Direttiva 2012/26
Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza il sistema UE di farmacovigilanza modificando il codice comunitario dei medicinali per uso umano. Introduce obblighi di notifica più stringenti per i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, chiarisce le procedure ordinarie e d’urgenza per le questioni di sicurezza e coordina il trattamento dei medicinali autorizzati a livello nazionale e centralizzato. Stabilisce inoltre regole su etichettatura/foglietto illustrativo, distribuzione all’ingrosso verso paesi terzi e pubblicazione annuale dei medicinali sospesi, revocati o ritirati.
Modifica la direttiva 2001/83/CE per rafforzare e armonizzare la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali per uso umano disciplinati dalla direttiva 2001/83/CE, in particolare ai medicinali autorizzati a livello nazionale, mediante procedura decentrata o di mutuo riconoscimento, e, in taluni casi, anche ai medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 quando la questione di sicurezza li coinvolga. Riguarda titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, autorità competenti degli Stati membri, Commissione europea, agenzia europea per i medicinali e gruppo di coordinamento, con effetti anche per la distribuzione all’ingrosso verso paesi terzi. Gli Stati membri devono recepire e applicare le modifiche entro il 28 ottobre 2013.
Direttiva 2012/26/UE sulla farmacovigilanza
La direttiva interviene sulla direttiva 2001/83/CE per rafforzare il sistema europeo di farmacovigilanza e rendere più coerente la gestione dei problemi di sicurezza dei medicinali per uso umano. I considerando evidenziano la necessità di una procedura automatica a livello di Unione per affrontare in modo coordinato i rischi, evitando che decisioni volontarie del titolare dell’AIC lascino irrisolte criticità in alcuni Stati membri.
Finalità e contesto normativo
L’obiettivo dichiarato è armonizzare in tutta l’Unione le norme sulla farmacovigilanza, assicurando valutazioni tempestive e misure coordinate quando emergono questioni di qualità, sicurezza o efficacia con impatto transfrontaliero. La direttiva richiama espressamente il principio di sussidiarietà e di proporzionalità, giustificando l’intervento dell’Unione perché l’obiettivo non sarebbe conseguito sufficientemente dagli Stati membri da soli.
Notifiche del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
La riforma introduce obblighi più incisivi di comunicazione a carico del titolare dell’AIC. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione in uno Stato membro, la notifica all’autorità competente deve avvenire, salvo circostanze eccezionali, almeno due mesi prima dell’interruzione e deve indicarne i motivi ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2.
Più in generale, l’articolo 123, paragrafo 2, come sostituito, impone la notifica immediata agli Stati membri interessati quando il titolare:
- sospende la commercializzazione di un medicinale;
- ritira un medicinale dal commercio;
- chiede il ritiro dell’AIC;
- non richiede il rinnovo dell’AIC.
La notifica deve indicare i motivi dell’azione e precisare se essa si fonda sugli articoli 116 o 117, paragrafo 1. I nuovi paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater estendono l’obbligo anche alle azioni compiute in paesi terzi e impongono la comunicazione all’agenzia quando la misura si fonda sugli articoli 116 o 117, paragrafo 1; l’agenzia deve poi trasmettere l’informazione a tutti gli Stati membri senza indebito ritardo.
Procedure di farmacovigilanza e ruolo delle istituzioni UE
La direttiva chiarisce che, quando le preoccupazioni derivano dall’esame dei dati di farmacovigilanza, può essere avviata la procedura prevista dalla sezione dedicata dell’articolo 107 decies. La procedura si attiva quando uno Stato membro o la Commissione intende:
- sospendere o revocare un’AIC;
- vietare la fornitura di un medicinale;
- rifiutare il rinnovo di un’AIC;
- intervenire a seguito di una comunicazione del titolare relativa a interruzione della commercializzazione, ritiro o mancato rinnovo per motivi di sicurezza.
Con il nuovo paragrafo 1 bis, la stessa autorità informa gli altri Stati membri, l’agenzia e la Commissione anche quando ritiene necessaria una nuova controindicazione, una riduzione della dose raccomandata o una restrizione delle indicazioni. Se è richiesta un’azione urgente, la procedura d’urgenza deve essere avviata. Se la procedura non è avviata, per i medicinali autorizzati con procedura decentrata o di mutuo riconoscimento il caso deve essere sottoposto al gruppo di coordinamento.
