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Sentenza

Sentenza n. 813/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la chiusura della struttura adibita a comunità alloggio per anziani “-OMISSIS-” nonché la sospensione dell’autorizzazione n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202400806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell'autorizzazione sanitaria e chiusura temporanea di una comunità alloggio per anziani

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, ospite della comunità alloggio per anziani, ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell'autorizzazione sanitaria e la temporanea chiusura della struttura. Ha dedotto un unico motivo, articolato sul difetto di istruttoria e sulla violazione del principio di proporzionalità. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente e ha comunque sostenuto l'infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva successivamente adottato un nuovo provvedimento, recante la revoca dell'autorizzazione e la chiusura definitiva della comunità, motivato dalla mancata risoluzione delle criticità e irregolarità già poste a fondamento della misura sospensiva. Il provvedimento sopravvenuto è stato notificato personalmente alla ricorrente, era stato conosciuto dal suo difensore già in udienza e, successivamente, depositato in giudizio; tuttavia, la ricorrente non lo ha impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure di difetto di istruttoria e sproporzionalità e senza pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione. Il provvedimento sopravvenuto non era meramente confermativo, ma costituiva una rinnovata manifestazione della volontà amministrativa, adottata all'esito di una nuova istruttoria e produttiva di effetti ulteriori e definitivi: alla sospensione temporanea si era sostituita la revoca dell'autorizzazione e la chiusura definitiva della struttura. Poiché tale atto non era stato impugnato con motivi aggiunti ed era divenuto inoppugnabile, l'eventuale annullamento dell'ordinanza originaria non avrebbe potuto produrre un risultato utile per la ricorrente. Il Collegio ha inoltre affermato che, in forza della procura alle liti, la conoscenza rilevante acquisita dal difensore si considera conoscenza della parte, con conseguente imputazione alla parte delle relative conseguenze processuali. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravvengono fatti o atti tali da rendere inutile la prosecuzione del giudizio, come la perdita dell'interesse concreto a una decisione utile.

  • art. 84, ultimo comma, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento argomentativo della sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del processo in presenza di fatti o atti che rendano inutile il giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È indicato tra le disposizioni applicate nella decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce quello originariamente impugnato e rende definitiva la lesione, il ricorso contro l'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il provvedimento sopravvenuto non viene impugnato con motivi aggiunti.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando il processo non può più produrre alcun risultato utile per il ricorrente, perché gli effetti lesivi definitivi derivano da un atto successivo divenuto inoppugnabile e non possono essere travolti dall'eventuale annullamento dell'atto originario.
  • L'adozione di un atto sopravvenuto determina il trasferimento dell'interesse all'impugnazione soltanto quando l'atto costituisce una rinnovata manifestazione della volontà amministrativa, adottata all'esito di una nuova istruttoria e con un apparato motivazionale arricchito, anziché una mera conferma dell'atto originario.
  • La conoscenza dell'atto processuale o del provvedimento acquisita dal difensore munito di procura alle liti è imputabile alla parte, che subisce le conseguenze processuali degli stati soggettivi rilevanti del proprio difensore.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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