Circolare numero 43 del 23-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del DM 6 novembre 1995, che ha fissato al 13,73% la media nazionale del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Nei territori indicati dal decreto, le imprese che nel 1995 hanno assunto lavoratori con contratto di formazione e lavoro possono applicare la contribuzione ridotta corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Vengono elencate le circoscrizioni interessate, chiariti i rapporti con le agevolazioni del Mezzogiorno e fornite istruzioni operative su codifica aziendale, compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S e recupero delle differenze contributive già versate, anche per gestioni speciali e fondi di previdenza particolari.
Applicazione della contribuzione ridotta per contratti di formazione e lavoro 1995 nei territori con media occupazionale superiore al 13,73%
Applicazione della contribuzione ridotta per i contratti di formazione e lavoro nel 1995
La circolare chiarisce le conseguenze applicative del DM 6 novembre 1995, che ha fissato al 13,73% la media nazionale del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Il provvedimento serve a individuare le circoscrizioni in cui, per i contratti di formazione e lavoro stipulati nel 1995, è possibile applicare la contribuzione ridotta corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
Ambito normativo e ratio del provvedimento
La disciplina richiamata è quella dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riferita alle imprese diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218. La circolare ricostruisce anche l'evoluzione normativa che ha portato a un unico decreto annuale per la rilevazione del rapporto tra iscritti alle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, applicabile a tutte le norme che rinviano a tale parametro.
Circoscrizioni interessate
Il DM 6 novembre 1995 individua come circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale: Adria; Sarzana; Ravenna, Ferrara, Codigoro, Cesena e Riccione; Pisa e Grosseto; Terni e Amelia; Urbino e Fano; Civitavecchia, Tivoli, Guidonia, Fiano Romano, Monterotondo, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo e Tarquinia. La circolare precisa che non sono riportate le circoscrizioni già comprese nei territori del Mezzogiorno, poiché per esse opera la diversa disciplina speciale già vigente.
Rapporti con le discipline agevolative del Mezzogiorno
Viene chiarito che l'applicazione di direttive europee e dei relativi decreti interministeriali in materia di sgravi del Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali non modifica l'individuazione dei territori del Mezzogiorno fatta dal DPR n. 218/1978. Tale perimetrazione resta valida per le altre discipline non interessate dalle direttive, con richiamo ai precedenti chiarimenti amministrativi.
Soggetti beneficiari e durata dell'agevolazione
L'agevolazione spetta esclusivamente alle imprese. Non si estende agli altri datori di lavoro ammessi a stipulare contratti di formazione e lavoro. Essa riguarda le assunzioni con decorrenza nell'anno 1995 e continua per tutta la durata del contratto, anche se questo scada in un anno successivo e anche se nel frattempo cambi la situazione occupazionale che aveva giustificato il beneficio.
Istruzioni operative e codifica aziendale
Per le imprese aventi titolo, le sedi devono attribuire il codice di autorizzazione "5Y", che identifica le aziende operanti in circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale. Per i versamenti contributivi vengono richiamate le modalità ordinarie di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S, con rinvio alle istruzioni già contenute nei manuali e nelle precedenti circolari citate nel testo.
Recupero delle differenze contributive già versate
Le imprese non artigiane che, nelle more dell'emanazione del DM 6 novembre 1995, abbiano applicato le riduzioni contributive del 25% o del 40% previste dall'art. 8 della legge n. 407/1990 possono recuperare le differenze versate in eccesso con le denunce DM10/2 di febbraio, marzo o aprile 1996, da presentare entro il 20 marzo, 20 aprile o 20 maggio 1996. Il recupero va esposto nel quadro D con il codice "L176" e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90". La parte relativa ai contributi sanitari va invece portata in detrazione dall'importo dovuto per il Servizio sanitario della regione competente.
Regole di calcolo del conguaglio
Per determinare le differenze da recuperare, dai contributi già versati per i periodi pregressi deve essere sottratta la quota fissa dovuta per gli apprendisti. La circolare distingue la quota contributiva per il datore di lavoro, la quota sanitaria di L. 240 settimanali e la quota a carico del lavoratore, precisando che quest'ultima non è oggetto di conguaglio e rimane nella misura ordinaria.
Gestioni speciali e fondi di previdenza
La circolare dedica istruzioni specifiche ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, alla Gestione speciale A.G.O. degli enti creditizi e al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per ciascuna gestione sono indicate le aliquote della quota a carico del lavoratore, la misura del contributo fisso settimanale del datore di lavoro e i codici da utilizzare per il recupero delle differenze pregresse nel quadro D del mod. DM10/2.
Codici di recupero e modalità specifiche per i fondi
Per elettrici e telefonici vanno utilizzati i codici "L168" e "L169"; per gli enti creditizi il codice "B102"; per il Fondo autoferrotranvieri il codice "L201". In tutti i casi, le eventuali differenze relative alle contribuzioni minori e al Servizio sanitario seguono le regole generali già richiamate, mentre il recupero deve avvenire mediante una delle denunce riferite ai mesi di febbraio, marzo o aprile 1996.