L’articolo 31 è applicabile quando sono coinvolti interessi dell’Unione. Inoltre, l’agenzia verifica se il problema di sicurezza riguardi altri medicinali o sia comune a una stessa categoria o classe terapeutica. Se il medicinale è autorizzato in più di uno Stato membro, si applicano le procedure degli articoli 107 undecies e 107 duodecies; altrimenti la questione è trattata dallo Stato membro interessato.
Poteri urgenti di sospensione e decisioni finali
La direttiva attribuisce poteri di intervento immediato per tutelare la salute pubblica. Uno Stato membro può sospendere l’AIC e vietare l’uso del medicinale sul proprio territorio fino alla decisione definitiva, informando Commissione, agenzia e altri Stati membri entro il giorno feriale successivo.
Se la procedura riguarda anche medicinali autorizzati secondo il regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione può adottare la stessa misura urgente. Inoltre, quando la portata della procedura avviata ai sensi dell’articolo 31 comprende tali medicinali centralizzati, la Commissione adotta, se necessario, le decisioni di modifica, sospensione o revoca delle AIC o di diniego del rinnovo.
Coordinamento per medicinali decentrati e di mutuo riconoscimento
Per i medicinali autorizzati con procedura decentrata o di mutuo riconoscimento, i casi di nuove controindicazioni, riduzioni della dose o restrizioni delle indicazioni devono essere portati all’attenzione del gruppo di coordinamento quando non sia stata avviata la procedura d’urgenza. Il gruppo può valutare l’opportunità di intervenire anche se nessuno Stato membro ha attivato la procedura normale, così da favorire l’armonizzazione.
Etichettatura e foglietto illustrativo
L’articolo 63 viene modificato per chiarire che le indicazioni sull’etichettatura devono essere redatte in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è commercializzato, secondo la specificazione adottata da quello Stato. Il foglietto illustrativo deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, consentendo un uso corretto del medicinale, se necessario con l’aiuto di operatori sanitari, e deve essere chiaramente leggibile nella o nelle lingue ufficiali richieste.
Le autorità competenti possono dispensare, in tutto o in parte, dall’obbligo di indicare determinate informazioni o dall’obbligo linguistico per specifici medicinali, soprattutto se non sono destinati alla consegna diretta al paziente oppure se vi sono gravi difficoltà di disponibilità, purché siano adottate misure ritenute necessarie per la tutela della salute umana.
Distribuzione all’ingrosso verso paesi terzi
Il nuovo articolo 85 bis disciplina la distribuzione all’ingrosso di medicinali verso paesi terzi. In tale contesto non si applicano l’articolo 76 e l’articolo 80, primo comma, lettera c); inoltre, per i medicinali ricevuti direttamente da un paese terzo ma non importati, non si applicano le lettere b) e c bis) dell’articolo 80. Rimane però un obbligo di controllo sulla legittimazione dei soggetti della catena di fornitura nel paese terzo. Se i medicinali sono forniti a persone in paesi terzi, il grossista deve garantire che i destinatari siano autorizzati o abilitati a riceverli per la distribuzione all’ingrosso o per la fornitura al pubblico; l’articolo 82 si applica alle forniture a soggetti autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico.
Pubblicità delle misure restrittive
L’agenzia deve pubblicare ogni anno un elenco dei medicinali per i quali nell’Unione sono state respinte, revocate o sospese le AIC, o la cui fornitura è stata vietata o che sono stati ritirati dal mercato, indicando i motivi dei provvedimenti. La misura rafforza la trasparenza del sistema e consente agli operatori di monitorare gli esiti delle procedure di farmacovigilanza.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 28 ottobre 2013 e applicarle a decorrere dalla stessa data. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Essi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo di armonizzazione della farmacovigilanza
La direttiva modifica la direttiva 2001/83/CE per armonizzare in tutta l’Unione le regole in materia di farmacovigilanza, in risposta a recenti episodi di sicurezza che hanno mostrato l’esigenza di una procedura automatica a livello UE quando emergono specifici problemi di sicurezza. Il legislatore chiarisce che, quando sono coinvolti interessi dell’Unione, devono essere garantite valutazione e azione coordinate in tutti gli Stati membri interessati.
