Circolare numero 47 del 26-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti contributivi della legge n. 549/1995 e dei DL n. 515/1995 e n. 39/1996 sulle imprese già interessate dagli artt. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 e 5, comma 3, della legge n. 451/1994. In particolare, chiarisce fino a quando sono dovuti il contributo dello 0,90% ex art. 9, l. n. 407/1990 e la contribuzione per mobilità ex art. 16, comma 2, l. n. 223/1991, distinguendo tra imprese commerciali, di viaggio e turismo, di spedizione e trasporto e di vigilanza. Vengono inoltre precisate le decorrenze, le proroghe, i limiti di spesa e l’aggiornamento delle istruzioni operative e delle codifiche aziendali.
Proroga ed estensione degli obblighi contributivi per cassa integrazione straordinaria e mobilità a favore di imprese commerciali, di viaggio/turismo, spedizione-trasporto e vigilanza
Proroga ed estensione degli obblighi contributivi per cassa integrazione straordinaria e mobilità
La circolare esamina gli effetti della legge n. 549/1995 e dei decreti-legge n. 515/1995 e n. 39/1996 sulle imprese già interessate dall’estensione della disciplina di cassa integrazione straordinaria e mobilità prevista dall’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 e dall’art. 5, comma 3, della legge n. 451/1994. Il documento si concentra esclusivamente sugli aspetti contributivi, precisando proroghe, decorrenze e soggetti coinvolti.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricostruisce il susseguirsi degli interventi normativi che hanno prorogato o esteso l’applicazione della disciplina per alcuni settori produttivi nei quali i termini originari erano già scaduti o prossimi a scadenza. In questo contesto, vengono richiamate le precedenti istruzioni amministrative già emanate con le circolari n. 93 del 20 aprile 1993, n. 195 dell’11 agosto 1993, n. 130 del 29 aprile 1994 e n. 29 del 27 gennaio 1995.
Imprese commerciali, agenzie di viaggio e operatori turistici
Per le imprese esercenti attività commerciali con organico da 51 a 200 dipendenti, nonché per le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con più di 50 addetti, l’art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 proroga fino al 31 dicembre 1997 l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.
La proroga opera entro un limite complessivo di spesa di 40 miliardi di lire annui e comporta, per lo stesso periodo, il permanere degli obblighi contributivi. Ne deriva che risultano prorogati fino al 31 dicembre 1997:
- il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990;
- la contribuzione per mobilità di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.
La circolare ricorda inoltre che le imprese commerciali con più di 200 dipendenti rientrano già a regime nella disciplina di cassa integrazione e mobilità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991.
Imprese di spedizione e trasporto
Per le imprese di spedizione e trasporto con più di 50 dipendenti, inquadrate con CSC 70401, la disciplina segue una successione di proroghe. Il DL n. 674/1994 aveva già prorogato al 31 dicembre 1995 il solo intervento straordinario di integrazione salariale; con la circolare n. 29 del 27 gennaio 1995 era stato chiarito che per tali imprese cessava al 31 dicembre 1994 l’obbligo di versamento della contribuzione per mobilità, mentre restava prorogato al 31 dicembre 1995 il contributo dello 0,90%.
Successivamente, l’art. 6, comma 15, del DL n. 515/1995 proroga al 31 dicembre 1996 il termine del 31 dicembre 1994 previsto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993. La disposizione è stata poi riprodotta nell’art. 4, comma 15, del DL n. 39/1996, che ha aggiunto l’esplicito richiamo alle norme in materia di mobilità e indennità di mobilità per lo stesso periodo.
La circolare conclude che, per queste imprese:
- il contributo dello 0,90% è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 1996;
- l’obbligo contributivo per la mobilità, cessato al 31 dicembre 1994, è reintrodotto fino al 31 dicembre 1996;
- la decorrenza dell’obbligo di mobilità, secondo l’interpretazione amministrativa resa, è dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1996, data di entrata in vigore del DL n. 39/1996.
La circolare precisa anche che le imprese classificate nell’industria sono, in presenza del requisito occupazionale, già destinatarie a regime della disciplina di cassa integrazione e mobilità, e che le imprese di spedizione internazionale sono soggette a una disciplina specifica prevista dalla legge n. 293/1993.
