Cassazione Civile, Ordinanza n. 15020/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in base all’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, come interpretato e coordinato con la disciplina sopravvenuta sul regime de minimis e con la normativa speciale sui rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello, ma la precedente cassazione aveva rinviato per verificare il rispetto del regime de minimis. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente negato il rimborso ritenendo insufficiente l’autocertificazione prodotta dal contribuente a dimostrare il rispetto dei limiti de minimis. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e 1, comma 665, L. n. 190/2014, sostenendo che nei casi de minimis l’autocertificazione sarebbe prova necessaria e sufficiente; 2) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CTR avrebbe disconosciuto valore probatorio all’autocertificazione nonostante il suo utilizzo come prova valutabile; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa applicazione del principio di non contestazione, non avendo l’Amministrazione contestato il contenuto dell’autocertificazione. Nel controricorso l’Agenzia ha rappresentato di avere riesaminato la domanda, riconosciuto la spettanza del rimborso, attestato che l’importo era sotto la soglia de minimis e prodotto i provvedimenti di convalida, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il contribuente vi si è opposto, sostenendo di avere comunque interesse a una decisione di merito e alla condanna all’integrale pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, per effetto del riesame dell’Ufficio, il rimborso era stato riconosciuto come spettante e che tale riconoscimento superava il diverso accertamento compiuto dalla CTR sulla sufficienza della prova del regime de minimis. Ha inoltre richiamato il principio per cui la disciplina sopravvenuta che limita i rimborsi allo stanziamento disponibile incide solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza e non sul titolo del diritto alla ripetizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Ha specificato che le questioni relative all’integrale erogazione del rimborso potranno essere fatte valere in sede di ottemperanza. Le spese di merito sono state compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
costituisce il titolo normativo dell’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
disciplina il rimborso delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte richiama la successiva modifica che incide sui limiti e sulle modalità di erogazione, non sul diritto sostanziale al rimborso.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123
la norma sopravvenuta, che prevede i rimborsi solo fino a concorrenza dello stanziamento, opera sulla fase esecutiva/ottemperanza e non incide sul titolo della ripetizione; in mancanza di disposizioni transitorie si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente per il principio di non contestazione e per la valutazione della prova; la Corte, decidendo nel merito, supera il tema alla luce del riconoscimento dell’Amministrazione.
art. 116 c.p.c.
invocato per la valutazione delle prove; la decisione finale non si fonda su un autonomo sindacato della prova, ma sul sopravvenuto riconoscimento del credito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.
Massime di principio
- Nei giudizi di rimborso tributario, il sopravvenuto riconoscimento da parte dell’Amministrazione della spettanza del credito può rendere superfluo l’esame delle censure relative alla prova del presupposto sostanziale, consentendo la decisione nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La disciplina sopravvenuta che limiti l’erogazione dei rimborsi entro il limite delle risorse stanziate incide sulla fase esecutiva o di ottemperanza e non sul diritto sostanziale alla ripetizione, salvo diversa previsione transitoria.
- Quando l’Ufficio riconosce in sede processuale la fondatezza della pretesa di rimborso e produce atti di convalida, la controversia sul titolo del rimborso può risultare definita, restando eventualmente devolute al giudizio di ottemperanza le sole questioni attinenti all’integrale pagamento.
- Le contestazioni sul valore probatorio dell’autocertificazione e sul principio di non contestazione restano recessive se il diritto sostanziale viene poi espressamente ammesso dalla parte pubblica resistente.
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