Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20077/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per: 1) presunta tardività della costituzione della parte civile (violazione art. 79 c.p.p.); 2) contestata qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto della Travel Food s.r.l.; 3) affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nonostante la mancata o incompleta tenuta della contabilità e dei libri sociali, con conseguente presunta impossibilità di dimostrare l'ingresso nel patrimonio delle merci distratte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: 1) ha ritenuto infondato il motivo sulla tardività della costituzione di parte civile, perché la costituzione è avvenuta nell'udienza del 16.10.2018, prima della formale apertura del dibattimento e dopo la verifica della regolare costituzione delle parti; 2) ha dichiarato inammissibile il motivo di merito relativo alla qualificazione di amministratore di fatto, richiamando il divieto di riesame del merito in sede di legittimità e confermando che la corte territoriale ha motivato coerentemente l'accertamento in base alle funzioni esercitate dall'imputato; 3) ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alla bancarotta patrimoniale per distrazione, ritenendo logico e conforme al diritto che l'omessa tenuta della documentazione non escluda automaticamente la responsabilità patrimoniale, avendo il consulente del PM ricostruito quantitativamente le merci e accertato un ammanco di valore pari a euro 11.168,26, ricostruzione non censurata dall'imputato. La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la cui misura sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Ancona con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.p.

    Il termine per costituirsi parte civile è rispettato quando la costituzione avviene negli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti e prima dell'apertura della discussione sulle questioni preliminari; pertanto la costituzione nell'udienza del 16.10.2018 è tempestiva.

  • art. 484 c.p.p.

    La verifica della regolare costituzione delle parti è parte degli atti introduttivi: la Corte ha ritenuto che tale verifica non fosse conclusa nella precedente udienza rinviata, quindi la costituzione nella successiva era legittima.

  • art. 491, comma 1, c.p.p.

    Le questioni preliminari vengono esaminate dopo la verifica della regolare costituzione delle parti; la Corte distingue il momento processuale in cui la costituzione deve essere avvenuta.

  • art. 81 c.p.p.

    Rilevato solo per richiamare le ipotesi in cui la parte civile possa essere esclusa dall'udienza preliminare; non applicata nel caso concreto poiché la costituzione è avvenuta nei termini ammessi.

  • artt. 216 e 223 l. fall.

    La posizione soggettiva degli autori della bancarotta (anche in termini di amministratore di fatto) va valutata in base alle funzioni concrete esercitate e non esclusivamente dalla qualifica formale; si procede all'accertamento di elementi sintomatici di gestione, cogestione o intraneità all'impresa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento di cassazione.

  • artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese legali: la Corte ha disposto che la rifusione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio sia liquidata dalla corte territoriale con separato decreto e a carico dello Stato.

  • Citazioni testuali presenti nella sentenza di merito

    "le notifiche sono regolari", "un ottimo cliente", "per il solo periodo relativo ai quattro mesi antecedenti al fallimento"

    La Corte territoriale ha fatto uso di passaggi e dichiarazioni probatorie (anche verbali dei testi e del consulente tecnico) per fondare la qualificazione di amministratore di fatto e per la ricostruzione quantitativa delle merci mancanti; tali passaggi non sono stati censurati efficacemente in cassazione.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile è tempestiva se avviene negli atti introduttivi al dibattimento e prima che si concludano gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti: un rinvio 'di mero smistamento' non esclude la possibilità di costituirsi nella successiva udienza.
  • La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito: le censure che chiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili se fondate su una rivalutazione del compendio probatorio.
  • La qualifica di amministratore di fatto si determina in base alle funzioni concrete e agli elementi sintomatici di gestione o cogestione esercitati dal soggetto (ruolo, rapporti con banche/fornitori/dipendenti, deleghe operative), non dalle sole qualifiche formali.
  • L'omessa o irregolare tenuta della contabilità o dei libri sociali non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta patrimoniale: spesso la documentazione omessa è finalizzata a occultare condotte distrattive, e la ricostruzione peritale può essere sufficiente a dimostrare l'ammanco patrimoniale.
  • In tema di bancarotta, la prova dell'ingresso nel patrimonio dei beni contestati può essere effettuata mediante perizia e analisi documentale anche del periodo immediatamente precedente al fallimento; l'assenza di una contabilità completa non impedisce, di per sé, la configurazione del reato se esistono altri elementi di prova non censurati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.