Notifica delle interruzioni e del ritiro dal mercato
All’articolo 23 bis viene stabilito che, in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione in uno Stato membro, il titolare dell’AIC deve informare l’autorità competente almeno due mesi prima, salvo circostanze eccezionali, e indicare i motivi della misura conformemente all’articolo 123, paragrafo 2.
Procedure UE ordinaria e d’urgenza
Le modifiche agli articoli 31 e 107 decies chiariscono che, quando ricorrono i criteri previsti dall’articolo 107 decies, paragrafo 1, si applica la procedura della sezione dedicata alla farmacovigilanza (articoli 107 decies-107 duodecies). La procedura ordinaria si applica a questioni di qualità, sicurezza o efficacia con interessi dell’Unione; la procedura d’urgenza si attiva quando è necessaria una valutazione rapida di problematiche emerse da dati di farmacovigilanza.
Poteri urgenti di sospensione a tutela della salute pubblica
Se è necessaria un’azione urgente in qualunque fase della procedura, uno Stato membro può sospendere l’AIC e vietare l’uso del medicinale sul proprio territorio fino alla decisione definitiva, informando Commissione, agenzia e altri Stati membri entro il giorno feriale successivo. Se la procedura riguarda anche medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione dispone di un potere analogo e deve anch’essa informare tempestivamente gli altri soggetti istituzionali.
Estensione della procedura ai medicinali centralizzati
Quando la procedura avviata ai sensi dell’articolo 31 riguarda una serie di medicinali o una classe terapeutica, sono inclusi anche i medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 appartenenti alla stessa serie o classe. In tali casi la Commissione può adottare, se necessario, decisioni di modifica, sospensione o revoca delle AIC o di diniego del rinnovo.
Ruolo del gruppo di coordinamento
Per medicinali autorizzati con procedura decentrata o di mutuo riconoscimento, se non viene avviata la procedura d’urgenza, gli Stati membri devono portare all’attenzione del gruppo di coordinamento i casi di nuove controindicazioni, riduzione della dose raccomandata o restrizioni delle indicazioni. Il gruppo di coordinamento può valutare l’opportunità di un intervento per garantire l’armonizzazione.
Obblighi di notifica del titolare dell’AIC
L’articolo 123, paragrafo 2, viene riscritto imponendo al titolare dell’AIC di notificare immediatamente agli Stati membri interessati ogni azione volta a sospendere la commercializzazione, ritirare un medicinale, chiedere il ritiro dell’AIC o non chiederne il rinnovo, indicando i motivi e specificando se l’azione si fonda sugli articoli 116 o 117, paragrafo 1. I nuovi paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater estendono la notifica ai casi in cui l’azione avvenga in un paese terzo e impongono la comunicazione anche all’agenzia, che trasmette senza indebito ritardo l’informazione a tutti gli Stati membri.
Etichettatura e foglietto illustrativo
L’articolo 63 viene modificato per stabilire che le indicazioni dell’etichettatura e il foglietto illustrativo siano redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio, secondo la scelta dello Stato membro. Il foglietto illustrativo deve essere chiaro, comprensibile e leggibile. Le autorità competenti possono esentare, in tutto o in parte, determinati medicinali dall’obbligo di riportare specifiche indicazioni o dall’obbligo linguistico, in particolare se il medicinale non è destinato alla consegna diretta al paziente o vi sono gravi difficoltà di disponibilità, purché siano adottate misure a tutela della salute umana.
Distribuzione all’ingrosso verso paesi terzi
Il nuovo articolo 85 bis disciplina la distribuzione all’ingrosso di medicinali verso paesi terzi, escludendo l’applicazione dell’articolo 76 e dell’articolo 80, primo comma, lettera c), e, per medicinali ricevuti direttamente da un paese terzo ma non importati, anche delle lettere b) e c bis) dell’articolo 80. I grossisti devono tuttavia verificare la legittimazione dei soggetti da cui ricevono i medicinali e dei destinatari nel paese terzo; l’articolo 82 si applica alle forniture a soggetti autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico.
Pubblicazione annuale dei provvedimenti sulle AIC
L’articolo 123, paragrafo 4, prevede che l’agenzia pubblichi ogni anno un elenco dei medicinali le cui autorizzazioni siano state respinte, revocate o sospese nell’Unione, o la cui fornitura sia stata vietata o che siano stati ritirati dal mercato, indicando i motivi dei provvedimenti.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 28 ottobre 2013 e applicarle da tale data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno essenziali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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