 23, eventualmente corredata di proposte legislative.
Rapporti con altri atti e clausole finali
La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita per gli Stati membri partecipanti, fermo restando che gli obblighi relativi ai termini di recepimento restano impregiudicati. I riferimenti alla decisione quadro devono intendersi fatti alla presente direttiva.
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari dell’atto secondo i trattati.
Disposizioni principali
Obiettivi e principi generali
L’articolo 1 impone agli Stati membri di garantire che le vittime ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Le vittime devono essere trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, anche con riguardo allo status di soggiorno. In caso di vittime minorenni, prevale l’interesse superiore del minore, con valutazione individuale e informazione dei titolari della responsabilità genitoriale o del rappresentante legale.
Definizioni chiave e ruolo dei familiari
L’articolo 2 definisce vittima, familiare, minore e giustizia riparativa. È vittima sia la persona fisica che subisce un danno diretto da reato, sia il familiare della persona deceduta a causa del reato; i familiari includono coniuge, convivente stabile, parenti in linea diretta, fratelli e sorelle e persone a carico. Gli Stati membri possono limitare il numero dei familiari beneficiari e stabilire priorità.
Informazione, comprensione e prima assistenza
Gli articoli 3 e 4 obbligano gli Stati membri a mettere la vittima in condizione di comprendere ed essere compresa sin dal primo contatto con l’autorità competente, usando un linguaggio semplice e accessibile e, se necessario, con accompagnamento di una persona scelta dalla vittima. Devono essere fornite tempestivamente informazioni essenziali su assistenza, denuncia, protezione, patrocinio, risarcimento, interpretazione e traduzione, giustizia riparativa, rimborso spese e meccanismi di reclamo.
Diritti al momento della denuncia e informazioni sul caso
L’articolo 5 impone il rilascio di un avviso di ricevimento scritto della denuncia, con indicazione degli elementi essenziali del reato; se la vittima non parla la lingua dell’autorità competente, deve poter presentare denuncia in una lingua comprensibile o con assistenza linguistica, e ottenere gratuitamente la traduzione dell’avviso. L’articolo 6 riconosce il diritto a essere informati, su richiesta, su decisioni di non esercitare l’azione penale, data e luogo del processo, stato del procedimento, sentenza definitiva, scarcerazione o evasione dell’autore del reato, con limiti per la tutela del procedimento e sicurezza dell’autore del reato.
Interpretazione e traduzione
L’articolo 7 prevede interpretazione gratuita, su richiesta, almeno per audizioni, interrogatori e partecipazione attiva alle udienze; la traduzione gratuita riguarda le informazioni essenziali per esercitare i diritti nel procedimento, inclusa la decisione che pone fine al procedimento e, su richiesta, la motivazione o sintesi. È ammessa traduzione orale o riassunto orale per documenti fondamentali, se non compromette l’equità del procedimento; la vittima può impugnare il diniego di interpretazione/traduzione secondo il diritto nazionale.
Accesso ai servizi di assistenza alle vittime
Gli articoli 8 e 9 impongono servizi di assistenza riservati e gratuiti, disponibili prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento, senza che la denuncia formale sia una condizione di accesso. Gli Stati membri devono favorire l’invio ai servizi di assistenza e istituire, anche tramite enti pubblici o non governativi, servizi specialistici per vittime con esigenze particolari; i servizi devono fornire almeno informazioni, consulenza, sostegno emotivo e psicologico ove disponibile, supporto pratico e indicazioni sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria. Per i casi più gravi o vulnerabili sono previsti alloggi sicuri, assistenza integrata e consulenza per il trauma.
Partecipazione al procedimento penale e revisione delle decisioni di non esercitare l’azione penale
L’articolo 10 garantisce il diritto di essere sentiti e di fornire elementi di prova, con regole procedurali rimesse al diritto nazionale. L’articolo 11 riconosce il diritto di chiedere il riesame delle decisioni di non esercitare l’azione penale, con almeno una tutela minima per le vittime di reati gravi ove il sistema nazionale attribuisca il ruolo processuale solo dopo la scelta di esercitare l’azione; il riesame può essere svolto dalla stessa autorità solo in casi specifici. Non si applica quando la decisione di non esercitare l’azione penale si traduce in una composizione extragiudiziale, se il diritto nazionale lo prevede.
Giustizia riparativa
L’articolo 12 subordina l’accesso a servizi di giustizia riparativa all’interesse della vittima, alla sicurezza e al consenso libero e informato revocabile in ogni momento. La vittima deve ricevere informazioni complete e obiettive sul procedimento e sull’eventuale accordo, l’autore del reato deve aver riconosciuto i fatti essenziali, l’accordo deve essere volontario e le discussioni devono restare riservate salvo accordo delle parti o legge nazionale per motivi di interesse pubblico.
