Sentenza del 20/03/2018 n. 1166 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Attività professionale - Presupposti d'imposta - Autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di assoggettamento all'IRAP è stata esclusa. L'utilizzo della struttura dello studio e la presenza di spese o beni strumentali minimi non dimostrano, da soli, l'esistenza di un'autonoma organizzazione. In assenza di una struttura organizzativa autonoma, distinta e potenziata rispetto all'attività personale del professionista, l'imposta non è dovuta, in conformità al principio richiamato da Cassazione n. 19325/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto a IRAP perché esercitava l'attività professionale in una condizione di sostanziale dipendenza e collaborazione presso uno studio legale. Pur utilizzando la struttura dello studio, si limitava a prestare la propria opera professionale, disponendo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e sostenendo spese prive di capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella propria del lavoro intellettuale.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP sull'attività professionale presuppone che il professionista eserciti l'attività mediante un'autonoma organizzazione, caratterizzata da una struttura e da mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
Cassazione n. 19325/2016
Il professionista che opera come collaboratore presso uno studio, senza una propria autonoma struttura organizzativa e con beni e spese non eccedenti il minimo necessario, non è soggetto a IRAP.
Massime di principio
- La mera collaborazione presso uno studio professionale o l'utilizzo di strutture altrui non prova automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- Per applicare l'IRAP occorre verificare concretamente se il professionista disponga di una struttura propria, stabile e significativamente eccedente il minimo indispensabile per svolgere personalmente l'attività.
- Beni strumentali di valore modesto e spese ordinarie, se non generano una capacità produttiva aggiuntiva, non sono sufficienti a integrare il presupposto dell'IRAP.
- La situazione va valutata sulla base dell'effettiva indipendenza organizzativa del professionista, considerando dipendenti, collaboratori, locali, beni strumentali e costi sostenuti.
- L'assenza di una struttura autonoma deve essere dimostrata attraverso la documentazione concreta dell'attività e delle spese, non soltanto mediante la qualificazione formale del rapporto di collaborazione.
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