Imprese di vigilanza
L’art. 4, comma 15, del DL n. 39/1996 estende le disposizioni dell’art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 anche alle imprese di vigilanza. Di conseguenza, queste imprese rientrano nel campo di applicazione della disciplina di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità con scadenza al 31 dicembre 1997.
Per le imprese di vigilanza la circolare stabilisce che sono tenute, fino al 31 dicembre 1997, al versamento:
- del contributo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990;
- della contribuzione per mobilità di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.
Anche in questo caso, l’obbligo decorre dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1996, in quanto il DL n. 39/1996 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 1996 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. La circolare richiama inoltre il criterio occupazionale già indicato con la circolare n. 195 dell’11 agosto 1993: il requisito è riferito alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Indicazioni operative e aggiornamento delle codifiche
Per le operazioni di codifica delle aziende interessate, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite nelle precedenti circolari. In particolare, viene precisato che il c.a. 2H, già richiamato nella circolare n. 29 del 27 gennaio 1995, assume dal 1 febbraio 1996 il nuovo significato di azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del DL n. 39/1996.
Sintesi conclusiva
Nel complesso, la circolare aggiorna il regime contributivo applicabile a diversi settori che beneficiano o beneficiano nuovamente della disciplina di cassa integrazione straordinaria e mobilità. Le proroghe interessano in modo distinto imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici, imprese di spedizione e trasporto e imprese di vigilanza, con differenti scadenze al 31 dicembre 1996 o al 31 dicembre 1997 e con una rilevante precisazione sulla decorrenza della contribuzione per mobilità dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1996 per i casi disciplinati dal DL n. 39/1996.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare chiarisce che gli interventi normativi successivi hanno riguardato esclusivamente gli aspetti contributivi connessi alla disciplina di cassa integrazione straordinaria e mobilità. Le proroghe e le estensioni riguardano imprese già ricomprese nell’art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993 e nell’art. 5, comma 3, della legge n. 451/1994, per settori in cui l’operatività delle disposizioni era già scaduta o prossima alla scadenza.
Imprese commerciali, agenzie di viaggio e operatori turistici
Per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti e per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 addetti, l’art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 proroga al 31 dicembre 1997 l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, entro il limite di spesa di 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo restano dovuti gli obblighi contributivi, quindi sia il contributo dello 0,90% ex art. 9, l. n. 407/1990 sia la contribuzione per mobilità ex art. 16, comma 2, l. n. 223/1991.
Imprese di spedizione e trasporto
Per le imprese di spedizione e trasporto con più di 50 dipendenti e inquadrate con CSC 70401, il DL n. 515/1995 e poi il DL n. 39/1996 prorogano al 31 dicembre 1996 l’applicabilità della disciplina di cassa integrazione straordinaria. Di conseguenza, il contributo dello 0,90% viene prorogato senza soluzione di continuità fino a tale data. Quanto alla contribuzione per mobilità, la circolare precisa che l’obbligo, cessato dal 1 gennaio 1995, viene reintrodotto dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1996, data di entrata in vigore del DL n. 39/1996.
Imprese di vigilanza
L’art. 4, comma 15, del DL n. 39/1996 estende alle imprese di vigilanza la disciplina prevista dall’art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995, facendo rientrare anche questo settore nell’ambito della cassa integrazione straordinaria e della mobilità, con scadenza al 31 dicembre 1997. L’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga in corso al 3 febbraio 1996 e riguarda sia il contributo dello 0,90% sia la contribuzione per mobilità. Le imprese di vigilanza interessate sono quelle con più di quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Indicazioni operative e codifica aziendale
La circolare richiama le precedenti istruzioni già emanate con le circolari n. 93 del 20 aprile 1993, n. 195 dell’11 agosto 1993, n. 130 del 29 aprile 1994 e n. 29 del 27 gennaio 1995. In particolare, per le imprese di spedizione e trasporto e per quelle di vigilanza vengono aggiornate le istruzioni contributive e, per queste ultime, il c.a. 2H assume dal 1 febbraio 1996 il significato di azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del DL n. 39/1996.
Precisazioni su esclusioni e regime ordinario
Viene precisato che le imprese commerciali con più di 200 dipendenti sono già destinatarie a regime della disciplina di cassa integrazione e mobilità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991. Per le imprese di spedizione internazionale, inoltre, si richiama una disciplina specifica diversa, prevista dalla legge n. 293/1993.
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