Patrocinio a spese dello Stato, spese, restituzione dei beni e risarcimento
L’articolo 13 garantisce alle vittime parti del procedimento penale accesso al patrocinio a spese dello Stato secondo il diritto nazionale. L’articolo 14 consente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione attiva al procedimento. L’articolo 15 prevede la restituzione senza ritardo dei beni sequestrati restituibili, salvo necessità processuali contrarie. L’articolo 16 riconosce il diritto a ottenere entro un termine ragionevole una decisione sul risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale, salvo che il diritto nazionale rimetta tale decisione a un diverso procedimento.
Vittime residenti in un altro Stato membro
L’articolo 17 impone misure per ridurre le difficoltà derivanti dalla residenza della vittima in uno Stato membro diverso da quello del reato: raccolta immediata della deposizione dopo la denuncia, uso possibile di videoconferenza e teleconferenza, facoltà di presentare denuncia nello Stato di residenza quando non sia stato possibile o non si voglia denunciare nello Stato del reato, e obbligo di trasmissione senza indugio alla competente autorità dello Stato del reato se necessario.
Protezione generale e misure contro vittimizzazione secondaria
Gli articoli 18, 19, 20 e 21 impongono misure per proteggere vittima e familiari da vittimizzazione secondaria, intimidazione e ritorsioni, incluso il rischio di danni emotivi o psicologici. Devono essere evitati i contatti con l’autore del reato nei locali del procedimento e, nei nuovi locali giudiziari, devono essere previste zone di attesa riservate. Durante le indagini l’audizione deve avvenire senza indebito ritardo, con numero minimo di audizioni e limitazioni alle visite mediche; la vita privata, l’immagine e i dati personali devono essere protetti, con particolare tutela dell’identità delle vittime minorenni.
Valutazione individuale e misure speciali di protezione
L’articolo 22 introduce una valutazione individuale tempestiva per individuare le esigenze specifiche di protezione, considerando caratteristiche personali, tipo/natura del reato e circostanze. Va prestata particolare attenzione a vittime di terrorismo, criminalità organizzata, tratta, violenza di genere, violenza domestica, violenza o sfruttamento sessuale, reati d’odio e persone con disabilità; per i minori si presume la necessità di protezione specifica. La valutazione deve coinvolgere strettamente la vittima e essere aggiornata se cambiano gli elementi rilevanti.
Misure speciali per vittime vulnerabili e minori
L’articolo 23 prevede, per le vittime con specifiche esigenze di protezione, audizioni in locali appositi, da parte di operatori formati, possibilmente sempre dalle stesse persone, e, per violenza sessuale o di genere, da persona dello stesso sesso se richiesto. In giudizio possono essere adottate misure per evitare il contatto visivo con l’autore, per consentire la testimonianza a distanza, per evitare domande non necessarie sulla vita privata e per tenere udienza a porte chiuse. L’articolo 24 prevede per i minori la registrazione audiovisiva delle audizioni, la nomina di un rappresentante speciale in caso di conflitto di interessi o assenza di accompagnamento e il diritto ad assistenza e rappresentanza legale in proprio nome in caso di conflitto con i titolari della responsabilità genitoriale.
Formazione, cooperazione e sensibilizzazione
L’articolo 25 richiede formazione generale e specialistica per polizia, personale giudiziario, giudici, pubblici ministeri, avvocati e operatori dei servizi di assistenza e giustizia riparativa, adeguata al tipo di contatto con le vittime. L’articolo 26 impone cooperazione tra Stati membri, scambio di buone prassi, consultazioni nei casi singoli e sostegno alle reti europee, nonché azioni di sensibilizzazione, anche online, con particolare attenzione a minori, vittime di violenza di genere e di violenza domestica.
Recepimento, dati, relazione e sostituzione della decisione quadro
L’articolo 27 fissa il termine di recepimento al 16 novembre 2015. L’articolo 28 impone la comunicazione alla Commissione dei dati disponibili entro il 16 novembre 2017 e poi ogni tre anni. L’articolo 29 prevede una relazione della Commissione entro il 16 novembre 2017 sull’attuazione, con riferimento agli articoli 8, 9 e 23. L’articolo 30 sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI per gli Stati membri partecipanti, fermo restando il termine di recepimento; l’articolo 31 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 32 individua gli Stati membri come destinatari.
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