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Direttiva 2012/32

Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il regime UE dell’equipaggiamento marittimo, sostituendo integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE con un nuovo elenco di prodotti, norme internazionali e procedure di valutazione della conformità. L’intervento recepisce gli aggiornamenti intervenuti nelle convenzioni IMO/IEC/ISO/ETSI e ridefinisce quali articoli rientrano nell’allegato A.1, quali restano nell’A.2 e quali vengono trasferiti tra i due. È inoltre prevista una clausola transitoria per consentire la commercializzazione e l’impiego, fino al 30 novembre 2015, dell’equipaggiamento prodotto prima del 30 novembre 2013 secondo le precedenti procedure di omologazione.

Modifica l’allegato A della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo, aggiornando l’elenco dell’equipaggiamento soggetto a omologazione UE e le norme tecniche di prova applicabili.

Ambito di applicazione

Si applica all’equipaggiamento marittimo disciplinato dalla direttiva 96/98/CE, in particolare ai componenti e sistemi elencati negli allegati A.1 e A.2 relativi a mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento previsto dalla convenzione COLREG 72 e taluni equipaggiamenti della SOLAS cap. II-1. Riguarda i prodotti immessi sul mercato e utilizzati a bordo di navi dell’Unione europea; sono previste esclusioni e trasferimenti di voci tra allegati A.1 e A.2, nonché voci lasciate deliberatamente vuote o soppresse. È prevista una disciplina transitoria per l’equipaggiamento divenuto di recente oggetto di requisiti armonizzati e prodotto prima del 30 novembre 2013.

Direttiva 2012/32/UE della Commissione sull’equipaggiamento marittimo

La direttiva interviene sulla direttiva 96/98/CE per mantenerne allineato il contenuto tecnico rispetto all’evoluzione delle convenzioni internazionali e delle norme di prova in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell’inquinamento e radiocomunicazioni. L’obiettivo è garantire che l’equipaggiamento marittimo soggetto a omologazione e immissione sul mercato nell’Unione continui a corrispondere agli standard internazionali aggiornati.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il carattere dinamico dei testi applicabili della SOLAS, della MARPOL e delle altre fonti IMO, nonché delle norme tecniche elaborate da IEC, ISO, EN, ETSI e ITU-R. Il considerando sottolinea che, dopo l’ultimo atto modificativo della direttiva 96/98/CE, sono entrate in vigore nuove modifiche delle convenzioni e nuove norme di prova, rendendo necessario un aggiornamento puntuale dell’allegato A.

Oggetto dell’intervento

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE. Il nuovo allegato ridefinisce l’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto a requisiti armonizzati, distinguendo tra:

  • equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali contengono già norme tecniche di prova dettagliate (allegato A.1);
  • equipaggiamento per il quale tali norme dettagliate non esistono ancora (allegato A.2).

Struttura degli allegati A.1 e A.2

Nel nuovo allegato A.1 confluiscono numerose voci relative a:

  • mezzi di salvataggio;
  • prevenzione dell’inquinamento marino;
  • protezione antincendio;
  • apparecchiature di navigazione;
  • apparecchiature di radiocomunicazione;
  • equipaggiamento richiesto dalla COLREG 72;
  • alcuni dispositivi previsti dal capitolo II-1 della SOLAS.

L’allegato A.2 conserva invece le categorie per cui non sono disponibili norme di prova dettagliate nei testi internazionali, ma molte voci sono state trasferite in A.1 perché nel frattempo sono state adottate norme tecniche sufficientemente determinate.

Meccanismo di aggiornamento tecnico

Il testo si fonda sul rinvio dinamico alle versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Le note generali dell’allegato chiariscono che:

  • le regole SOLAS fanno riferimento alla versione consolidata 2009;
  • le prove devono essere documentate indicando la norma e la relativa versione;
  • quando nella colonna delle norme compare la dicitura "oppure", ciascuna delle serie indicate è sufficiente, mentre gli altri separatori implicano cumulo dei requisiti.

Per molte categorie sono previste norme armonizzate europee o internazionali specifiche, accanto ai riferimenti alle risoluzioni IMO. Questo impianto consente un’elevata precisione tecnica ma lascia un margine limitato di discrezionalità agli Stati membri, prevalentemente nella scelta delle modalità di recepimento e nel richiamo formale della direttiva nella normativa nazionale.

