Circolare numero 07 del 27-02-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, i limiti minimi di retribuzione giornaliera e la relativa paga oraria minima per i rapporti part-time, indicando in L. 62.729 il minimale giornaliero e, per un orario di 40 ore settimanali, in L. 9.409 la paga oraria minima. Richiama inoltre il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore per il 1996, che opera sulle retribuzioni annue eccedenti L. 60.687.000, e segnala il contributo fisso per gli apprendisti limitatamente alla quota IVS. Infine, chiarisce che la nuova disciplina della Gestione separata introdotta dalla legge n. 335/1995 non modifica gli obblighi contributivi verso l’ENPALS per le categorie già assoggettate a tale Ente.
Minimali di retribuzione 1996, contributo aggiuntivo 1% e conferma obblighi ENPALS
Minimali contributivi 1996, contributo aggiuntivo 1% e conferma obblighi ENPALS
La circolare aggiorna i riferimenti retributivi e contributivi applicabili dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, chiarendo sia i nuovi minimali di retribuzione da assumere a base contributiva, sia le regole sul contributo aggiuntivo dell’1% e sui rapporti con la nuova Gestione separata INPS. Viene inoltre confermato che la riforma introdotta dalla legge n. 335/1995 non incide sugli obblighi già vigenti nei confronti dell’ENPALS.
Aggiornamento del minimale di retribuzione giornaliera
La circolare richiama il meccanismo di adeguamento annuale previsto dall’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, secondo cui i limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, aumentano nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni determinate ai sensi dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Viene ricordato che i limiti vanno variati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il minimale giornaliero non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Per il 1996, poiché la variazione ISTAT risultava pari al 5,4% e, per il settore spettacolo e per l’attività circense e spettacolo viaggiante, i minimali calcolati secondo il criterio generale risultavano inferiori al 9,50% del trattamento minimo pensionistico, il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato in L. 62.729 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, senza distinzione tra categorie di lavoratori.
Retribuzione minima per il part-time
In conseguenza della variazione del minimale giornaliero, cambia anche la misura della retribuzione oraria minima da utilizzare per la denuncia e il versamento delle contribuzioni nei contratti a tempo parziale stipulati ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La circolare precisa che, dal 1° gennaio 1989, la retribuzione oraria minima si determina moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il prodotto per il numero di ore settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi applicabili al settore interessato. Con riferimento a un orario di 40 ore settimanali, il risultato è pari a L. 9.409 (L. 62.729 x 6 : 40).
Rapporti tra minimali legali e minimi contrattuali
La circolare chiarisce che gli obblighi contributivi devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione indicati solo nei casi in cui essi risultino superiori ai minimali fissati da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, accordi collettivi o contratti individuali.
Le imprese sono pertanto invitate a utilizzare i minimali aggiornati per le denunce contributive relative all’attività svolta dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996.
Contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore
La circolare richiama il contributo aggiuntivo previsto dall’art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con legge 14 novembre 1992, n. 438, che dal 1° gennaio 1993 comporta un prelievo di un punto percentuale a carico del lavoratore.
Per l’anno 1996, tale contributo riguarda le retribuzioni annue eccedenti L. 60.687.000, pari a L. 194.510 giornaliere. Non è dovuto per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo, secondo quanto già precisato nella circolare n. 3 del 5.2.96.
Le somme trattenute a questo titolo devono essere contraddistinte dal codice "022" ed esposte nell’unico modello 031/R mensile, essendo stato eliminato l’obbligo di presentare una denuncia separata.
Contributo fisso per gli apprendisti
La circolare informa inoltre che l’importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è determinato per il 1996, limitatamente alla quota IVS, in L. 4.379, pari a L. 730 giornaliere.
Gestione separata INPS e permanenza degli obblighi ENPALS
Viene richiamato l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dal 1° gennaio 1996 istituisce presso l’INPS una Gestione separata per i soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico e per gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con esclusione dei titolari di borse di studio limitatamente alla relativa attività.
La circolare precisa tuttavia che tale nuova disciplina riguarda categorie di lavoratori non già assicurabili presso altri enti previdenziali e non modifica la normativa preesistente. Restano quindi fermi l’obbligo di iscrizione all’ENPALS per tutte le categorie espressamente indicate dall’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive integrazioni, e tutti i conseguenti obblighi contributivi verso l’Ente.
Punti principali
Aggiornamento del minimale di retribuzione giornaliera per il 1996
La circolare richiama la disciplina dell’art. 1 del D.L. n. 402/1981 e della legge n. 537/1981, secondo cui i limiti minimi di retribuzione giornaliera si adeguano annualmente in base alle variazioni delle pensioni. Per effetto della variazione ISTAT dell’indice del costo della vita pari al 5,4% e del confronto con il trattamento minimo mensile di pensione, per il 1996 il minimale giornaliero è fissato in L. 62.729, valido dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996 per tutti i settori produttivi indicati.
Retribuzione minima per il part-time
A seguito dell’aggiornamento del minimale giornaliero, viene ricalcolata anche la retribuzione oraria minima da utilizzare per la denuncia e il versamento dei contributi nei contratti part-time ex art. 5 del D.L. n. 726/1984. La misura si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per le ore settimanali previste dal contratto collettivo; nell’esempio di 40 ore settimanali, la paga oraria minima è pari a L. 9.409.
Rapporto tra minimali legali e minimi contrattuali
La circolare precisa che gli obblighi contributivi vanno assolti sulla base dei minimali di retribuzione indicati solo quando questi siano superiori ai minimi previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, accordi collettivi o contratti individuali. Le imprese sono quindi invitate a rispettare i nuovi valori minimi nelle denunce contributive decorrenti dal 1° gennaio 1996.
Contributo aggiuntivo 1% a carico del lavoratore
Viene richiamato l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, che prevede dal 1° gennaio 1993 un contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore. Per l’anno 1996 il contributo si applica alle retribuzioni annue eccedenti L. 60.687.000, equivalenti a L. 194.510 giornaliere, e non è dovuto per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo, come già chiarito dalla circolare n. 3 del 5.2.96.
Modalità di esposizione del contributo aggiuntivo
Le somme trattenute a titolo di contributo aggiuntivo devono essere identificate con il codice '022' e riportate nell’unico modello 031/R mensile. La circolare segnala l’eliminazione dell’obbligo di utilizzare una denuncia separata per tale adempimento.
Contributo fisso per gli apprendisti
Per gli apprendisti, il contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa, è determinato per il 1996 nella sola quota IVS in L. 4.379, pari a L. 730 giornaliere.
Gestione separata INPS e conferma degli obblighi ENPALS
La circolare richiama l’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che dal 1° gennaio 1996 istituisce la Gestione separata INPS per alcuni lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e incaricati alla vendita a domicilio, con esclusione dei titolari di borse di studio limitatamente alla relativa attività. Tuttavia, si precisa che tale disciplina non modifica la normativa preesistente e che resta ferma l’iscrizione all’ENPALS per tutte le categorie espressamente indicate dall’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni, con conseguente inalterazione degli obblighi contributivi verso tale Ente.
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