Circolare numero 44 del 24-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le condizioni di accesso alla pensione di anzianità per chi ha maturato 35 anni di contribuzione entro il 1994 o il 1995, distinguendo tra lavoratori dipendenti e autonomi e confermando quando non opera il requisito anagrafico. Disciplina inoltre la pensione di anzianità per i lavoratori che hanno trasformato il rapporto da tempo pieno a part-time ai sensi della legge n. 863/1984, soffermandosi su requisiti, cumulo con la retribuzione, decorrenza, adempimenti di liquidazione e codici di segnalazione. Infine precisa come va computata la contribuzione per il requisito della maggiore anzianità contributiva e allega le decorrenze pensionistiche fino al 1998.
Chiarimenti su pensione di anzianità per lavoratori dipendenti, autonomi e part-time, con tabelle di decorrenza
Pensione di anzianità: chiarimenti su requisiti, part-time e decorrenze
La circolare fornisce indicazioni definitive sull’accesso alla pensione di anzianità alla luce della legge n. 335/1995, con particolare attenzione ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno già maturato 35 anni di contribuzione entro il 1994 o il 1995. Regola inoltre il trattamento dei lavoratori che hanno trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi della legge n. 863/1984, chiarendo requisiti, cumulo con la retribuzione, decorrenza e adempimenti amministrativi.
Lavoratori dipendenti: esclusione del requisito anagrafico per chi ha maturato i 35 anni entro il 1994 o 1995
A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 292 del 12 dicembre 1995, viene recepita la conferma del Ministero del Lavoro secondo cui i requisiti anagrafici della Tabella B della legge n. 335 sono richiesti per i soli lavoratori dipendenti che maturano i 35 anni di contribuzione a partire dal 1996.
Per i lavoratori dipendenti privati che hanno maturato 35 anni di contribuzione utile entro il 31 dicembre 1994 o entro il 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione di anzianità alle decorrenze previste dalla Tabella E avviene quindi senza il requisito dei 52 anni di età. Nella categoria dei "rimanenti soggetti" devono essere compresi anche questi lavoratori.
La circolare richiama inoltre un chiarimento già contenuto nella circolare n. 181 del 27 giugno 1995: tra i lavoratori dipendenti privati vanno ricompresi anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, poiché ai fini in esame rileva il rapporto assicurativo previdenziale e non il rapporto di lavoro.
Lavoratori autonomi: disciplina analoga per i 35 anni maturati entro il 1994 o 1995
Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 dicembre 1995, ha confermato che il requisito anagrafico di 56 anni previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 335 per il biennio 1996/1997 si applica solo ai lavoratori autonomi che maturino i 35 anni di contribuzione in quel biennio.
Ne consegue che i lavoratori autonomi che hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni entro il 31 dicembre 1994 o entro il 31 dicembre 1995 rientrano tra i "rimanenti soggetti" della Tabella E e accedono alla pensione di anzianità alle decorrenze indicate, indipendentemente dall’età anagrafica.
Resta fermo che, per le pensioni a carico delle gestioni autonome, continua ad applicarsi la disciplina propria di tali gestioni anche quando la pensione sia liquidata con cumulo di contribuzione da lavoro dipendente.
Lavoratori part-time: ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 25, della legge n. 335/1995
La circolare esamina poi la disciplina speciale prevista per i lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984.
L’articolo 1, comma 25, della legge n. 335 consente a tali lavoratori di ottenere la pensione di anzianità senza cessare il rapporto di lavoro, purché siano rispettati i requisiti richiesti. Per gli anni 1996 e 1997 sono previsti:
- 35 anni di contribuzione e 52 anni di età, oppure
- almeno 37 anni di anzianità contributiva.
Per gli anni successivi al 1997, il requisito di età per chi fa valere 35 anni di contributi aumenta gradualmente secondo la colonna 1 della Tabella B; il requisito dei 37 anni aumenta, a partire dal 2004, secondo la colonna 2 della stessa Tabella.
La disciplina opera solo nei casi di riduzione dell’orario non superiore al 50% dell’orario normale e solo se la trasformazione è avvenuta a norma della legge n. 863/1984, indipendentemente dalla data di trasformazione purché non anteriore al 30 ottobre 1984. Non si applica invece:
- ai rapporti costituiti fin dall’origine come part-time;
- ai rapporti trasformati prima del 30 ottobre 1984;
- ai casi in cui il lavoratore, dopo aver trasformato il rapporto, risulti aver cessato il rapporto di lavoro.
In tali ipotesi, la pensione di anzianità segue la disciplina ordinaria della generalità dei lavoratori.
Requisiti documentali per la liquidazione delle pensioni part-time
Per procedere alla liquidazione della pensione nei confronti dei lavoratori part-time, la Sede deve acquisire una dichiarazione del datore di lavoro da cui risultino:
- la data di assunzione;
- la data di trasformazione del rapporto;
- l’orario convenuto per il part-time;
- l’orario normale praticato in azienda;
- la retribuzione del lavoratore a tempo pieno, a parità di condizioni (livello, anzianità, ecc.);
- il periodo di paga applicato (mensile o settimanale).
