Circolare numero 45 del 26-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per il personale statale interessato dal CCNL del comparto Ministeri, la retribuzione accessoria disciplinata dall'art. 29 e resa pensionabile dall'art. 34, lett. a), deve essere considerata soggetta a contribuzione e utile ai fini pensionistici. Il principio viene esteso agli iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, limitatamente ai casi in cui abbia trovato applicazione quel contratto e gli emolumenti abbiano carattere di continuità e generalità.
Retribuzione accessoria del CCNL Ministeri: imponibilità contributiva e pensionabilità per gli iscritti al Fondo
Retribuzione accessoria del CCNL Ministeri: imponibilità contributiva e pensionabilità
La circolare interviene sulla disciplina della retribuzione accessoria prevista dal CCNL del comparto Ministeri, precisandone gli effetti ai fini contributivi e pensionistici. Il chiarimento è rivolto in particolare agli iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, nei casi in cui nei loro confronti abbia trovato applicazione il contratto collettivo richiamato.
Richiamo normativo e inquadramento contrattuale
Viene richiamato l'art. 29 del CCNL del comparto del personale dipendente dai Ministeri, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, che ha definito la struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato. Tale disposizione costituisce il presupposto per l'individuazione delle voci retributive da considerare nel trattamento previdenziale.
Retribuzioni accessorie e trattamento di pensione
Il successivo art. 34, punto a), del contratto stabilisce che le retribuzioni aventi carattere accessorio sono computabili ai fini del trattamento di pensione per il personale statale. La circolare ne trae la conseguenza che tali emolumenti sono anche soggetti a contribuzione, in quanto incidono sulla base pensionabile.
Applicazione al Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo
Per gli iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, le medesime voci retributive devono essere incluse tra quelle soggette a contribuzione e pensionabili ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 24 maggio 1966, n. 370. Il principio opera però solo per le situazioni in cui il citato CCNL sia stato effettivamente applicato.
Presupposti sostanziali delle voci retributive
La circolare sottolinea che le voci accessorie rilevanti sono quelle con carattere di continuità e di generalità. In presenza di tali requisiti, esse rientrano nella base contributiva e risultano utili ai fini del trattamento pensionistico.
Punti principali
Oggetto della circolare
La circolare riguarda la disciplina della retribuzione accessoria prevista dal CCNL del comparto del personale dipendente dai Ministeri, con specifico riferimento alla sua imponibilità contributiva e alla sua rilevanza pensionistica.
Richiamo al CCNL e alla struttura retributiva
Viene richiamato l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, che ha definito la struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato.
Pensionabilità della retribuzione accessoria
L'art. 34, punto a), del medesimo contratto stabilisce che le retribuzioni aventi carattere accessorio sono computabili ai fini del trattamento di pensione per il personale statale; da ciò deriva la loro soggezione a contribuzione.
Applicazione agli iscritti al Fondo
Per gli iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo, quando nei loro confronti abbia trovato applicazione il citato CCNL, gli elementi retributivi accessori devono essere compresi tra le voci soggette a contribuzione e pensionabili ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 24 maggio 1966, n. 370.
Condizioni richiamate
La circolare precisa che la rilevanza contributiva e pensionistica riguarda gli emolumenti che presentino le caratteristiche della continuità e della generalità.
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