Aliquote e importi richiamati
Il testo riporta diversi importi fissi per il 1995 e il 1996, tra cui le quote settimanali dovute per gli apprendisti con e senza quota INAIL, le contribuzioni minori e la quota sanitaria di L. 240 settimanali a carico del datore di lavoro. Tali importi servono a calcolare le differenze da recuperare confrontando quanto effettivamente versato con quanto sarebbe stato dovuto applicando la contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti.
Punti principali
Base normativa e criterio di individuazione delle circoscrizioni
Il DM 6 novembre 1995, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DL 2 ottobre 1995, n. 416, ha determinato nella misura del 13,73% la media nazionale 1995 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Tale dato rileva, ai fini dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per stabilire se nei contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno sia dovuta la contribuzione ridotta pari a quella degli apprendisti.
Circoscrizioni interessate dalla riduzione contributiva
Sono indicate come aventi un rapporto superiore alla media nazionale, e quindi idonee all'agevolazione, le circoscrizioni di: Veneto, Adria; Liguria, Sarzana; Emilia Romagna, Ravenna, Ferrara, Codigoro, Cesena, Riccione; Toscana, Pisa e Grosseto; Umbria, Terni e Amelia; Marche, Urbino e Fano; Lazio, Civitavecchia, Tivoli, Guidonia, Fiano Romano, Monterotondo, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo e Tarquinia. Restano escluse dall'elencazione le circoscrizioni già comprese nei territori del Mezzogiorno ai sensi del DPR 6 marzo 1978, n. 218.
Rapporto con le agevolazioni del Mezzogiorno
La circolare precisa che l'attuazione delle direttive europee in materia di sgravi per il Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali per alcune province o zone specifiche non modifica l'individuazione dei territori del Mezzogiorno effettuata dal DPR n. 218/1978. Tale delimitazione resta valida per tutte le discipline non interessate dalle citate direttive. A titolo esemplificativo, vengono richiamate Pomezia, Colleferro e le province di Latina e Frosinone.
Soggetti beneficiari e durata dell'agevolazione
L'agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula di contratti di formazione e lavoro. Si applica alle assunzioni con decorrenza nell'anno 1995 e continua per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza intervenga in un anno successivo nel quale la situazione occupazionale non sia più la medesima.
Codifica aziendale e istruzioni per i versamenti
Le sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Per i versamenti si richiamano le modalità di compilazione del mod. DM10/2 e del mod. DM10/S, con specifiche istruzioni già contenute nei manuali e nelle circolari citate nel testo.
Recupero delle differenze contributive per i mesi pregressi
Le imprese non artigiane che, prima del DM 6 novembre 1995, abbiano applicato riduzioni contributive diverse in base all'art. 8 della legge n. 407/1990 possono conguagliare le differenze versate in eccedenza con le denunce DM10/2 di febbraio, marzo o aprile 1996, da presentare entro il 20 marzo, 20 aprile o 20 maggio 1996. Il recupero va esposto nel quadro D del DM10/2 con il codice "L176" e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90" per i contributi previdenziali, mentre i contributi sanitari si detrattono dall'importo dovuto per la regione competente.
Modalità di recupero e limiti del conguaglio
Se il saldo a credito supera l'importo dei contributi sanitari da versare, il rimborso va richiesto con il mod. DM10/V secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi del Servizio sanitario. Nella determinazione delle differenze da recuperare occorre sottrarre dai contributi già versati le quote fisse dovute come per gli apprendisti. Nessun conguaglio è ammesso sulla quota contributiva a carico del lavoratore, che resta invariata.
Regole particolari per lavoratori iscritti a fondi speciali
Per i lavoratori iscritti al Fondo elettrici, al Fondo telefonici e alla Gestione speciale A.G.O. degli enti creditizi sono indicate aliquote specifiche della quota a carico del lavoratore e del contributo fisso settimanale del datore di lavoro. Il recupero delle differenze pregresse va effettuato con codici dedicati nel quadro D del DM10/2: "L168" e "L169" per elettrici e telefonici, "B102" per gli enti creditizi. Anche in questo caso valgono le scadenze delle denunce di febbraio, marzo e aprile 1996.
Regole particolari per il Fondo autoferrotranvieri
Per i datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato durante il periodo di formazione e lavoro, la circolare rinvia alle istruzioni della precedente circolare n. 249 del 5 novembre 1993. Il recupero delle differenze contributive pregresse sul Fondo avviene con il codice "L201" nel quadro D del DM10/2, con possibilità di utilizzo delle denunce di febbraio, marzo e aprile 1996. Anche qui le differenze per contribuzioni minori e servizio sanitario seguono le regole generali richiamate dalla circolare.
Importi e criteri di calcolo richiamati dalla circolare
La circolare riporta numerosi importi fissi per il 1995 e il 1996: contributo fisso settimanale per apprendisti con o senza quota INAIL, quota sanitaria di L. 240 settimanali a carico del datore di lavoro, contributi minori e aliquote specifiche per i vari fondi. Ai fini del conguaglio, occorre confrontare quanto versato nei periodi pregressi con la contribuzione fissa che sarebbe stata dovuta per gli apprendisti, detraendo la quota corrispondente alle gestioni interessate e, separatamente, la quota sanitaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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