Cumulo tra pensione e retribuzione per i lavoratori part-time
La pensione di anzianità liquidata ai sensi dell’articolo 1, comma 25, è cumulabile con la retribuzione, ma va ridotta in modo inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro, purché questa non superi il 50%.
La quota di pensione non cumulabile si determina applicando all’importo mensile lordo della pensione, al netto dei trattamenti di famiglia, la percentuale ricavata dal rapporto tra l’orario part-time e l’orario normale aziendale.
La circolare chiarisce il criterio con esempi:
- con riduzione dell’orario del 40%, l’orario convenuto è pari al 60% dell’orario normale e la pensione è ridotta del 60%;
- con riduzione dell’orario del 50%, la quota non cumulabile corrisponde al 50% della pensione lorda.
In ogni caso, la somma della retribuzione e della quota di pensione cumulabile non può superare la retribuzione che spetterebbe a un lavoratore a tempo pieno in condizioni equivalenti.
Dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, si applica la disciplina ordinaria del cumulo valida per i pensionati di vecchiaia. Se dopo il pensionamento il lavoratore ripristina un rapporto a tempo pieno con la stessa azienda, oppure si rioccupa presso altro datore di lavoro, trova applicazione la disciplina generale sul cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro.
Gestione della liquidazione, trattenute e comunicazioni
Per le pensioni liquidate in base alla disciplina speciale, l’Istituto invia al pensionato una comunicazione di accoglimento, trasmessa per conoscenza anche al datore di lavoro. Tale comunicazione serve sia a richiedere le informazioni necessarie per il calcolo degli arretrati, sia a fornire al datore di lavoro le istruzioni per operare le trattenute successive alla data di riferimento del calcolo.
Le procedure automatizzate determinano la trattenuta giornaliera secondo i criteri generali delle pensioni di anzianità. Tuttavia, l’applicazione della disciplina speciale del cumulo resta in capo alle Sedi per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data finale del calcolo degli arretrati; per i periodi successivi la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro secondo quanto indicato nella comunicazione di accoglimento.
La comunicazione allegata prevede anche che:
- il datore di lavoro versi all’INPS le somme trattenute con il modulo di denuncia per il versamento dei contributi;
- la trattenuta venga rideterminata in caso di variazione dell’importo della pensione;
- il lavoratore informi il datore di lavoro delle variazioni della pensione;
- la trattenuta si applichi anche in caso di ripristino del rapporto a tempo pieno o di rioccupazione presso altro datore di lavoro.
Decorrenza delle pensioni: tabelle allegate per dipendenti e autonomi
La circolare precisa che, per la decorrenza delle pensioni di anzianità da liquidare nei confronti dei lavoratori part-time, si applicano le norme della legge n. 335/1995 in relazione alla data di maturazione dei requisiti.
A fini di consultazione, le Tabelle allegate 1 e 2 riepilogano le decorrenze fino ai requisiti maturati entro il 1998:
- per i lavoratori dipendenti nell’assicurazione generale obbligatoria;
- per i lavoratori autonomi nelle rispettive gestioni.
Le tabelle distinguono tra soggetti che maturano i requisiti contributivi e anagrafici richiesti e "rimanenti lavoratori", con decorrenze differenziate tra 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre a seconda della data di maturazione dei requisiti.
Computo della contribuzione per la maggiore anzianità contributiva
Ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva, richiesto in alternativa al requisito dei 35 anni con requisito anagrafico, deve essere considerata tutta la contribuzione, anche quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità.
Resta però indispensabile che sia contestualmente maturato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile. Lo stesso criterio vale per il requisito dei 37 anni fino al 2003 e per gli aumenti successivi previsti dalla Tabella B della legge n. 335, anche con riferimento ai lavoratori part-time disciplinati dal comma 25.
Segnalazioni informatiche e fac simile della comunicazione di liquidazione
Ai fini dell’individuazione nelle procedure informatiche delle pensioni liquidate ai lavoratori part-time, la circolare impone la segnalazione della lettera "U" nel terzo sottocampo del campo "natura pensione", oltre al codice "1" o "2" nel primo sottocampo.
Per l’accantonamento delle somme relative al periodo compreso tra decorrenza e data di riferimento del calcolo degli arretrati, nel campo "codice arretrati" deve essere indicato il codice "3".
È inoltre allegato il fac simile della comunicazione di liquidazione, che contiene le istruzioni per:
- l’indicazione della pensione liquidata;
- il calcolo delle quote non cumulabili con la retribuzione;
- la gestione degli arretrati;
- gli obblighi di comunicazione del pensionato;
- le modalità di ricorso al Comitato Provinciale INPS entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, con successiva azione giudiziaria nei tre anni successivi in caso di mancata decisione o decisione negativa.