Regime transitorio

L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria importante per gli operatori del settore. L’equipaggiamento che diventa nuovo oggetto di requisiti armonizzati o che viene trasferito dall’allegato A.2 all’A.1 e che sia stato prodotto prima del 30 novembre 2013 secondo le procedure di omologazione allora vigenti in uno Stato membro può continuare a essere commercializzato e impiegato a bordo delle navi dell’Unione fino al 30 novembre 2015.

Questa previsione evita effetti immediati di obsolescenza normativa e consente lo smaltimento del magazzino o dei prodotti già immessi nel ciclo commerciale, pur in presenza del nuovo quadro tecnico armonizzato.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 novembre 2013 e applicarle dalla stessa data. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono rimesse agli Stati membri.

È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata. L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari.

Implicazioni operative per gli operatori

Per armatori, cantieri, produttori, organismi di valutazione della conformità e consulenti, la direttiva ha rilievo soprattutto sotto tre profili:

  • aggiornamento delle norme tecniche applicabili all’omologazione;
  • verifica della corretta classificazione del prodotto nell’allegato A.1 o A.2;
  • gestione del regime transitorio per i prodotti fabbricati prima del 30 novembre 2013.

La presenza di molte voci trasferite, soppresse o sostituite impone un controllo puntuale della versione normativa applicabile al singolo componente, soprattutto per i prodotti di navigazione, radiocomunicazione e protezione antincendio, dove il rinvio alle norme EN/IEC/ISO/ETSI è particolarmente intenso.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato A della direttiva 96/98/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato A della direttiva 96/98/CE con l’allegato della direttiva 2012/32/UE. Il nuovo allegato recepisce gli aggiornamenti delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche di prova relative all’equipaggiamento marittimo.

Regime transitorio per l’immissione sul mercato e l’uso a bordo

L’articolo 2 consente che l’equipaggiamento indicato nella colonna 1 dell’allegato A.1 come "nuova voce" o trasferito dall’allegato A.2, se prodotto prima del 30 novembre 2013 in conformità alle procedure di omologazione già vigenti in uno Stato membro, continui a essere commercializzato e utilizzato a bordo di una nave dell’Unione fino al 30 novembre 2015.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 30 novembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 30 novembre 2013. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e trasmettere anche il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali

Sempre l’articolo 3 prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che gli Stati membri ne sono destinatari.

Struttura materiale dell’allegato A.1

L’allegato A.1 elenca l’equipaggiamento per il quale gli strumenti internazionali contengono già norme tecniche di prova dettagliate. Le voci sono raggruppate per aree: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento COLREG 72 e alcuni equipaggiamenti SOLAS cap. II-1. Per ciascuna voce sono indicati la regola SOLAS/MARPOL/COLREG applicabile, le risoluzioni e circolari IMO pertinenti, le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità (tipicamente B + D, B + E, B + F o G).

Struttura materiale dell’allegato A.2

L’allegato A.2 riguarda l’equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali. Anche qui le voci sono ripartite per settori analoghi (mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, COLREG, sicurezza navi portarinfuse e SOLAS II-1) e molte voci risultano trasferite nell’allegato A.1 oppure soppresse.

Aggiornamento e trasferimenti di voci tra allegati

La direttiva trasferisce numerose voci dall’allegato A.2 all’A.1 quando sono intervenute norme di prova dettagliate, oppure sposta alcune voci in nuove sezioni dell’allegato A.1. Diverse voci sono lasciate vuote, stralciate o soppresse perché non più applicabili o già assorbite da altre voci. Sono inoltre presenti nuove voci, ad esempio per sistemi fissi di rilevazione di gas e idrocarburi, sistemi guida di evacuazione, BNWAS, LRIT e altre apparecchiature di navigazione/radiocomunicazione.

Margini di discrezionalità tecnica e rinvii a norme esterne

Pur essendo una direttiva di armonizzazione, il testo rinvia in larga misura a norme tecniche internazionali e europee aggiornate (IMO, IEC, ISO, EN, ETSI, ITU-R). In più punti consente alternative normative ('oppure') e indica che i report di prova, i certificati e le dichiarazioni devono specificare la norma applicata e la relativa versione. Per alcune voci sono previste note che delimitano l’uso di specifiche circolari IMO o consentono agli Stati membri di applicare determinati documenti aggiuntivi.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza della navigazioneprevenzione dell'inquinamento marinoprotezione antincendioradiocomunicazioni marittime

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