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Circolare

Circolare numero 46 del 26-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che dal 1° gennaio 1996 sono in vigore nuove tabelle retributive, concordate tra FEDERPESCA e le organizzazioni sindacali FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL, e applicabili anche alle aziende della cooperazione aderenti al medesimo CCNL. Le tabelle indicano le retribuzioni mensili imponibili da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per gli equipaggi imbarcati sui pescherecci rientranti nell’art. 5 della legge n. 413/1984, distinti per tipologia di pesca. La circolare precisa inoltre il trattamento previdenziale di particolari attività di pesca professionale con impianti fissi o mobili e chiarisce, in quali casi, se si applica la retribuzione tabellare della legge n. 413/1984 oppure la retribuzione effettiva dei lavoratori dipendenti comuni.

Nuove tabelle retributive imponibili per il settore della pesca marittima dal 1° gennaio 1996

Nuove tabelle retributive imponibili per la pesca marittima dal 1° gennaio 1996

La circolare disciplina l’aggiornamento delle retribuzioni mensili imponibili da assumere a base per il calcolo dei contributi nel settore della pesca marittima, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996. Le tabelle sono state definite in sede di contrattazione collettiva tra FEDERPESCA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL, e sono applicabili anche alle imprese della cooperazione che hanno aderito al medesimo assetto contrattuale.

Ambito di applicazione

Le nuove tabelle riguardano gli equipaggi imbarcati sui pescherecci rientranti nelle lettere "a" e "b" dell’art. 5 della legge n. 413/1984, impiegati nelle diverse forme di pesca marittima richiamate dalla circolare: pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d’altura e pesca oltre gli stretti o oceanica. La base imponibile è quella riportata nelle tabelle allegate, riferita ai periodi di imbarco annotati sul documento di bordo della nave.

Retribuzioni mensili imponibili

La circolare riporta le retribuzioni mensili imponibili, espresse in migliaia di lire, differenziate per tipo di pesca e qualifica.

  • Per la pesca costiera locale: comandante, motorista e capo pesca 1.812; marinaio 1.655; giovanotto 1.650; mozzo 1.638.
  • Per la pesca costiera ravvicinata: comandante, motorista e capo pesca 1.974; marinaio 1.812; giovanotto 1.673; mozzo 1.638.
  • Per la pesca mediterranea o d’altura: comandante, motorista e capo pesca 2.137; marinaio 1.974; giovanotto 1.719; mozzo 1.684.
  • Per la pesca oltre gli stretti o oceanica: comandante 3.743; direttore di macchina 3.070; primo ufficiale 2.668; secondo ufficiale e ufficiale radiotelegrafista 2.522; nostromo, caporale di macchina, ingrassatore e aiuto motorista 2.342; marinaio, retiere, cuoco e altre qualifiche 2.259; giovanotto 1.939; mozzo 1.912.

Attività di pesca con impianti fissi o mobili

La circolare evidenzia che la contrattazione collettiva vigente non contiene, per ora, valori specifici di retribuzione imponibile tabellare per i marittimi imbarcati su navi da pesca impiegate nella pesca professionale mediante apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura, alla molluschicoltura e allo sfruttamento di banchi sottomarini.

In attesa che le parti sindacali fissino valori specifici, i contributi dovuti in regime di legge n. 413/1984 devono essere determinati applicando le tabelle previste per la pesca costiera locale o per la pesca costiera ravvicinata, in base alla distanza dalla costa degli impianti di pesca.

Rapporti con il regime dei pescatori autonomi e dei dipendenti

La circolare precisa che la disciplina sopra indicata non riguarda gli impianti di pesca gestiti da pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie soggetti alla legge n. 250/1958, quando operano con navi inferiori a 10 tonnellate di stazza lorda. Diversamente, se su tali navi risultano imbarcati marittimi dipendenti, occorre distinguere:

  • se la nave, pur inferiore a 10 tonnellate, ha un apparato motore superiore a 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati, i marittimi dipendenti restano soggetti alla legge n. 413/1984 e la base imponibile è quella tabellare;
  • se invece sia la stazza sia la potenza motore sono inferiori ai limiti indicati, il personale dipendente è soggetto al regime ordinario dei lavoratori dipendenti comuni e i contributi vanno calcolati sulla retribuzione effettiva ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969, nel rispetto dei minimali di legge e della retribuzione parametro di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.

