Circolare numero 48 del 27-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza n. 20/1996 della Corte Costituzionale, che riconosce in via di principio la riscattabilità dei corsi universitari conclusi con un diploma diverso dalla laurea quando tale titolo sia richiesto per l’accesso al lavoro o per la progressione di carriera. Vengono indicate le condizioni per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare e il rinvio alle istruzioni operative già fornite con precedenti circolari. Si precisa inoltre l’efficacia della sentenza dal 15 febbraio 1996 e la sua estensione ai rapporti pendenti secondo le istruzioni già richiamate.
Riscatto dei corsi di studio universitari con diploma diverso dalla laurea
Riscatto dei corsi universitari conclusi con diplomi diversi dalla laurea
La circolare interviene a seguito della sentenza n. 20/1996 della Corte Costituzionale, che amplia l’ambito della riscattabilità dei periodi di studio universitario. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di riscattare i corsi legali di studi post-secondari conclusi con un diploma universitario diverso dalla laurea, quando tale titolo sia richiesto per l’accesso a un determinato impiego o per la progressione di carriera.
Quadro normativo e portata della decisione
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali universitari finalizzati al conseguimento di diplomi di grado universitario, diversi dalla laurea, quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività.
La circolare richiama inoltre che la questione era già stata affrontata in precedenti decisioni della Corte con riferimento a specifici diplomi, come già evidenziato nelle circolari n. 94 del 18 marzo 1994 e n. 243 del 15 settembre 1995.
Ambito dei titoli interessati
La pronuncia afferma un principio generale: sono riscattabili tutti i corsi di studio svolti in una facoltà universitaria e conclusi con il rilascio di un diploma universitario diverso dalla laurea, ivi compreso il diploma di statistica oggetto del giudizio. Il requisito essenziale è che il titolo sia richiesto per:
- l’ammissione a determinati posti di lavoro;
- la progressione in carriera.
Documentazione richiesta per le domande
Le domande di riscatto devono essere presentate con una documentazione idonea a dimostrare sia il titolo di studio sia il requisito professionale richiesto. In particolare, occorre allegare:
- certificazione rilasciata dalla competente Università, dalla quale risultino il tipo di diploma conseguito, la durata del corso legale e la sua collocazione temporale;
- dichiarazione del datore di lavoro, oppure documentazione equipollente, da cui emerga che il possesso del diploma costituisce condizione necessaria per l’assunzione o per la progressione di carriera;
- indicazione della disposizione normativa di riferimento, anche se contenuta in norme statutarie o nella contrattazione collettiva.
Istruzioni operative ed efficacia temporale
Per le modalità operative generali la circolare rinvia alla circolare n. 142 del 22 giugno 1993. Quanto all’efficacia della sentenza, essa opera dal 15 febbraio 1996, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l’estensione degli effetti ai rapporti pendenti si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 94 del 1994.
Punti principali
Principio di riscattabilità dei diplomi universitari diversi dalla laurea
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/1996, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-novies della legge n. 114/1974 nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali universitari conclusi con diplomi diversi dalla laurea, quando il titolo sia richiesto come condizione per l’esercizio di una determinata attività.
Ambito applicativo della sentenza
La pronuncia, resa nel giudizio promosso dal Pretore di Bologna con riferimento al diploma di statistica, afferma in via generale la riscattabilità di tutti i corsi di studio svolti presso facoltà universitarie post-secondarie che si concludono con un diploma universitario diverso dalla laurea, purché il titolo sia richiesto per l’ammissione al lavoro o per la progressione di carriera.
Documentazione da allegare alle domande di riscatto
Le domande devono essere corredate da certificazione dell’Università competente attestante il tipo di diploma conseguito, la durata e la collocazione temporale del corso legale di studi. È inoltre necessaria una dichiarazione del datore di lavoro, o documentazione equipollente, da cui risulti che il possesso del diploma è condizione necessaria per l’assunzione o per la progressione di carriera, con l’indicazione della disposizione normativa di riferimento, anche se di fonte statutaria o contrattuale collettiva.
Istruzioni operative e decorrenza degli effetti
Per gli aspetti operativi generali si rinvia alla circolare n. 142 del 22 giugno 1993. Quanto all’efficacia della sentenza, essa decorre dal 15 febbraio 1996, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e la sua estensione ai rapporti pendenti va valutata secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 94 del 1994.
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