Cassazione Civile, Ordinanza n. 29861/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che non vi era attività difensiva delle amministrazioni intimate e ha quindi disposto nulla sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il processo risultava esente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale, adottato perché privo di permesso di soggiorno e quindi irregolarmente presente in Italia, nonché il conseguente provvedimento di allontanamento del Questore. Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 19 del testo unico immigrazione, sostenendo che il giudice di merito non aveva applicato la novella introdotta dal d.l. n. 130/2020 e non aveva svolto adeguati accertamenti officiosi sulla situazione di violenza indiscriminata in Nigeria, in particolare nell'Edo State, allegando report e notizie che proverebbero un rischio grave per la sua incolumità in caso di rimpatrio; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e carenza di motivazione, lamentando che il Giudice di Pace avesse motivato in modo stereotipato senza bilanciamento effettivo degli interessi e senza considerare la pretesa insufficienza motivazionale del decreto espulsivo, oltre al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo e alla nuova disciplina dell'art. 19 TUI. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché richiedeva accertamenti di merito non consentiti in sede di legittimità ed era formulato in modo generico, anche perché il ricorrente non aveva allegato un concreto inserimento in Italia né spiegato la rilevanza della novella; il secondo perché non chiariva quale fosse il fatto decisivo omesso né la specifica carenza motivazionale, risultando comunque inconferente la questione della pericolosità sociale, essendo l'espulsione giustificata dalla mera permanenza illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), TUI.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il ricorrente lo invocava per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava valutazioni di merito non consentite in cassazione e formulava il richiamo normativo in modo generico.
art. 19 T.U. immigrazione
La Corte ha ritenuto non conducente il richiamo alla novella del d.l. n. 130/2020 perché il ricorrente non aveva allegato elementi concreti di inserimento sociale, familiare o lavorativo che ne rendessero rilevante l'applicazione nel caso concreto.
d.l. n. 130/2020
La novità normativa richiamata dal ricorrente è stata considerata irrilevante ai fini del motivo, in difetto di allegazioni specifiche sulla posizione personale dell'espellendo.
l. n. 173/2020
Norma di conversione del d.l. n. 130/2020 richiamata dalla Corte nel descrivere la disciplina invocata dal ricorrente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura di omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non individuava con precisione il fatto decisivo asseritamente trascurato né la specifica carenza motivazionale.
art. 13, comma 3, T.U. immigrazione
Il ricorrente ne lamentava la violazione per asserita carenza di motivazione del decreto espulsivo, ma la censura è stata ritenuta non chiaramente articolata e quindi inammissibile.
art. 13, comma 2, lett. b), T.U. immigrazione
La Corte ha affermato che la permanenza illegale dello straniero sul territorio dello Stato costituisce già motivo sufficiente a giustificare l'espulsione ai sensi di tale disposizione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché dagli atti risultava che il processo era esente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano nuovi accertamenti di fatto o una rivalutazione del merito, come la verifica concreta di condizioni di rischio nel Paese di origine o dell'inserimento personale dello straniero.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo preciso il fatto storico discusso e decisivo asseritamente trascurato; formule generiche o riferimenti indeterminati alla motivazione non sono sufficienti.
- Nel giudizio contro un provvedimento di espulsione, la mera permanenza illegale dello straniero sul territorio nazionale integra di per sé una base sufficiente per l'espulsione, a prescindere da ulteriori profili di pericolosità sociale, se non specificamente rilevanti e allegati.
- L'invocazione di clausole di protezione contro il rimpatrio richiede allegazioni concrete e specifiche sul caso individuale; il semplice richiamo astratto alla normativa sopravvenuta non basta se mancano elementi fattuali idonei a renderla operativa.
- Quando la doglianza investe la motivazione del decreto espulsivo, occorre indicare con chiarezza quale specifico vizio motivazionale si assume sussistente, non essendo sufficiente una contestazione generica o stereotipata.
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