Richiami normativi e istruzioni precedenti

La circolare richiama, infine, la circolare n. 27 del 29 gennaio 1996, che ha fornito istruzioni sugli aumenti dell’aliquota delle contribuzioni dovute al FPLD con decorrenza dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996, con particolare riferimento al settore marittimo e alle navi da pesca iscritte nei Registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all’art. 9 della legge n. 413/1984.

Per agevolare l’applicazione pratica delle regole nel settore della pesca marittima, la circolare rinvia inoltre alla tavola sinottica delle precedenti circolari riportata nell’allegato n. 3, che elenca i principali provvedimenti e i rispettivi periodi retributivi di riferimento.

Punti principali

Decorrenza e ambito delle nuove tabelle

Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996 entrano in vigore le nuove tabelle retributive imponibili per la determinazione dei contributi dovuti nel settore della pesca marittima. Le tabelle sono state concordate ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984 tra FEDERPESCA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL, e si applicano anche alle aziende della cooperazione rappresentate da FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP, che hanno aderito al CCNL stipulato con FEDERPESCA.

Retribuzioni mensili imponibili per tipologia di pesca

La circolare riporta le retribuzioni mensili imponibili, espresse in migliaia di lire, per gli equipaggi imbarcati su pescherecci adibiti a pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d’altura e pesca oltre gli stretti o oceanica. Gli importi variano in base alla qualifica: comandante, motorista, capo pesca, marinaio, giovanotto, mozzo e, per la pesca oltre gli stretti o oceanica, anche direttore di macchina, primo e secondo ufficiale, ufficiale radiotelegrafista, nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, retiere, cuoco e altre qualifiche.

Applicazione alle attività di pesca professionale con impianti fissi o mobili

La circolare segnala che la contrattazione collettiva richiamata non prevede, al momento, specifici valori di retribuzione imponibile tabellare per i marittimi imbarcati su navi da pesca impiegate nella pesca professionale esercitata mediante apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura, alla molluschicoltura e allo sfruttamento di banchi sottomarini. In tali casi, fino a quando le parti sindacali non fisseranno valori specifici, i contributi in regime della legge n. 413/1984 devono essere calcolati usando le retribuzioni tabellari previste per la pesca costiera locale o ravvicinata, in funzione della distanza dalla costa degli impianti.

Distinzione tra lavoratori soggetti alla legge n. 413/1984 e lavoratori dipendenti comuni

La circolare chiarisce che l’ipotesi sopra indicata non riguarda gli impianti di pesca gestiti da pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie, soggetti al regime della legge n. 250/1958, se operano con navi inferiori a 10 tonnellate di stazza lorda. Se però sulle navi sono imbarcati marittimi dipendenti, essi restano soggetti alla legge n. 413/1984 quando la nave, pur inferiore a 10 tonnellate, abbia un apparato motore superiore a 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati; in tal caso si applica la retribuzione tabellare. Se invece stazza e motore sono inferiori a tali limiti, il personale dipendente è soggetto al regime dei lavoratori dipendenti comuni e i contributi vanno calcolati sulla retribuzione effettiva ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969, nel rispetto dei minimali di legge e della retribuzione parametro di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.

Richiamo agli aumenti contributivi FPLD e alla tavola sinottica

La circolare richiama la precedente circolare n. 27 del 29 gennaio 1996, che ha fornito istruzioni sugli aumenti dell’aliquota delle contribuzioni dovute al FPLD con decorrenza dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996. Per facilitare la verifica delle retribuzioni imponibili applicabili al settore della pesca marittima nel regime della legge n. 413/1984, viene inoltre rinviato alla tavola sinottica delle circolari riportata nell’allegato n. 3, con l’indicazione dei periodi retributivi di riferimento delle principali circolari emanate in materia.

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