Punti principali
Requisiti per i lavoratori dipendenti che hanno maturato 35 anni di contribuzione entro il 1994 o il 1995
Per i lavoratori dipendenti privati che hanno perfezionato 35 anni di contribuzione utile entro il 31 dicembre 1994 o entro il 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione di anzianità alle decorrenze indicate dalla legge n. 335/1995 avviene indipendentemente dal requisito anagrafico dei 52 anni. La categoria dei "rimanenti soggetti" della Tabella E comprende quindi anche tali lavoratori. Ai fini previdenziali, nel concetto di dipendenti privati sono ricompresi anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti all’AGO, poiché rileva il rapporto assicurativo e non quello di lavoro.
Requisiti per i lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi, il Ministero del Lavoro ha confermato che il requisito anagrafico di 56 anni previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 335/1995 per il biennio 1996/1997 si applica solo a chi maturi i 35 anni di contribuzione in quel biennio. I soggetti che abbiano maturato i 35 anni entro il 31 dicembre 1994 o entro il 31 dicembre 1995 rientrano tra i "rimanenti soggetti" della Tabella E e possono accedere alle decorrenze previste, indipendentemente dall’età. Per le pensioni a carico delle gestioni autonome resta comunque ferma la disciplina propria di tali gestioni, anche quando la prestazione sia liquidata con cumulo di contribuzione da lavoro dipendente.
Pensione di anzianità per lavoratori che hanno trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale
L’articolo 1, comma 25, della legge n. 335/1995 consente ai lavoratori che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 863/1984 di ottenere la pensione di anzianità senza cessare il rapporto di lavoro. La disciplina si applica solo se la riduzione dell’orario non supera il 50% dell’orario normale e solo se la trasformazione è avvenuta a norma della citata disposizione, con esclusione dei rapporti nati fin dall’origine part-time o trasformati prima del 30 ottobre 1984. Se il lavoratore, pur avendo trasformato il rapporto, chiede la pensione dopo aver cessato il rapporto di lavoro, si applicano le regole ordinarie della generalità dei lavoratori.
Cumulo tra pensione e retribuzione nei part-time
La pensione di anzianità riconosciuta ai lavoratori part-time è cumulabile con la retribuzione, ma va ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro. La quota non cumulabile si calcola applicando all’importo mensile lordo della pensione, al netto degli assegni familiari, la percentuale derivante dal rapporto tra orario part-time e orario normale aziendale. La somma tra retribuzione e quota di pensione cumulabile non può comunque superare la retribuzione spettante a un lavoratore a tempo pieno a parità di condizioni.
Adempimenti per la liquidazione e gestione delle trattenute
Per la liquidazione della pensione dei lavoratori part-time è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro con dati su assunzione, trasformazione del rapporto, orario convenuto, orario normale aziendale, retribuzione del full-time equivalente e periodo di paga. Le procedure automatizzate calcolano la trattenuta giornaliera secondo i criteri generali; l’applicazione della disciplina speciale del cumulo spetta alle Sedi per il periodo tra decorrenza e data di riferimento degli arretrati, mentre per i periodi successivi la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro secondo la comunicazione di accoglimento. La comunicazione va inviata al pensionato e, per conoscenza, al datore di lavoro.
Decorrenza delle pensioni e tabelle allegate
Per la decorrenza delle pensioni di anzianità si applicano le norme della legge n. 335/1995 in relazione alla data di maturazione dei requisiti. La circolare riepiloga nelle Tabelle allegate 1 e 2 le decorrenze per assicurati dell’AGO dipendenti e per i lavoratori autonomi, con riferimento ai requisiti maturati fino al 1998. Le tabelle distinguono tra soggetti che maturano i requisiti contributivi e anagrafici previsti per ciascun periodo e i "rimanenti lavoratori", secondo le finestre di decorrenza indicate.
Computo della maggiore anzianità contributiva
Ai fini del requisito della maggiore anzianità contributiva, richiesto in alternativa al requisito dei 35 anni di contribuzione con requisito anagrafico, deve essere computata tutta la contribuzione, anche quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità, purché risulti comunque perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile. Lo stesso criterio vale per il requisito di 37 anni, fino al 2003, e poi per gli incrementi successivi previsti dalla Tabella B, anche per i lavoratori part-time di cui all’articolo 1, comma 25, della legge n. 335/1995.
Modelli e codici di segnalazione per le procedure
Per identificare in archivio le pensioni liquidate ai lavoratori part-time occorre segnalare la lettera "U" nel terzo sottocampo del campo "natura pensione", oltre al codice "1" o "2" nel primo sottocampo. Per consentire l’accantonamento delle somme da trattenere per gli arretrati va indicato il codice "3" nel campo "codice arretrati". È inoltre allegato il fac-simile della comunicazione di liquidazione da inviare al pensionato, con indicazioni su trattenute, arretrati, obblighi informativi e mezzi di ricorso.
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